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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 5 novembre 2015, n. 215

Energia - Linee elettriche - Modifiche di scarsa entità - Autorizzazione - Legge regionale Veneto 30/2014 - Attività libera - Conseguenze - Esclusione da valutazione di impatto ambientale - Allegato IV, Parte II, Dlgs 152/2006 - Illegittimità costituzionale

Ai sensi del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) anche piccoli interventi su linee elettriche non possono essere esclusi da una valutazione ambientale, è dunque illegittima una legge regionale che dispone diversamente.
La Corte Costituzionale lo ha ribadito nella sentenza 5 novembre 2015, n. 215 bocciando la legge regionale del Veneto 30/2014. Dalla lettura dell'allegato IV, Parte II, Dlgs 152/2006 sulla verifica di assoggettabilità a Via, secondo i Giudici emerge come il Legislatore statale abbia ritenuto di non escludere aprioristicamente da una valutazione ambientale la modifica del tracciato degli elettrodotti anche di scarsa entità, per verificare di volta in volta se vi siano ripercussioni negative sull'ambiente.
La legge regionale in parola escludendo da autorizzazione o denuncia le varianti di tracciato degli impianti elettrici inferiori a 500 m., a prescindere dal loro concreto impatto sui valori ambientali ha l'effetto di sottrarre queste opere anche alla valutazione di impatto ambientale che si innesta come sub procedimento nel procedimento di autorizzazione. In altre parole se l'attività è resa libera la valutazione ambientale non può esplicarsi e questo è in contrasto con le norme in materia del Codice ambientale che per effetto della competenza esclusiva statale sono norme cui la Regione non può derogare.

Corte Costituzionale

Sentenza 5 novembre 2015, n. 215

Ambiente - Norme della Regione Veneto - Modifica a legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 (Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt) - Modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 metri, trasformazione di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e sostituzioni dei componenti - Estensione a tali interventi dell'obbligo di autorizzazione a condizione che gli stessi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni - Prevista salvezza dell'obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo