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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
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Sentenza Consiglio di Stato 10 febbraio 2020, n. 1004

Via - Natura "self executing" della direttiva Ue 85/337/Cee non correttamente trasposta entro i termini previsti – Sussistenza - (N.d.R.: ex sentenza Corte Ue 23 novembre 2006 in causa C-486/04 e 21 marzo 2013, causa C-244/12) - Impianto di produzione energia elettrica alimentato da biomasse con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno – Esclusione da procedura Via ex normativa nazionale in contrasto con la direttiva Via - Provvedimenti amministrativi adottati in violazione del diritto comunitario - Rimozione per via normativa, amministrativa (in autotutela) o a seguito di ricorso per via giudiziale - Necessità – Sussistenza - Decadenza automatica - Non sussistenza

La natura "self executing" di un atto dell'Ue obbliga la P.a. a darvi esecuzione, anche in mancanza di una norma nazionale, e a rimuovere i provvedimenti amministrativi adottati.
Il Consiglio di Stato con la sentenza del 7 aprile 2020, n. 1004, in merito all’installazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato con biomasse, ribadisce così gli effetti dell'erroneo recepimento in sede nazionale e regionale della direttiva 85/337/Cee. Durante i lavori di costruzione dell'impianto in Puglia, la Corte di Giustizia (con sentenza 23 novembre 2006 in causa C-486/04) aveva dichiarato il contrasto tra la normativa italiana, che escludeva dalla Via gli impianti come in quello in questione con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, e la direttiva comunitaria in questione; di conseguenza la Regione aveva chiesto informazioni alla società titolare dell'impianto circa l'adempimento degli obblighi in materia di Via invece che adeguare i procedimenti amministrativi.  Ma per il Consiglio di Stato la natura "self executing" di una direttiva erroneamente recepita, come chiarita dalla giurisprudenza Ue (sul punto, più nel dettaglio cfr. Corte di Giustizia, sentenza 21 marzo 2013, causa C-244/12), comporta invece che i provvedimenti amministrativi siano modificati in autotutela della stessa Autorità che li ha adottati. (TG)

Consiglio di Stato

Sentenza 10 febbraio 2020, n. 1004