Dpcm 16 maggio 2022
Predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni - Attuazione articolo 3, legge 158/2017
Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Decreto 16 maggio 2022
(Gu 19 luglio 2022 n. 167)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni" Visto l'articolo 3, comma 1, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158 che ha previsto che "Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.";
Visto l'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha disposto l'incremento del citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni dell'importo di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi della quale la dotazione finanziaria per l'anno 2019 del citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, è stata ridotta di 220.798 euro;
Visto l'articolo 3, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158 che ha previsto che "Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni";
Visto l'articolo 3, comma 3, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ha stabilito che "In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:
a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;
f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;
h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.";
Visto l'articolo 3, comma 4, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ha stabilito che "Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la "presentazione" dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la "selezione", attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
a) tempi di realizzazione degli interventi;
b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.";
Visto l'articolo 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che, nel precisare che per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, prevede l'accesso ai finanziamenti a valere sul citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni a quelli che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) Comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
c) Comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) Comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
e) Comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) Comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di Comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) Comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad ottanta abitanti per chilometro quadrato;
h) Comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) Comuni appartenenti alle unioni di Comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 o Comuni che, comunque, esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
l) Comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
m) Comuni istituiti a seguito di fusione;
n) Comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto l'articolo 72, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che, nell'illustrare la definizione della Strategia nazionale delle Green community, precisa i campi del relativo piano di sviluppo sostenibile:
a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
h) integrazione dei servizi di mobilità;
i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti;
Visto l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (Cup) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto l'articolo 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 27 agosto 2020, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei Comuni che possono beneficiare dei contributi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni di cui all'articolo 3 della medesima legge;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che, tra l'altro, ha ridenominato il "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" in "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili", il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare" in "Ministero della transizione ecologica", il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" in "Ministero della cultura";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 14 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 158 del 2017, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, con il quale sono stati individuati i piccoli Comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 27 agosto 2020;
Acquisita l'intesa rep. atti n. 196/CU, nei termini ivi indicati, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 2 dicembre 2021;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Di concerto con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della transizione ecologica;
Decreta:
Articolo 1
Oggetto — Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il presente decreto disciplina la predisposizione del "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni", di seguito denominato "Piano", finalizzato alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il Piano definisce le modalità per la "presentazione" dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la "selezione" dei progetti medesimi, mediante bandi pubblici ed è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158.
Articolo 2
Modalità di presentazione dei progetti
1. Sono ammessi a presentare i progetti i Comuni che rientrano nell'elenco dei piccoli Comuni definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 14 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
2. L'elenco dei piccoli Comuni ammessi alla presentazione dei progetti è aggiornato ogni tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
3. Ogni piccolo Comune può presentare un solo progetto, o singolarmente o in convenzione con altri piccoli Comuni facenti parte dell'elenco di cui al precedente comma. Possono altresì presentare domanda le unioni di Comuni per i progetti relativi al Comune o ai Comuni per i quali la medesima unione esercita la funzione.
4. La forma associata deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione, in caso di convenzione, del Comune capofila. In caso di unione la funzione per la quale si presenta il progetto è prevista dallo Statuto o attribuita alla stessa con apposito provvedimento.
5. I progetti devono avere ad oggetto interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e l'insediamento di nuove attività produttive, nonché, interventi finalizzati alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale, ai quali sono esclusivamente destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, per gli anni 2017 e 2018, sono confluite nel citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni.
6. I progetti devono contenere esclusivamente interventi per i quali sia stata valutata almeno la fattibilità tecnica ed economica, mediante un progetto già perfezionato all'atto della domanda.
7. Il Piano assicura la priorità ai seguenti interventi:
a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei valori storico paesaggistici;
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti. In particolare, ai sensi del citato articolo 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli Comuni possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:
1) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
2) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo;
e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In particolare, ai sensi del citato articolo 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli Comuni, anche in forma associata, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società Anas Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. Ai sensi del medesimo articolo, i piccoli Comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.
f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 e 2 i piccoli Comuni possono inoltre individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Detti interventi integrati, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'Ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
g) salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari anche stipulando convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, relativamente ai beni degli Enti ecclesiastici o degli Enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.
h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.
