Conclusioni Avvocato generale Ue 3 dicembre 2020, causa C-705/19
Energia - Incentivi alle energie rinnovabili - Certificati verdi - Obbligo di acquisto per gli importatori di energia rinnovabile dall'estero - Articolo 11, Dlgs 79/1999, articolo 25, Dlgs 28/2011 - Legittimità - Sussistenza - Previsione del sostegno alla produzione di energia rinnovabile solo se prodotta all'interno dei confini dello Stato - Compatibilità con la direttiva 2009/28/Ue - Sussistenza
N.d.R.: il 9 settembre 2021 il presidente della terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
La scelta dell'Italia di limitare il regime di sostegno alla produzione di energia rinnovabile prodotta all'interno dei propri confini non è in contrasto con la direttiva 2009/28/Ue.
A precisarlo è l'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea nelle sue conclusioni del 3 dicembre 2020. La questione sottoposta all'attenzione della Corte Ue riguardava una società che aveva importato energia elettrica in Italia (negli anni 2012 e 2014) senza acquistare i relativi "certificati verdi" (istituiti dal Dlgs 79/1999 poi modificato dal Dlgs 28/2011). Un obbligo vigente dal 1° gennaio 2012 quando era sparita l'esenzione dall'obbligo di acquisto di "certificati verdi" per gli importatori in Italia di energia rinnovabile prodotta fuori dal nostro Paese (prima prevista dall'articolo 20, comma 3, Dlgs 387/2003). I certificati verdi sono titoli che è obbligato ad acquistare il produttore di energia che non soddisfa la sua quota di obbligo di produzione di energia "verde".
Per l'Avvocato Ue la legislazione italiana che ha scelto, a partire dal 2012, di incentivare solo la produzione di energie rinnovabili generata in Italia non è in contrasto con la direttiva 2009/28/Ce (vigente fino al 1/7/2021). Vero che la direttiva prevede la "cooperazione" tra gli Stati ma non è un obbligo: uno Stato può limitare il proprio regime di sostegno all'energia rinnovabile prodotta all'interno dei suoi confini. Occorre ricordare che il Dlgs 28/2011 ha modificato il regime di promozione dell'energia rinnovabile stabilito dal Dlgs 79/1999, abbandonando il regime dei certificati verdi dal 2016 e sostituendolo con un diverso regime di sostegno basato su premi tariffari (vedi Dm 6 luglio 2012). (FP)
Avvocatura generale Ue
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