Sentenza Consiglio di Stato 12 novembre 2021, n. 7550
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Natura di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza - Interpretazione - Svolgimento analitico e puntuale del giudizio di valutazione d'impatto ambientale (Via) - Sussistenza - Prevalenza dell'interesse alla realizzazione degli impianti sull'interesse alla tutela ambientale - Insussistenza - Bilanciamento di interessi tra interessi contrapposti - Discrezionalità amministrativa - Profili di particolare intensità - Sussistenza
Il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili non può essere interpretato nel senso che l'interesse alla realizzazione degli impianti debba sempre considerarsi prevalente su quello alla tutela dell'ambiente.
Una tale interpretazione, argomenta il Consiglio di Stato nella sentenza 12 novembre 2011, n. 7550, "comporterebbe di fatto la sterilizzazione (e, quindi, la negazione) del bilanciamento di interessi cui è istituzionalmente preposta l'autorità competente in materia di valutazione d'impatto ambientale".
L'articolo 12 del Dlgs 387/2003 recante norme in materia di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in base al quale gli impianti in questione "sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti", secondo il CdS comporta che lo svolgimento del giudizio di compatibilità ambientale per detti impianti debba essere svolto "in modo analitico e puntuale e non attraverso formule stereotipate".
Il Giudice ha così deciso di respingere definitivamente il ricorso presentato contro un decreto dirigenziale con cui la Regione Calabria ha espresso parere negativo di compatibilità ambientale e di Aia in relazione al progetto di un impianto per la produzione di biogas da Forsu (frazione organica del rifiuti solido urbano), a causa delle carenze emerse in merito alle misure di compensazione e di mitigazione ambientale. (AG)
Sentenza 12 novembre 2021, n. 7550
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: