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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 23 marzo 2021, n. 46

Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Proventi economici pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali, nel cui territorio insistono gli impianti - Accordi sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, entrata in vigore delle linee guida ex Dm 10 settembre 2010 - Mantenimento dell'efficacia per il passato e obbligo di revisione per il futuro - Articolo 1, comma 953, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Contrasto col principio ragionevolezza - Articolo 3, Cost. - Illegittimità costituzionale - Insussistenza

Sono legittimi gli accordi per il versamento di royalties ai Comuni dai titolari degli impianti a fonti rinnovabili (Fer) situati nel loro territorio stipulati prima che le Linee guida sulle autorizzazioni in materia del 2010 lo vietassero.
A sancirlo è la Corte Costituzionale (sentenza 23 marzo 2021, n. 46) che ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 953 della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) che salvava per il passato gli accordi "compensativi" di natura meramente patrimoniale tra Comune e titolare di un impianto a fonti rinnovabili situato sul suo territorio. Una possibilità peraltro ammessa prima che intervenissero le Linee guida per le autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili (Dm 10 settembre 2010, in vigore dal 3 ottobre 2010 – norma di rango regolamentare) che hanno vietato le misure compensative meramente patrimoniali dirette al Comune che di "compensazione ambientale" per il "disagio" della presenza degli impianti spesso finivano per avere poco.
La norma impugnata, secondo la Corte, non innova, fa chiarezza su un quadro normativo già esistente ed esprime la "ragionevolezza" del Legislatore (articolo 3, Cost.). Da un lato salva il passato – gli importi erogati ai Comuni fino al 3 ottobre 2010 – perché di fatto il quadro normativo previgente non lo vietava. Dall'altro nel disporre per il futuro la revisione degli accordi stipulati per adeguarli alle disposizioni più restrittive del Dm 10 settembre 2010, opera un riallineamento di sistema tra gli operatori, peraltro in linea con lo stesso Dm 10 settembre 2010 che non ha efficacia retroattiva. E in coerenza col quadro normativo di riferimento che bilancia sviluppo delle rinnovabili con tutela ambientale. (FP)

Corte Costituzionale

Sentenza 23 marzo 2021, n. 46

(Gu 24 marzo 2021 n. 12)

Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Proventi economici pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida in materia - Previsione che i proventi restano acquisiti ai bilanci degli enti locali - Conservazione di piena efficacia degli accordi