Dm Transizione ecologica 4 agosto 2022
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Attuazione delle direttive 2022/274/Ue, 2022/275/Ue, 2022/276/Ue, 2022/277/Ue, 2022/278/Ue, 2022/279/Ue, 2022/280/Ue, 2022/281/Ue, 2022/282/Ue, 2022/283/Ue, 2022/284/Ue, 2022/287/Ue relative all'uso del mercurio nelle lampade
N.d.R.: le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025
Ministero della transizione ecologica
Decreto 4 agosto 2022
(Gu 30 agosto 2022 n. 2020)
Il Ministro della transizione ecologica
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che dispone che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";
Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";
Visto, in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/284 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali;
Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate (Ue) 2022/274, (Ue) 2022/275, (Ue) 2022/276, (Ue) 2022/277, (Ue) 2022/278, (Ue) 2022/279, (Ue) 2022/280, (Ue) 2022/281, (Ue) 2022/282, (Ue) 2022/283, (Ue) 2022/284, (Ue) 2022/287, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Articolo 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) I punti 3, 3 a), 3 b) e 3 c) sono sostituiti dai seguenti:
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"3 |
Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (Ccfl e Eefl) per usi speciali utilizzate in Aee immesse sul mercato anteriormente al 24 febbraio 2022 e fino ad un massimo di (per lampada): |
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|
3 a) |
Lampade corte (≤ 500 mm): 3,5 mg |
Scade il 24 febbraio 2025 |
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3 b) |
Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1500 mm): 5 mg |
Scade il 24 febbraio 2025 |
|
3 c) |
Lampade lunghe (> 1500 mm): 13 mg |
Scade il 24 febbraio 2025”. |
b) I punti 4 c), 4 c-I), 4 c-II) e 4 c)-III sono sostituiti dai seguenti:
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"4 c) |
Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica): |
|
|
4 c)-I |
P ≤ 155 W: 20mg |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
4 c)-II |
155 W < P ≤ 405 W: 25 mg |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
4 c)-III |
P > 405 W: 25 mg |
Scade il 24 febbraio 2027". |
c) I punti 1, 1 a), 1 b) , 1 c), 1 d) e 1 e) sono sostituiti dai seguenti:
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"1 |
Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica): |
|
|
1 a) |
Per usi generali di illuminazione < 30 W: 2,5 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
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1 b) |
Per usi generali di illuminazione ≤ 30 W e < 50 W: 3,5 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
1 c) |
Per usi generali di illuminazione ≤ 50 W e < 150 W: 5mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
| 1 d) | Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg | Scade il 24 febbraio 2023 |
| 1 e) | Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm: 5 mg | Scade il 24 febbraio 2023". |
d) Il punto 1 g) è sostituito dal seguente:
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"1 g) |
Per usi generali di illuminazione < 30 W: 30 W aventi un tempo di vita di almeno 20000 ore: 3,5 mg |
Scade il 24 agosto 2023" |
e) il punto 4 e) è sostituito dal seguente:
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"4 e) |
Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH) |
Scade il 24 febbraio 2027" |
f) il punto 4 f) è sostituito dal seguente:
| "4 f)-I |
Mercurio in altre lampade a scanca per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato |
Scade il 24 febbraio 2025 |
|
4 f)-II |
Mercurio in lampade a mercuno ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori che devono avere una luminosità ≥ 2000 Ansi lumen |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
4 f)-III |
Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) utilizzate per l'illuminazione in orticoltura |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
4 f)-IV |
Mercurio in lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto |
Scade il 24 febbraio 2027". |
g) il punto 4 a) è sostituito dal seguente:
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"4 a) |
Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada): 15 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
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4 a)-I |
Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, dove l'applicazione richiede che l'intervallo principale dell'emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada |
Scade il 24 febbraio 2027". |
h) il punto 1 f) è sostituito dal seguente:
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"1 f) |
Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica): |
|
|
1 f)-I |
Per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto: 5 mg |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
1 f)-II |
Per usi speciali: 5 mg |
Scade il 24 febbraio 2025". |
i) Il punto 2 b) 3) è sostituito dal seguente:
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"2 b) 3) |
Lampade non lineari trifosforo |
Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati 10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023 fino al 24 febbraio 2025." |
l) I punti 4 b), 4 b-I, 4 b-II) e 4-b)-III sono sostituiti dai seguenti:
"4 b) |
Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), m lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 80: P ≤ 105 W: possono essere utilizzati 16 mg per tubo di scarica |
Scade il 24 febbraio 2027 |
|
4 b)-I |
Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), m lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60 P ≤ 155 W: possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica |
Scade il 24 febbraio 2023 |
|
4 b)-II |
Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), m lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica |
Scade il 24 febbraio 2023 |
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4 b)-III |
Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P > 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica |
Scade il 24 febbraio 2023". |
m) I punti 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5), sono sostituiti dai seguenti:
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"2 a) |
Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada): |
|
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2 a) 1) |
Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 4 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
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2 a) 2) |
Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg |
Scade il 24 agosto 2023 |
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2 a) 3) |
Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg |
Scade il 24 agosto 2023 |
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2 a) 4) |
Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 3,5 mg |
Scade il 24 febbraio 2023 |
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2 a) 5) |
Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25000 h): 5 mg. |
Scade il 24 febbraio 2023". |
n) il punto 2 b) 4) è sostituito dal seguente:
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"2 b) 4)-I |
Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15 mg |
Scade il 24 febbraio 2025 |
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"2 b) 4)-II |
Lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto: 15 mg |
Scade il 24 febbraio 2027 |
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"2 b) 4)-III |
Lampade di emergenza: 15 mg |
Scade il 24 febbraio 2027." |
Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2022