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Dm Transizione ecologica 30 giugno 2022, n. 263

Criteri generali per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di interventi volti all'estensione di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti (Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del Pnrr)

Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025

Ministero della transizione ecologica

Decreto 30 giugno 2022, n. 263

(Pubblicato sul sito ufficiale Mite il 26 luglio 2022 - Comunicato sulla Gu 9 agosto 2022 n. 185)

Il Ministro della transizione ecologica

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ridenomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, n. 228 e successive modiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Cup;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante "Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/Cee";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 agosto 2011, recante "Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/Ce", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 dicembre 2012, recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 (nel seguito anche: "Conto termico");

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2016, recante "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 51 del 02 marzo 2016, che ha apportato modificazioni al citato decreto ministeriale del 28 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce";

Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica";

Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (Pniec) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

Visto il "Rapporto recante la valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti" di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e in particolare:

— l'articolo 10 che definisce nuovi criteri per l'aggiornamento del Conto termico;

— l'articolo 13 che definisce i principi generali di coordinamento fra misure del Pnrr e strumenti di incentivazione settoriali;

— l'articolo 14 che, al comma 1 prevede quanto segue: "Nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 13, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità per la concessione dei benefici delle misure Pnrr specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con le misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti criteri specifici: a) in attuazione della misura Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 "sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 o, in alternativa, con gli incentivi di cui al meccanismo di cui all'articolo 10";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52, comma 1, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto il regolamento (Ue) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (Ue) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do no significant harm");

Vista la Comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il regolamento delegato (Ue) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (Pnrr), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e, in particolare, l'investimento 3.1 "sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", finalizzato ad incentivare lo sviluppo del "teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente", così come definito dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, tramite l'estensione di reti esistenti o realizzazione di nuove reti;

Considerato che il Pnrr prevede, per la Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, il raggiungimento del target M2C3-10 entro il 31 marzo 2026 attraverso il "completamento della costruzione di nuove reti per il teleriscaldamento, o dell'ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktpe all'anno. L'investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'allegato VI, nota 9, del regolamento 241/2021/Ue sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", e, per la medesima misura, il raggiungimento della milestone M2C3-9 entro il 31 dicembre 2022 attraverso la "aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti, che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo energetico" e la "aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte competitivi, nel rispetto dell'orientamento tecnico "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'Ue e nazionale";

Considerati i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e in particolare:

— l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

— l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

— l'articolo 1, comma 1044, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e in particolare:

— l'articolo 2, comma 6-bis, che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Pnrr, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di — provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Pnrr";

— l'articolo 8, che stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Pnrr provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

— l'articolo 9, il quale prevede che le amministrazioni titolari degli interventi del Pnrr possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Pnrr ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi previsti nel Pnrr e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 200 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e in particolare:

— l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio — Ecofin del 13 luglio 2021, unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal Pnrr, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2";

— l'articolo 10, comma 4, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel Pnrr, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dal regolamento (Ue) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

Visto il predetto regolamento (Ue) n. 2021/1060 e, in particolare, l'articolo 53, che, al paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le sovvenzioni possono assumersi come combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione, e che al paragrafo 3, lettera c), prevede la possibilità di ricorso ai costi unitari, alle somme forfettarie e ai tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni per stabilire l'importo delle sovvenzioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, avente a oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr";

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, avente a oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 33, avente a oggetto "Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 — Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del cd. doppio finanziamento";

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4,, avente a oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 — Indicazioni attuative";

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, avente a oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del Pnrr";

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, avente a oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr";

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e Piano nazionale per gli investimenti complementari — Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi Pnrr e Pnc";

Vista la circolare Ragioneria generale dello Stato — Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, avente a oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza – guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh)";

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)";

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";

Visto decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici Gse Spa per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014;

Considerati i principi e gli obblighi previsti da Pnrr e, in particolare, il principio del "non arrecare danno significativo"; il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging); l'obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari; l'obbligo di assenza del cd. doppio finanziamento; l'obbligo di rispettare quanto specificamente previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, relativamente all'ammissibilità dei costi per il personale; 6. gli obblighi in materia di comunicazione e informazione;

