Sentenza Corte Costituzionale 19 giugno 2019, n. 148
Energia - Idroelettrico - Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali - Divieto assoluto di realizzare, negli argini, qualsivoglia manufatto per la produzione di energia idroelettrica - Articolo 18, comma 3 Lr Friuli 29 aprile 2015, n. 11 - Introduzione di un divieto generalizzato - Contrasto con l'articolo 12 del Dlgs 387/2003 - Illegittimità costituzionale
La competenza regionale in materia di utilizzazione delle acque non legittima l'introduzione di un divieto assoluto di realizzazione, negli argini fluviali, di qualsivoglia manufatto per la produzione di energia idroelettrica.
Con sentenza n. 148 del 19 giugno 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 3 della Lr del Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 relativa alla tutela del suolo e delle acque. Tale comma stabilisce il divieto di costruire, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, "opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente, o alla bonifica idraulica del territorio."
Questa disposizione, quindi, non prevede nemmeno come eccezione la possibilità di realizzare opere idroelettriche compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici. Secondo i Giudici, il divieto introdotto dal Friuli-Venezia Giulia oltrepassa il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale, poiché contrasta con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, previsto dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003.
La competenza in materia di utilizzazione delle acque non giustifica in alcun modo "una prescrizione assoluta di immodificabilità" degli argini fluviali, ma comporta soltanto che il "favor" normativo alla produzione di energia idroelettrica debba essere bilanciato dall'esigenza di prevenire ogni rischio idrogeologico. E questo bilanciamento, secondo i giudici, può avvenire solamente attraverso una puntuale individuazione delle aree e dei siti non idonei a determinate tipologie di impianti, ma non certo prescrivendo limiti generali validi sull’intero territorio regionale.
(FF)
Corte Costituzionale
Sentenza 19 giugno 2019, n. 148
(Gu 26 giugno 2019 n. 26)
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