Sentenza Consiglio di Stato 8 marzo 2021, n. 1902
Valutazione di impatto ambientale (Via) - Procedimento di Via - Articolo 23, Dlgs 152/2006 - Studio di impatto ambientale - Articolo 22, Dlgs 152/2006 - Contenuto - Indicazione delle alternative ragionevoli al progetto compresa l'alternativa zero indicando le ragioni dell'opzione scelta- Obbligatorietà - Sussistenza - Valutazioni ambientali - Sindacato del Giudice amministrativo sulle scelte discrezionali dell'Amministrazione - Illegittimità - Sussistenza - Mero controllo di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria - Sussistenza
Nell'ambito di un procedimento di valutazione di impatto ambientale il proponente deve indicare nello Studio di impatto ambientale tutte le alternative ragionevoli al progetto.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 8 marzo 2021, n. 1902 ha riformato la sentenza del Tar che aveva annullato il diniego di compatibilità ambientale per la realizzazione di un campo da golf in Abruzzo. I Supremi Giudici amministrativi hanno evidenziato la legittimità del provvedimento negativo di Via della Regione sulla scorta del fatto che il proponente, in violazione dell'articolo 22, Dlgs 152/2006 non aveva indicato nello Studio di impatto ambientale una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta.
Inoltre la sentenza del Tar va censurata in quanto i Giudici di prime cure avevano statuito che "seppure fossero in effetti necessari movimenti di terreni pari a 10.000 m³ deve ragionevolmente ritenersi che gli stessi, a fronte di una superficie così vasta, non possono ritenersi da soli idonei a dimostrare che impatto ambientale sia di notevole entità". Il Tar, abdicando al mero controllo di legittimità del provvedimento negativo di Via si era sostituito alle valutazioni discrezionali sulla compatibilità ambientale che appartengono all'Amministrazione e non al Giudice amministrativo che può solo sindacare la decisione coi criteri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 8 marzo 2021, n. 1902
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