Sentenza Corte Costituzionale 7 giugno 2017, n. 132
Agenzia regionale per l'ambiente del Molise (Arpam) - Attribuzione di funzioni amministrative regionali in materia di ambiente e di energia - Lr 4 maggio 2016, n. 4 - Incompatibilità con l'attività tecnico-scientifica e l'autonomia dell'Agenzia - Violazione articolo 117, Costituzione - Illegittimità costituzionale
La norma regionale del Molise del 2016 che ha attribuito all'Agenzia regionale per l'ambiente ulteriori funzioni amministrative regionali in materia di ambiente e energia è costituzionalmente illegittima.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza 7 giugno 2017, n. 132 che ha dichiarato illegittimo l'articolo 16 della Lr 4/2016 il quale aggiungeva alle funzioni tipiche delle Arpa fissate a livello nazionale ulteriori funzioni amministrative (caratterizzate dalla tipica discrezionalità amministrativa), facendo così venire meno il carattere tipico di autonomia e tecnico-scientifico delle Agenzie per l'ambiente disegnato dal Legislatore nazionale e violando l'articolo 117, Costituzione sulla competenza esclusiva ambientale dello Stato.
L'Arpa Molise era dapprima stata istituita dalla Regione sulla linea di quanto previsto dal Dl n. 496 del 1993 che ha definito natura e funzioni delle Agenzie regionali per l'ambiente. Successivamente la Regione con l'articolo 16 della Lr 4/2016 ora dichiarato illegittimo dalla Corte, aveva attribuito all'Agenzia delle funzioni amministrative in materia di ambiente, energia, tutela dell'aria, impianti termici (prima esercitate dalla Regione) che non assumono il tenore delle funzioni tipiche dell'Arpa legate ad attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, quali quelle previste nel Dl 496/1993 citato, nonché dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, Istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.
Corte Costituzionale
Sentenza 7 giugno 2017, n 132
(Gu 14 giugno 2017 n. 24)
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