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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 10 marzo 2017, n. 51

Energia - Impianti fotovoltaici - Dlgs 28/2011 - Incentivi - Accesso -  Fornitura di documenti non veritieri e false informazioni all'Autorità  - Sanzione - Esclusione per 10 anni dalla fruizione di incentivi alle rinnovabili - Sanzione interdittiva - Violazione della delega legislativa - Illegittimità costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Dlgs 28/2011 che prevede la sanzione interdittiva di stop agli incentivi alle rinnovabili per 10 anni per chi dà false dichiarazioni all'Autorità.
Sotto la lente dei Giudici costituzionali (sentenza 10 marzo 2017, n. 51) l'articolo 23 comma 3, del Dlgs 28/2011 (attuativo della direttiva 2009/28/Ce sulle fonti rinnovabili di energia). Tale norma ha previsto una sanzione interdittiva a carico di chi per accedere agli incentivi abbia fornito all'Autorità competente dichiarazioni mendaci o abbia fornito falsi documenti. Tale soggetto è escluso per 10 anni dall'accesso a tutti gli incentivi alle fonti rinnovabili da qualsiasi norma siano previsti. La sanzione è estesa al legale rappresentante dell'azienda, al soggetto responsabile dell'impianto e al direttore tecnico.
Tale disposizione secondo i Giudici è illegittima per violazione della legge 96/2010 che ha delegato il Governo a emanare il Dlgs 28/2011. La delega prevedeva infatti che il Legislatore delegato per la violazione delle norme in materia di incentivi alle rinnovabili potesse solo prevedere sanzioni penali o amministrative pecuniarie senza alcun riferimento a sanzioni interdittive come quella censurata.

Corte Costituzionale

Sentenza 10 marzo 2017, n. 51

(Gu 15 marzo 2017 n. 11)

Energia - Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Previsione che laddove sia accertato che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell'esame della richiesta di incentivi, il Gse rigetta la richiesta e dispone l'esclusione dagli incentivi degli impianti che utilizzano anche in altri siti le componenti dell'impianto non ammesso all'incentivazione - Previsione che il Gse dispone l'esclusione dalla concessione degli incentivi per la produzione di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci anni, da parte dei soggetti che avevano presentato la richiesta di incentivi. Energia - Incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Previsione che non hanno diritto agli incentivi i soggetti per i quali le Autorità o gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci - Previsione che, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla fruizione degli incentivi ha durata di dieci anni dall'accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché al legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta, al soggetto responsabile dell'impianto, al Direttore tecnico, ai soci [se si tratta di società in nome collettivo], ai soci accomandatari [se si tratta di società in accomandita semplice], agli amministratori con potere di rappresentanza [se si tratta di altro tipo di società o di consorzio]