Decreto direttoriale Mite 3 maggio 2022
Approvazione guida operativa Certificati bianchi e aggiornamento tabella tipologie interventi ammissibili - Modifiche al Dm 11 gennaio 2017
N.d.R.: la scheda 8 allegata alla Guida operativa del Gse in allegato 1 al presente decreto è stata annullata dal Tar Lazio con la sentenza 7 ottobre 2025, n. 17188.
Ultima versione coordinata con modifiche al 01/02/2026
Ministero della transizione ecologica
Decreto direttoriale 3 maggio 2022
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Mite il 4 maggio 2022)
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante "Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (di seguito: "Dlgs n. 79 del 1999"), ed in particolare l'articolo 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" (di seguito: "Dlgs n. 164 del 2000"), ed in particolare l'articolo 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in particolare l'articolo 29;
vista la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 "sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce";
visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 maggio 2018 e dal decreto del Ministero della transizione ecologia del 21 maggio 2021 (di seguito: "Dm Certificati Bianchi"), e in particolare:
— l'articolo 6, comma 2, che prevede che l'elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi, contenuto nella Tabella 1 dell'allegato 2, sia aggiornato, previa approvazione da parte del Ministero della transizione ecologica, sulla base degli esisti dell'istruttoria preliminare svolta dal Gse in collaborazione con Enea e Rse;
— l'articolo 15, commi 1, così come modificato dal decreto del Ministero della transizione ecologia del 21 maggio 2021, che ha previsto l'introduzione di schede di progetto a consuntivo per gli interventi per i quali è possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali e ha previsto nuovi contenuti per la guida operativa di cui al medesimo articolo, nonché che la stessa possa essere organizzata per tematiche distinte;
— l'articolo 15, commi 1-bis, che ha previsto, in via prioritaria, la predispone di schede di progetto a consuntivo per progetti nei settori civile e dei trasporti, nonché per progetti riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, impianti di produzione di aria compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti;
— l'articolo 15, comma 2, che prevede che l'aggiornamento della guida operativa di cui al comma 1 sia aggiornato con decreto del direttore generale Dg-Aece, di concerto con il direttore generale Dgclea, del Ministero della transizione ecologica;
visto il decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con la Direzione generale per il clima e l'energia, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 30 aprile 2019, recante "Approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi e aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi" (di seguito: Guida operativa);
visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia, ivi comprese quelle precedentemente detenute dalla Dg-Aece del Ministero dello sviluppo economico e dalla Dg-Clea del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio, n. 128 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, e in particolare l'art. 14, relativo alle funzioni di competenza della Direzione generale competitività ed Efficienza Energetica;
visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
vista la proposta del Gse di aggiornamento della Guida operativa e delle relative Guide Settoriali;
viste la proposta del Gse di introduzione di 5 nuove guide settoriali da allegare alla Guida operativa;
viste gli esiti delle istruttorie trasmessi dal Gse per l'introduzione di quattro nuovi interventi nella Tabella 1, di cui all'allegato 2, del citato Dm Certificati Bianchi, rispettivamente "Pastorizzatori", "Macchine per la spiralatura", "Isolamento termico di cilindri essiccatori" e "Molazze", nonché le proposte di aggiornamento della medesima Tabella avanzate dal Gse;
considerato che la valutazione tecnica per l'introduzione degli interventi "Pastorizzatori", "Macchine per la spiralatura", "Isolamento termico di cilindri essiccatori" e "Molazze" nella citata Tabella 1 si è conclusa con esito positivo, nel senso dell'ammissibilità di entrambe le proposte presentate;
ritenuto opportuno promuovere ulteriormente l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti per nuovi settori e nuove tematiche rispetto a quelle già pubblicate con il decreto direttoriale del 30 aprile 2019;
ritenuto opportuno aggiornare, alla luce degli aggiornamenti introdotti dal decreto del Ministero della transizione ecologia del 21 maggio 2021 la Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi;
ritenuto opportuno ampliare la tipologia di progetti di efficienza energetica eleggibili, alla luce degli obiettivi della politica nazionale e dell'andamento dell'offerta di titoli nel sistema dei Certificati bianchi;
ritenuto, pertanto, opportuno aggiornare la tabella 1, di cui all'Allegato 2 del citato Dm Certificati Bianchi, introdurre nuovi progetti standardizzati e modificarne altri;
decreta
Articolo 1
Approvazione della Guida operativa
1. È approvata la Guida operativa di cui all'articolo 15, comma 1, del Dm Certificati Bianchi, per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.
2. La Guida operativa di cui al comma 1, integra e sostituisce la Guida operativa adottata con il decreto direttoriale della Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con la Direzione Generale per il Clima e l'Energia, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 30 aprile 2019, recante "Approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi e aggiornamento della tabella recante le tipologie progettuali ammissibili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi".
3. La Guida operativa di cui al comma 1, unitamente agli allegati che la compongono, costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
Approvazione dell'elenco dei progetti di efficienza energetica ammissibili
1. È approvato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Dm Certificati Bianchi, l'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi.
2. L'elenco di cui al comma 1 è riportato nella Tabella 1, allegata al presente decreto.
3. La tabella di cui al comma 2, integra e sostituisce "la Tabella 1" dell'allegato 2, del Dm Certificati Bianchi.
Articolo 3
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è pubblicato sui siti internet del Ministero della transizione ecologica e del Gse.

