Sentenza Corte Costituzionale 24 marzo 2017, n. 59
Acque - Energia - Disciplina scarichi - Lr Abruzzo 3 novembre 2015, n. 36 - Uso a scopo idroelettrico - Lr 19 gennaio 2016, n. 5 e 13 aprile 2016, n. 11 - Canoni di concessione - Determinazione - Modalità - Riferimento alla "potenza efficiente" e non alla "potenza nominale media" - Illeggitimità costituzionale
La Corte Costituzionale ha bocciato la norma della Regione Abruzzo che stabilisce di far riferimento alla potenza efficiente per determinare il canone idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw.
La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo 2017, n. 59 ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa di modifica dell'articolo 12, legge regionale 3 agosto 2011, n. 25. La dichiarazione di illegittimità riguarda la quantificazione del costo unitario del canone e l'adozione come criterio per la determinazione della misura del canone idroelettrico della potenza efficiente anziché della potenza nominale media, come previsto dagli articoli 6 e 35 del Rd 1775/1933 che è inderogabile da parte delle Regioni.
La dichiarazione di illegittimità da parte della Consulta ha colpito in particolare le seguenti norme di modifica dell'articolo 12, Lr 25/2011: l'articolo 1, comma 2, lettera b), Lr 3 novembre 2015, n. 36; l'articolo 11, comma 6, lettera b), Lr 19 gennaio 2016, n. 5; l'articolo 1, comma 1, lettera a), Lr 13 aprile 2016, n. 11 nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l'uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto "per ogni Kw di potenza efficiente" anziché "per ogni Kw di potenza nominale media".
Corte Costituzionale
Sentenza 24 marzo 2017, n. 59
(Gu 29 marzo 2017 n. 13)
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