Sentenza Consiglio di Stato 12 marzo 2021, n. 2145
Impianto di cogenerazione a biomassa - Autorizzazione - Procedura semplificata - Articolo 27, comma 20, legge 99/2009 - Condizioni - Impianti con capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrici ovvero potenza nominale inferiore a 3 MW termici - Necessità della presenza di entrambe le condizioni - Sussistenza - Ragioni - Principio di precauzione - Articolo 3-ter, Dlgs 152/2006 - Mancato rispetto delle condizioni - Autorizzazione unica ex articolo 12, Dlgs 387/2003 - Obbligatorietà - Sussistenza
La procedura semplificata per l'autorizzazione di un micro impianto di cogenerazione (elettricità/calore) a biomassa si può usare solo sel'impianto risponde a tutti i requisiti richiesti dalla legge 99/2009.
Il chiarimento arriva dal Consiglio di Stato (sentenza 12 marzo 2021, n. 2145) che ha rigettato le doglianze di una impresa pugliese che lamentava il fatto che la Provincia avesse dichiarato come necessaria l'autorizzazione unica ex articolo 12, Dlgs 387/2003 per un piccolo impianto di produzione di energia elettrica e calore a biomassa che invece, a dire dell'impresa, può essere autorizzato con procedura semplificata ex articolo 27, legge 99/2009.
I Giudici amministrativi non si sono trovati d'accordo. Per beneficiare dell'autorizzazione semplificata l'impianto deve essere di potenza inferiore a 1 MW elettrici ovvero potenza nominale inferiore a 3 MW termici: le condizioni non sono alternative ma devono entrambe sussistere secondo una lettura della parola "ovvero" ispirata al principio di precauzione (articolo 3-ter, Dlgs 152/2006): in un impianto a biomassa in assetto cogenerativo, la potenza termica e quella elettrica sono strettamente correlate tra loro, dai principi fisici e tecnologici stessi sui quali si basa il rendimento energetico dell'impianto. Pertanto se una delle condizioni non è rispettata, è necessario un vaglio autorizzatorio più attento rispetto a una procedura semplificata. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 12 marzo 2021, n. 2145
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