8. La presentazione del progetto deve essere formulata tramite specifica "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni", sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato "Codice dell'amministrazione digitale", dal legale rappresentante del Comune, dell'unione, ovvero del Comune capofila della convenzione, o da un suo delegato, a pena di esclusione.
9. La domanda, predisposta secondo quanto sopra specificato e completa dei prescritti documenti di cui al comma 10 del presente articolo, deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (Pec), ovvero mediante cooperazione applicativa a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, conformemente alle norme del "Codice dell'amministrazione digitale".
10. Alla "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni" deve essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione descrittiva del progetto, che, muovendo dall'analisi dei fabbisogni, illustri la logica dell'intervento, ovvero l'insieme di obiettivi generali e specifici, risultati attesi e attività che, a diversi livelli, rappresentano la ragion d'essere del progetto e ne riassumono la strategia operativa.
Al fine di fornire concretezza e precisione alla descrizione del progetto, la relazione dovrà altresì descrivere gli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi e dei risultati, le fonti di verifica, i costi (comprensivo di indicazione del coinvolgimento di eventuali ulteriori soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti, dimostrando inoltre il rapporto diretto tra il finanziamento statale e gli altri investimenti pubblici e/o privati) e i beneficiari diretti e indiretti;
b) relazione tecnica di progetto che descriva in modo esaustivo tutti gli interventi progettati, con relativo cronoprogramma attuativo e quadro economico di progetto;
c) tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici di progetto a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e relativa delibera di approvazione; qualora disponibili, il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi e relativa delibera di approvazione;
d) documentazione relativa alla formalizzazione delle forme associative, con l'indicazione del Comune capofila in caso di convenzione;
e) delibera comunale relativa alla disponibilità di finanziamenti pubblici (nazionali o europei) e/o privati: per i finanziamenti privati, valido atto d'impegno al finanziamento del titolare o rappresentante legale;
f) preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti in materia ambientale in merito alla assoggettabilità o meno del progetto alle procedure di valutazione;
h) per gli interventi tra i cui obiettivi è prevista la riduzione dei rischi idrogeologici, preventivo parere di compatibilità con la vigente pianificazione in materia, rilasciato dalla competente autorità di bacino distrettuale;
i) dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'area tecnica comunale ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'area tecnica del Comune capofila, relativa alla coerenza degli interventi proposti con tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati;
j) per i Comuni in convenzione, delibera del Consiglio comunale con la quale gli Enti stabiliscono di partecipare al bando in forma convenzionale, nonché provvedimento convenzionale debitamente sottoscritto con individuazione del Comune capofila. Per le unioni di Comuni, statuto o provvedimento di attribuzione della funzione oggetto di intervento, nonché provvedimento unionale che stabilisce la partecipazione al bando da parte dell'unione per conto dei Comuni interessati.
11. A pena di inammissibilità della domanda, i progetti proposti devono essere identificati dal Codice unico di progetto (Cup) e l'elenco definitivo degli interventi ammessi al finanziamento sarà Comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze — Ragioneria generale dello Stato al termine della procedura di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 3
Modalità di selezione dei progetti
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti.
2. La procedura di selezione dei progetti è effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le seguenti fasi:
a) accertamento della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, pena l'esclusione dalla procedura di selezione;
b) selezione dei progetti attraverso l'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nei relativi allegati e secondo i criteri definiti nel bando, nel rispetto di quanto indicato nella nota metodologica, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Sulla base dell'attività istruttoria svolta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli Enti promotori dei progetti medesimi, nonché i termini per la stipulazione degli stessi. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà riportare gli interventi identificati dal Cup, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003.
Articolo 4
Monitoraggio degli interventi
1. Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi ammessi al finanziamento è effettuato da parte dei soggetti titolari degli interventi medesimi attraverso propri sistemi informativi gestionali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e periodicamente inviati al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo modalità tecniche dallo stesso definite, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. Gli interventi sono classificati sotto la voce: "Legge n. 158 del 2017 — riqualificazione piccoli Comuni".
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili i predetti dati alle amministrazioni interessate in apposita sezione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.
Articolo 5
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2022
Allegato
Nota metodologica finalizzata all'individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi a ciascun progetto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158
(omissis)