Sentenza Consiglio di Stato 29 marzo 2021, n. 2596
Energia - Impianto di produzione di elettricità e acqua calda alimentato a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Provvedimento di diniego - Discrezionalità tecnica della pubblica Amministrazione - Sindacabilità da parte del Giudice amministrativo - Articolo 134, Dlgs 104/2010 - Limiti - Condizioni - Illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà del provvedimento adottato - Sussistenza - Sostituzione del Giudice alle valutazioni tecniche dell'Amministrazione - Esclusione - Nomina di un consulente d'ufficio che valuti le premesse tecnico-scientifiche alla base del provvedimento di diniego - Illegittimità - Sussistenza
A meno di manifesta illogicità, il provvedimento che nega l'autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili è insindacabile nel merito dal Giudice, pena una illegittima intromissione nel potere discrezionale della P.a.
Confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 29 marzo 2021, n. 2596 la pronuncia del Tar che riteneva legittimo in diniego di una Provincia della Lombardia all'autorizzazione ex Dlgs 387/2003 di un impianto per la produzione di energia elettrica e di acqua calda utilizzabile in rete di teleriscaldamento, alimentato da fonti rinnovabili. I Supremi Giudici amministrativi hanno qui ribadito un principio consolidato per il quale la discrezionalità tecnica esercitata dall'Amministrazione, specialmente quando questa si sia avvalsa in Conferenza di servizi del contributo di altre Amministrazioni con competenze tecniche esclusive (Arpa, Asl), si sottrae – giusta la separazione dei poteri – al sindacato del Giudice a meno che la motivazione della P.a. risulti manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, arbitraria o fondata su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.
E non è sufficiente che la determinazione assunta dalla Provincia possa in astratto considerarsi, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile. Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio chiamato valutare l'esattezza delle premesse di carattere tecnico-scientifico del provvedimento impugnato. Se si accogliesse tale richiesta si potrebbe incorrere in un'abnorme ed illegittima alterazione delle competenze tecniche esclusive delle Autorità amministrative preposte all'esercizio del potere autorizzatorio esercitato in concreto, e degli atti ad esso presupposti. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 29 marzo 2021, n. 2596
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