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Sentenza Corte di Giustizia Ue 26 luglio 2017, cause C-196/16 e C-197/16

Valutazione di impatto ambientale - Articolo 2, direttiva 85/337/Cee e articolo 2, direttiva 2011/92/Ce - Impianto di energia da biogas - Via postuma - Ammissibilità - Condizioni - Assenza di intento elusivo del diritto Ue e oggetto della valutazione relativo agli impatti ambientali scaturenti dal progetto fin dalla sua realizzazione

Secondo la Corte di Giustizia Ue è possibile procedere ad una valutazione di impatto ambientale a posteriori solo se manca l'intento elusivo del diritto Ue e se si valutano gli impatti del progetto fin dalla sua realizzazione.
Nella sentenza della Corte del 26 luglio 2017, cause C- C‑196/16 e C‑197/16, su sollecitazione del Tar Marche (ordinanza 22 marzo 2016, n. 185 relativa a un impianto a biogas) i Giudici europei hanno dichiarato che se da un lato la direttiva 2011/92/Ue sulla Via stabilisce che i progetti vanno sottoposti a valutazione prima della loro realizzazione, dall'altro non prevede alcuna conseguenza se il progetto viene realizzato senza Via (e l'articolo 29 del Dlgs 152/2006 prevede solo l'annullabilità dell'autorizzazione dell'impianto in mancanza di Via, anche se con la riforma ex Dlgs 104/2017 sono arrivate le sanzioni amministrative).
Pertanto vi sono circostanze in cui ai sensi del diritto Ue è possibile una "Via postuma" a titolo di regolarizzazione di un impianto già costruito e in esercizio. Per la Corte sono due: che le norme nazionali che consentono la regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme Ue in materia o disapplicarle e che La seconda condizione è che la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 26 luglio 2017, cause C-196/16 e C-197/16

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 85/337/Cee - Direttiva 2011/92/Ue - Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell'impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione