Sentenza Consiglio di Stato 3 novembre 2021, n. 7357
Energia - Energie rinnovabili - Impianto a biomassa - Autorizzazione - Procedura abilitativa semplificata (Pas) - Articolo 6, Dlgs 28/2011 - Rilascio - Condizioni - Compatibilità dell'opera con gli strumenti urbanistici comunali - Necessità - Sussistenza - Effetti della Pas - Variante allo strumento urbanistico - Esclusione - Assimilazione della Pas all'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 - Esclusione - Effetti della autorizzazione unica - Variante allo strumento urbanistico - Sussistenza
La procedura autorizzatoria semplificata (Pas) per un impianto a biomassa richiede la compatibilità urbanistica dell'intervento, la cui verifica è competenza del Comune.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato (sentenza 3 novembre 2021, n. 7357) confermando la legittimità del diniego di procedura abilitativa semplificata (Pas, articolo 6, Dlgs 28/2011) da parte di un Comune in Toscana per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili da biomassa in assetto cogenerativo. Il Comune negava l'autorizzazione perché la Pas presuppone la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici e il progetto proposto non si poteva qualificare "manutenzione straordinaria" perché alterava volumi e superfici della singola unità immobiliare. L'impresa però ribatteva che il regolamento edilizio del Comune qualifica come "manutenzione straordinaria" l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, consentendo quindi esplicitamente l'intervento qui negato.
Per i Giudici però il regolamento edilizio comunale non può modificare il Dpr 380/2001 aggiungendo una nuova "manutenzione straordinaria" a quelle già contemplate dalla norma primaria. che indica chiaramente quali siano le "manutenzioni straordinarie". Pertanto, non potendo essere in contrasto col Testo unico edilizia, la norma comunale non può che essere intesa quale mera specificazione di una particolare tipologia di interventi (impianti da fonti rinnovabili), già riconducibili nella manutenzione straordinaria disciplinata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) Dpr 380/2001. Negata anche l'assimilazione con l'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 in quanto solo quest'ultima può costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 3 novembre 2021, n. 7357
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