Sentenza Consiglio di Stato 22 luglio 2020, n. 4698
Valutazione di impatto ambientale (Via) - Impianto fotovoltaico - Procedimento di Via (N.d.R.: articolo 23, Dlgs 152/2006) - Silenzio assenso - Operatività - Articolo 20, legge n. 241/1990 - Esclusione - Contrasto coi principi eurounitari in materia - Sussistenza
L"operatività del silenzio-assenso sul procedimento di Via è esclusa perché in contrasto coi principi comunitari in materia, anche se una norma regionale lo prevedeva.
La conferma arriva dal Consiglio di Stato nella sentenza 22 luglio 2020, n. 4698 in relazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale su un impianto fotovoltaico in Toscana. La legge regionale sulla Via di fine anni "90 vigente ratione temporis stabiliva che decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di verifica di assoggettabilità a Via scattava il silenzio-assenso. Una disposizione che già il Tar – disapplicando la norma regionale - aveva dichiarato in contrasto con le norme europee in materia di valutazione di impatto ambientale che richiedono un pronunciamento esplicito.
Una posizione condivida anche dai Supremi Giudici amministrativi che hanno rimarcato come non sono esiste il contrasto col diritto eurounitario ma anche con la legge sul procedimento amministrativo (articolo 20, legge 241/1990) che esclude i procedimenti ambientali dalla disciplina del silenzio-assenso. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 22 luglio 2020, n. 4698
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