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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 9 dicembre 2021, n. 8205

Energia - Energie rinnovabili - Procedimento di autorizzazione di un impianto fotovoltaico - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Rilascio del provvedimento autorizzatorio - Rispetto dei tempi massimi per l'emanazione del provvedimento - Ritardo della pubblica Amministrazione dovuto alla richiesta da parte dell'Amministrazione di mera modifica del layout dell'impianto (riduzione del numero di panelli fotovoltaici) senza modifiche al progetto - Ritardo illegittimo - Sussistenza - Diritto al risarcimento del danno per perdita degli incentivi più favorevoli superati dalle norme intervenute dopo il termine ultimo per il rilascio del provvedimento - Sussistenza

Un ritardo della P.a. nell'emanazione di un provvedimento di autorizzazione di un impianto fotovoltaico ingiustificato legittima il risarcimento per la perdita degli incentivi più favorevoli.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 9 dicembre 2021, n. 8205 relativa al ritardo (di oltre un anno) nella conclusione favorevole del procedimento di autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 per un impianto fotovoltaico in Puglia. Secondo l'Amministrazione il prolungamento del procedimento era dovuto al fatto che l'impresa aveva dovuto modificare il layout del progetto. Per i Giudici però tale modifica – una riduzione del numero di pannelli - non era né un nuovo progetto, né una modificazione sostanziale dell'originale e l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere celermente ed esclusivamente in relazione agli aspetti modificati (non voluti direttamente dall'interessata) rimanendo fermi tutti i pareri e le valutazioni già espressi, restando fermo il termine finale di chiusura del procedimento.
Il ritardo ha comportato la perdita per l'impresa della possibilità di accedere agli incentivi più favorevoli dato che il via libera è arrivato quando il quadro normativo era cambiato rendendo antieconomica la realizzazione dell'impianto. Di qui la richiesta di risarcimento accolta dal Giudice sulla scorta della Giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato adunanza plenaria 23 aprile 2021, n. 7) che ha ritenuto sussistere il nesso tra ritardata conclusione del procedimento di autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 e mancato accesso agli incentivi nel caso intervenga un divieto normativo che non sarebbe stato applicabile se i termini del procedimento fossero stati rispettati. Come nel caso di specie laddove i decreti ministeriali successivi al termine entro il quale doveva essere autorizzato l'impianto ne hanno reso economicamente impraticabile la realizzazione. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 9 dicembre 2021, n. 8205