Legge 25 novembre 2021, n. 171
Conversione in legge del Dl 130/2021 recante disposizioni urgenti per il contenimento dei prezzi di elettricità e gas naturale - Modifiche al Dl 77/2021 (cd. "Semplificazioni 2"), al Dl 18/2020 (cd. "Cura Italia") e alla legge 160/2019 - Proroga regime sorveglianza radiometrica di cui al Dlgs 101/2020
Ultima versione coordinata con modifiche al 01/02/2026
Parlamento italiano
Legge 25 novembre 2021, n. 171
(Gu 26 novembre 2021 n. 282)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 novembre 2021
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130
All'articolo 1:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: "pari a 700 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "nell'anno 2021,".
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: "per gli usi civili" sono sostituite dalle seguenti: "per usi civili" e dopo le parole: "articolo 26, comma 1, del" sono inserite le seguenti: "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al";
al comma 2, le parole: "oneri generali gas" sono sostituite dalle seguenti: "oneri generali di sistema per il settore del gas";
alla rubrica, le parole: "nel settore gas" sono sostituite dalle seguenti: "nel settore del gas".
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, le parole: "tariffe elettriche" sono sostituite dalle seguenti: "tariffe per la fornitura di energia elettrica".
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 3-bis (Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni) — 1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.
Articolo 3-ter (Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico) — 1. All'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema" sono sostituite dalle seguenti: "attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza"".
All'articolo 4:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonchè i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione"";
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) è abrogata;
b) all'articolo 26, comma 1, le parole: "o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)" sono soppresse;
c) all'articolo 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107"".
All'articolo 5:
al comma 1, alinea, dopo le parole: ", in termini di indebitamento netto e fabbisogno" è inserito il seguente segno d'interpunzione: ",";
al comma 1, lettera c), le parole: "fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo";
al comma 1, lettera d), le parole: "destinata al Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "di competenza del Ministero";
al comma 1, lettera e), le parole: "decreto legislativo del 3 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 3 marzo" e le parole: "allo stesso Fondo, che sono versati" sono sostituite dalle seguenti: "allo stesso fondo, da versare".
All'allegato 1, dopo la voce numero 8 sono aggiunte le seguenti:
"8-bis. Articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".
Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi".