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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 14 maggio 2018, n. 2859

Energie rinnovabili - Eolico - Verifica e controlli GSE ex articolo 42, Dlgs 28/2011 - Ambito poteri GSE su valutazione idoneità titoli autorizzativi adottati da altre Amministrazioni o da enti locali - Operato GSE meramente formale e limitato alla verifica esistenza titolo autorizzativo - Sussistenza

In fase di verifica e controllo sugli impianti FER incentivati, l'operato del Gestore dei servizi energetici ha carattere meramente formale quando si tratta di valutare l'idoneità di atti adottati da altre amministrazioni e enti locali.
Questo, in estrema sintesi, ciò che ha stabilito la Sentenza, con cui è stato accolto in parte il ricorso di un'azienda che aveva chiesto autorizzazione al Comune per l'installazione e l'esercizio di un impianto eolico di potenza inferiore a 1 MW .
Ottenuta l'autorizzazione, l'azienda aveva trasmesso al GSE istanza di riconoscimento della qualifica di impianto a fonte rinnovabile (qualifica IAFR). Il Gestore aveva respinto la richiesta, dopo aver verificato che era stata presentata una variante alla Dia, consistente in una delocalizzazione dell'impianto.
Secondo il GSE, la delocalizzazione comporta la decadenza della Dia e la necessità di presentare istanza di Autorizzazione unica.
Secondo i Giudici, i poteri attribuiti al GSE dall'articolo 42, del Dlgs 28/2011 non contemplano la valutazione nel merito dell'idoneità dei titoli autorizzativi concessi da altri enti pubblici. Spetta a quest'ultimi, infatti, "il potere di porli nel nulla e di sanzionare eventuali comportamenti del privato contrari alla legge ... Qualora il Gse dubiti della legittimità di un atto rilasciato da altra amministrazione deve interloquire con quest'ultima, invitandola ad esercitare i propri poteri di controllo e a trasmettere tempestivamente l'esito degli accertamenti effettuati".

Consiglio di Stato

Sentenza 14 maggio 2018, n. 2859