Sentenza Corte di Giustizia Ue 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18
Energia - Energie rinnovabili - Incentivi alla produzione di energia da impianti fotovoltaici - Legislazione italiana - Rimodulazione e ridefinizione non retroattiva degli incentivi previsti ma non ancora dovuti - Articolo 26, Dl 91/2014, convertito dalla legge 116/2016 - Contrasto con la normativa europea in materia di promozione delle energie rinnovabili - Articolo 3, direttiva 2009/28/Ce - Esclusione - Violazione del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento - Esclusione
La revisione (al ribasso) degli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica disposta dal Legislatore italiano nel 2014 non è in contrasto con la normativa europea sulle rinnovabili.
A sancirlo la Corte di Giustizia Ue nella sentenza 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18. La normativa italiana (articolo 26 del Dl 91/2014 convertito dalla legge 116/2014) aveva previsto una rimodulazione al ribasso degli incentivi al fotovoltaico. Considerato che le norme europee in materia (direttiva 2009/29/Ce) non prevedono un obbligo per gli Stati membri di sostenere le rinnovabili con incentivi, è pieno diritto di uno Stato rivedere gli incentivi in materia. Così ha fatto l'Italia in ragione del miglioramento della tecnologia che ha abbassato i costi e della necessità di ridurre il carico della bolletta elettrica per i cittadini (che pagano in bolletta gli incentivi erogati alle rinnovabili).
E poiché le norme italiane non sono retroattive e toccano gli incentivi previsti ma ancora dovuti, sono tutelati anche certezza del diritto e legittimo affidamento. Le considerazioni dei Giudici europei si aggiungono a quelle della Corte Costituzionale che con sentenza 27 gennaio 2017, n. 16 si era già pronunciata per la piena legittimità della normativa italiana. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 15 aprile 2021, cause riunite C‑798/18 e C‑799/18
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