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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Corte Costituzionale 30 luglio 2021, n. 177

Energia - Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia - Articolo 2, Lr 82/2020 - Limite di 8000 kW per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra - Aree rurali - Autorizzazione unica rilasciata previa intesa con il Comune per impianti fotovoltaici superiori ai 1000 kW - Illegittimità costituzionale - Sussistenza

Incostituzionali alcune misure previste dal legislatore toscano per il fotovoltaico. Si tratta del limite di 8.000 kW per gli impianti da installare nelle aree rurali e il diverso iter procedurale per quelli superiori a 1.000 kW. La Corte Costituzionale, con la sentenza del 30 luglio 2021, n. 177, ha dichiarato l’illegittimità di alcuni articoli della Lr Toscana n. 82/2020, con cui la Regione ha introdotto il limite di potenza massima di 8.000 kW per ciascun impianto fotovoltaico da realizzarsi a terra nelle aree rurali. La Regione, imponendo su queste aree un divieto generico d'installazione per tutti gli impianti di potenza superiore a quella definita normativamente, si è posta dunque in contrasto con la normativa quadro e con le Linee guida nazionali. Spetta infatti all'atto di pianificazione territoriale, che contiene criteri precisi, l’esclusione di determinate aree attraverso un procedimento autorizzativo che bilanci gli interessi coinvolti e il principio, di derivazione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.
È, altresì, illegittimo l'iter procedurale, previsto dalla Lr 82/2020 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici. A differenza della disciplina statale, la legge regionale chiede che l'autorizzazione unica venga rilasciata previa intesa con il comune o i comuni il cui territorio è interessato all'installazione dell'impianto. A parere dei Giudici, si tratta di un aggravio procedimentale rispetto all'ordinaria Conferenza dei servizi, che è in linea con la semplificazione e la razionalizzazione insite nel procedimento di Autorizzazione unica. (TG)

Corte Costituzionale

Sentenza 30 luglio 2021, n. 177

(Gu 4 agosto 2021, n. 31)

Energia - Norme della Regione Toscana - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2011 - Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia - Previsione che nelle aree rurali è ammessa la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000 chilowatt elettrici. Previsione che nelle aree rurali, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici, l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il Comune o i Comuni interessati dall'impianto. Previsione che le disposizioni di cui ai c. 1-bis e 1-ter della normativa di riferimento si applicano anche ai procedimenti in corso, relativi all'autorizzazione unica o al provvedimento autorizzatorio unico regionale.