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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 19 giugno 2019, n. 147

Valutazione di impatto ambientale – Articolo 12 e 13, Lr Valle d'Aosta 3/2018 – Deroga all'assetto unitario e onnicomprensivo del provvedimento unico di Via ex Dlgs 152/2006 – Incostituzionalità – Sussistenza – Articolo 10, Lr Valle d'Aosta 3/2018 – Ruolo meramente consultivo e marginale della Conferenza di servizi – Incostituzionalità – Sussistenza – Articolo 16 e allegato A della Lr Valle d'Aosta 3/2018 – Procedimenti di competenza statale assoggettati a Via regionale – Incostituzionalità – Sussistenza – Procedimenti da sottoporre a procedura regionale di verifica di assoggettabilità assoggettati a Via regionale - Incostituzionalità – Sussistenza – Procedimenti esclusi dalle procedure di Via assoggettati a Via regionale - Incostituzionalità – Sussistenza

La Corte Costituzionale ha bocciato la legge della Regione Valle d'Aosta che sottopone a valutazione d'impatto ambientale progetti ritenuti non rilevanti, a fini ambientali, dal Legislatore statale.
Secondo la Consulta (sentenza 147/2019), è infatti errata la tesi della Regione Valle d'Aosta secondo la quale la scelta di sottoporre alle procedure di Via dei progetti neanche menzionati negli elenchi allegati al Dlgs 152/2006, operata con la legge regionale 3/2018, innalzerebbe di per sé i livelli di tutela ambientale.
La disciplina statale della Via, ricorda invece il Giudice costituzionale, è mossa dalla necessità di "affiancare, alla tutela ambientale, la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti", esigenze che sarebbero "frustrate" da un aggravamento degli oneri connessi alla sottoposizione a Via, su scala regionale, di procedimenti ritenuti non rilevanti, a fini ambientali, dal legislatore statale.
Alla luce di queste – e ulteriori – considerazioni, la Consulta ha così deciso di dichiarare incostituzionale buona parte della legge regionale in questione (articolo 10, 12, 13, 16 comma 1 e parte degli elenchi allegati), ritenendola lesiva delle competenze statali anche laddove ha derogato all'assetto unitario e onnicomprensivo del provvedimento unico di Via ex Dlgs 152/2006, laddove ha relegato la conferenza di servizi a un ruolo meramente consultivo e marginale nonché laddove ha assoggettato a Via regionale sia procedimenti di competenza statale, sia procedimenti per i quali il "Codice ambientale" prevede la semplice sottoposizione a una procedura regionale di verifica di assoggettabilità. (AG)

Corte Costituzionale

Sentenza 19 giugno 2019, n. 147

(Gu 26 giugno 2019 n. 26)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Tutela dell'ambiente - Disposizioni varie in materia di valutazione di impatto ambientale - Via (configurazione della Via regionale quale provvedimento autonomo rispetto ai singoli titoli abilitativi necessari per la realizzazione di un'opera; modalità di acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale; tipologie di interventi da assoggettare a procedura di Via regionale). - Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/Ue concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018)", articoli 10, 12, 13 e 16, comma 1, nonché allegato A e allegati ivi contenuti, limitatamente ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) 10), 11), 17), 18), 19), 20) dell'allegato A e ai numeri 2.a), 2.e) 2.g), 2.h), 7.e), 7.g), 7.j), 7.m), 7.r) dell'allegato B