Considerato che nell'ambito del mix tecnologico che dovrà garantire il conseguimento degli obiettivi ambientali del prossimo decennio nel settore del riscaldamento e raffrescamento, il teleriscaldamento gioca un ruolo fondamentale. Ciò, in particolare, per le sue capacità di integrare l'efficienza con l'uso delle fonti rinnovabili, nonché la delocalizzazione e la riduzione delle emissioni inquinanti in particolare nelle grandi aree urbane dove il problema è ancora più acuto;

Considerato che il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ha introdotto la definizione di teleriscaldamento efficiente, caratterizzando il mix energetico che alimenta le reti di distribuzione, in base alle quantità di energia rinnovabile e di calore di scarto e da cogenerazione. La promozione di tale tipologia di teleriscaldamento è quindi quella da perseguire al fine di traguardare gli obiettivi energetici e ambientali al 2030;

Considerato che il Pniec prevede lo sviluppo del teleriscaldamento efficiente in linea con lo studio del potenziale previsto dall'articolo 14 della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, redatto dal Gse nel 2015 e aggiornato nel 2021;

Considerato che, al fine di sfruttare tale potenziale, il niec evidenzia l'importanza di valorizzare le sinergie tra impiego di fonti energetiche rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento (Car), considerando le specifiche condizioni climatiche e tecnico-economiche;

Ritenuto che lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento si inquadra in un contesto di realizzazione di infrastrutture energetiche a rete utili a rinforzare la competitività economica nazionale e la qualità ambientale del territorio a livello locale;

Considerato che la realizzazione delle reti di teleriscaldamento è ampiamente promossa a livello normativo e programmatico, ma rimangono alcuni ostacoli quali problemi di ordine economico, derivanti dall'elevata intensità del capitale richiesto per la realizzazione delle opere;

Considerato che il decreto Conto termico non comprende tra gli interventi ammissibili al meccanismo quelli connessi alle reti di teleriscaldamento;

Ritenuto che l'incentivazione rivesta sempre più frequentemente un ruolo critico nella realizzazione dell'infrastruttura di teleriscaldamento, e che sia necessario garantire le adeguate sinergie tra gli strumenti esistenti, al fine di rendere efficace il sostegno pubblico;

Ritenuto opportuno destinare quota parte delle risorse disponibili per l'incentivazione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente ad impianti di piccole dimensioni;

Ritenuto necessario disciplinare le modalità per la concessione delle agevolazioni della misura Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, "sviluppo di sistemi di teleriscaldamento" e definire le condizioni di cumulabilità con gli incentivi di cui al decreto Car, al fine di poter dare piena attuazione al citato Intervento;

Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 46 sugli aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico";

Considerato che il Gestore dei servizi energetici– Gse Spa è il soggetto gestore dei meccanismi incentivanti cd. Cogenerazione ad alto rendimento e Conto termico, nonché il soggetto preposto alla qualifica delle reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Ritenuto opportuno affidare al Gse la gestione dell'implementazione della presente misura, nell'ottica dell'efficienza amministrativa;

Vista la positiva valutazione dell'Unità di missione per il Pnrr del Ministero della transizione ecologica circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr e la conferma della relativa disponibilità finanziaria, espressa con nota del 17 giugno 2022;

Decreta

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto è finalizzato a disciplinare i criteri generali per la concessione dei benefici previsti nell'ambito dell'Investimento 3.1 "sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", Missione 2, Componente 3, del Pnrr, definendo altresì, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le condizioni di cumulabilità dei predetti benefici con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento".

2. Le risorse finanziarie, pari a 200 milioni di euro, attribuite all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Pnrr sono finalizzate alla concessione di agevolazioni per la realizzazione di interventi volti all'estensione di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti, così come definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti, ovvero all'ammodernamento delle centrali di produzione di energia a servizio di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento non efficienti, affinché possano divenire efficienti.

3. Gli interventi di cui al comma 1 garantiscono complessivamente un risparmio di energia primaria non rinnovabile pari a 20.000 tep/anno.

Articolo 2

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2 sono ripartite come segue:

a) 50 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di piccole dimensioni, ossia a progetti che prevedono un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro;

b) 150 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di qualunque dimensione.

2. Qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero a seguito di revoca, totale o parziale, dell'agevolazione, residuino risorse utilizzabili, queste ultime sono rese disponibili per l'assegnazione ai progetti utilmente collocati in graduatoria nell'ambito di una delle tipologie di cui al comma 1, lettere a) e b).

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficare delle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti, pubblici o privati, proprietari, realizzatori o gestori della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente o della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera.

Articolo 4

Modalità per la concessione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 46 del regolamento (Ue) n. 651/2014 (nel seguito: "Gber").

2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e tiene conto dei principi e degli obblighi previsti dal Pnrr, nonché, al fine di garantire il principio di riequilibrio territoriale di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, di meccanismi di scorrimento delle graduatorie dei progetti validamente presentati, utili ad assicurare che almeno il 40% delle risorse sia destinato a interventi realizzati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Conformemente alla Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, del Pnrr, gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 sono conclusi entro il 31 marzo 2026.

4. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale incentivi energia del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto. Il decreto di cui al primo periodo disciplina gli obblighi in capo ai soggetti beneficiari e, ai sensi dell'articolo 6, in capo al Gestore dei servizi energetici – Gse Spa (nel seguito: Gse), i requisiti degli interventi ammissibili e i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di presentazione dei progetti, le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari, la gestione delle varianti di progetto e le cause di revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

5. I criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 tengono conto, tra l'altro:

a) dell'impatto del progetto in termini di risparmio di energia primaria non rinnovabile e di energia rinnovabile termica utilizzata sul totale di quella prodotta;

b) della "cantierabilità" del progetto in rapporto ai tempi di realizzazione;

c) del rapporto tra costi e benefici del progetto, in termini di risparmio di energia primaria non rinnovabile.

Articolo 5

Cumulabilità

1. Le agevolazioni per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche destinate ai medesimi interventi, fatte salve quelle in conto esercizio di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, nella misura del 50% dei titoli di efficienza energetica spettanti al soggetto beneficiario. In caso di cumulo ai sensi del primo periodo, le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 non si computano ai fini del calcolo dell'intensità massima dell'aiuto concedibile ai sensi del Gber.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non si applica il divieto di cumulo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011.

Articolo 6

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Ferma restando la titolarità dell'Investimento di cui all'articolo 1 in capo al Ministero della transizione ecologica, il Ministero medesimo si avvale, ai fini dell'attuazione dell'Investimento stesso, del supporto tecnico-operativo del Gse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con apposita convenzione sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologia e il Gse sono definite le attività a quest'ultimo delegate, sulla base delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4.

2. I costi della convenzione di cui al comma 1 non superano la soglia dell'1% delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Alla copertura dei costi sostenuti dal Gse nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, si provvede mediante le seguenti modalità:

a) in caso di cumulo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, i costi di gestione del Gse sono coperti mediante la copertura tariffaria prevista per i certificati bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici Gse Spa per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

b) qualora non operi il cumulo di cui all'articolo 5, comma 1, i costi di gestione del Gse sono posti a carico dei soggetti che beneficiano delle attività svolte dal medesimo ai sensi del presente articolo, nella misura massima dell'1% dell'agevolazione riconosciuta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

c) per gli eventuali costi non coperti ai sensi delle lettere a) e b) ovvero per gli eventuali costi derivanti dall'implementazione della misura di cui al presente decreto, si provvede mediante le risorse assegnate al Ministero della transizione ecologia dall'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nei limiti della relativa disponibilità.

3. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gse propone al Ministero della transizione ecologia l'entità delle tariffe per le attività svolte ai sensi del presente articolo e le modalità di pagamento delle stesse. La proposta di cui al primo periodo è approvata nell'ambito della convenzione di cui al comma 1 e le risultanze della stessa sono comunicate sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologia e del Gse.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.