Sentenza Corte Costituzionale 18 aprile 2019, n. 93
Valutazione d'impatto ambientale - Riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma - Articolo 28, comma 5, Lp Trento - Previsione che, in attesa dell'esito del giudizio di legittimità costituzionale del Dlgs 104/2017, i rinvii agli allegati del Dlgs 152/2006 si intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017 - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Articolo 117, lettera s), Costituzione - Sussistenza
La Corte Costituzionale ha bocciato la legge con cui la Provincia autonoma di Trento ha stabilito la propria competenza sulla valutazione d'impatto ambientale di progetti che, a seguito del Dlgs 104/2017, sono invece di competenza statale.
A cadere sotto la scure della Consulta (sentenza 18 aprile 2019, n. 93) è stato il comma 5 dell'articolo 28 della Lp Trento 29 dicembre 2017, n. 17, il quale, attraverso l'integrazione della Lp Trento 19/2013 (disciplina provinciale in materia di Via), ha stabilito che in attesa dell'esito dell'impugnativa promossa dalla stessa Provincia contro il Dlgs 104/2017 (provvedimento di recepimento della direttiva 2014/52/Ue che ha modificato gli allegati Via del Dlgs 152/2006), i rinvii contenuti nella disciplina provinciale agli allegati del "Codice ambientale" devono intendersi riferiti al testo degli stessi vigente prima delle modifiche apportate dal Dlgs 104/2017.
Il legislatore trentino, secondo la Corte Costituzionale, ha così preteso di stabilire unilateralmente quali progetti è competente a sottoporre a Via, così violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, Costituzione) in cui rientra, con riferimento alla Via, l'individuazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato, Regioni e Province autonome.
Corte Costituzionale
Sentenza 18 aprile 2019, n. 93
(Gu 24 aprile 2019 n. 17)
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: