Sentenza Corte di Cassazione 4 agosto 2022, n. 30678
Acque - Stoccaggio di acque di vegetazione olearia all'interno delle stesse vasche destinate alla raccolta delle acque di prima pioggia provenienti da platee con materiale organico - Contaminazione delle acque meteoriche - Sussistenza - Violazione articolo 12, Lr Toscana 20/2006 - Sussistenza - Reato di mancato ottemperamento alla disciplina regionale - Articolo 137, comma 9, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Assimilazione alle acque reflue domestiche - Articolo 101, comma 7, lettera c), Dlgs 152/2006 - Imprese dedite alla coltivazione o all'allevamento che esercitano anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione agricola - Carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo - Necessità - Materia prima proveniente in misura prevalente da soggetti terzi - Necessità - Impresa che ha come oggetto principale la produzione di energia da biogas prodotto con biomasse provenienti in larga parte da terzi - Insussistenza
Le acque dell'impresa che ha come oggetto principale la produzione di energia elettrica da biogas prodotto con biomasse agricole provenienti in larga parte da terzi non sono assimilate ex lege alle acque reflue domestiche.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che, nella sentenza 30678/2022, ricorda come l'articolo 101, comma 7, lettera c) del Dlgs 152/2006, laddove prevede l'assimilazione delle acque reflue provenienti da imprese che svolgono trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, richiede che tale attività sia "connotata dall'inserimento aziendale con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo" e "dall'utilizzo di materia prima proveniente in misura prevalente dalla coltivazione di terreni di cui l'impresa stessa ha la disponibilità".
La Suprema Corte ha quindi confermato la non applicabilità della norma in questione con riferimento al caso specifico giunto in giudizio, nel cui ambito le biomasse extraziendali utilizzate per produrre biogas erano di gran lunga maggiori rispetto a quelle di provenienza aziendale.
Ha quindi ben operato il Tribunale di Grosseto che, applicando il consolidato principio secondo cui "l'assimilazione di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie", ha condannato due titolari di un'impresa agricola, ex articolo 137 del Dlgs 152/2006, per violazione delle disposizioni regionali in tema di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari (Lr 20/2006). (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 4 agosto 2022, n. 30678
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