Sentenza Corte di Giustizia Ue 25 giugno 2020, causa C-24/19
Valutazione ambientale strategica - (Vas) - Energia - Impianti eolici - Autorizzazione - Atti amministrativi generali contenenti disposizioni riguardanti l'installazione e la gestione di impianti eolici - Ordinanza e circolare - Sottoposizione a Vas - Articolo 3, direttiva 2001/42/Ce - (N.d.R.: articolo 6, Dlgs 152/2006) - Necessità - Sussistenza - Autorizzazione rilasciata in base ad atti amministrativi regolatori non sottoposti a Vas - Annullamento - Sussistenza - Mantenimento dell’autorizzazione rilasciata - Condizioni - Se il diritto dello Stato membro lo consente e se l’annullamento ha ripercussioni sull'approvvigionamento di energia elettrica - Legittimità - Sussistenza
Gli atti amministrativi come un'ordinanza o una circolare che incidono sulla programmazione di impianti di energia eolica sono "piani o programmi" e vanno sottoposti a valutazione ambientale strategica.
Così ha risposto la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 25 giugno 2020, causa C-24/19 a un Giudice belga sull'applicazione della direttiva 2012/42/Ce sulla valutazione ambientale strategica (Vas) in relazione all'impugnazione dell'autorizzazione di un parco eolico rilasciata sulla base di una ordinanza e una circolare contenenti disposizioni sull'installazione e la gestione di impianti eolici. Poiché tali atti amministrativi non erano stati previamente sottoposti a Vas, il Giudice belga ha chiesto se invece occorreva farlo. Positiva la risposta della Corte: se la circolare, o l'atto normativo secondario, come nel caso di specie, intervengono a dettare disposizioni che sostanzialmente modificano le condizioni per installare gli impianti a livello di pianificazione, tali atti vanno sottoposti a Vas.
L'autorizzazione all'impianto eolico rilasciata in forza di questi atti amministrativi mai sottoposti a Vas per la Corte andrebbe annullata se la costruzione del parco è iniziata o conclusa, con due eccezioni: se il diritto interno consenta di mantenerla in vita e se l'annullamento comporta significative ripercussioni sull'approvvigionamento di energia elettrica dell'intero Stato membro interessato, e solo per il lasso di tempo strettamente necessario per rimediare a tale illegittimità. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 25 giugno 2020, causa C-24/19
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