Sostanze chimiche / pericolose
Normativa Vigente

Dm Transizione ecologica 4 agosto 2022

Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Attuazione delle direttive 2022/274/Ue, 2022/275/Ue, 2022/276/Ue, 2022/277/Ue, 2022/278/Ue, 2022/279/Ue, 2022/280/Ue, 2022/281/Ue, 2022/282/Ue, 2022/283/Ue, 2022/284/Ue, 2022/287/Ue relative all'uso del mercurio nelle lampade

N.d.R.: le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 ottobre 2022.

Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025

Ministero della transizione ecologica

Decreto 4 agosto 2022

(Gu 30 agosto 2022 n. 2020)

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il Ministro della transizione ecologica

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che dispone che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";

Visto, in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/274 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/275 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/276 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/278 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/279 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/280 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/281 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/282 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa all'uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/284 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate (Ue) 2022/274, (Ue) 2022/275, (Ue) 2022/276, (Ue) 2022/277, (Ue) 2022/278, (Ue) 2022/279, (Ue) 2022/280, (Ue) 2022/281, (Ue) 2022/282, (Ue) 2022/283, (Ue) 2022/284, (Ue) 2022/287, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III, al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) I punti 3, 3 a), 3 b) e 3 c) sono sostituiti dai seguenti:

"3

Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (Ccfl e Eefl) per usi speciali utilizzate in Aee immesse sul mercato  anteriormente  al  24 febbraio 2022 e fino ad un massimo di (per lampada):

 

3 a)

Lampade corte (≤ 500 mm): 3,5 mg

Scade il 24 febbraio 2025

3 b)

Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1500 mm): 5 mg

Scade il 24 febbraio 2025

3 c)

Lampade lunghe (> 1500 mm): 13 mg

Scade il 24 febbraio 2025”.

b) I punti 4 c), 4 c-I), 4 c-II) e 4 c)-III sono sostituiti dai seguenti:

"4 c)

Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo  di  (per  tubo  di scarica):

 

4 c)-I

P ≤ 155 W: 20mg

Scade il 24 febbraio 2027

4 c)-II

155 W < P ≤ 405 W: 25 mg

Scade il 24 febbraio 2027

4 c)-III

P > 405 W: 25 mg

Scade il 24 febbraio 2027".

c) I punti 1, 1 a), 1 b) , 1 c), 1 d) e 1 e) sono sostituiti dai seguenti:

"1

Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

 

1 a)

Per usi generali di illuminazione < 30 W: 2,5 mg

Scade il 24 febbraio 2023

1 b)

Per usi generali di illuminazione ≤ 30 W e < 50 W: 3,5 mg

Scade il 24 febbraio 2023

1 c)

Per usi generali di illuminazione ≤ 50 W e < 150 W: 5mg

Scade il 24 febbraio 2023

1 d) Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg Scade il 24 febbraio 2023
1 e) Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm: 5 mg Scade il 24 febbraio 2023".

d) Il punto 1 g) è sostituito dal seguente:

"1 g)

Per usi generali di illuminazione < 30 W: 30 W aventi un tempo di vita di almeno 20000 ore: 3,5 mg

Scade il 24 agosto 2023"

e) il punto 4 e) è sostituito dal seguente:

"4 e)

Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH)

Scade il 24 febbraio 2027"

f) il punto 4 f) è sostituito dal seguente:

"4 f)-I

Mercurio in altre lampade a scanca per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato

Scade il 24 febbraio 2025

4 f)-II

Mercurio in lampade a mercuno ad alta pressione (vapore) utilizzate in proiettori che devono avere una luminosità ≥ 2000 Ansi lumen

Scade il 24 febbraio 2027

4 f)-III

Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) utilizzate per l'illuminazione in orticoltura

Scade il 24 febbraio 2027

4 f)-IV

Mercurio in lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto

Scade il 24 febbraio 2027".

g) il punto 4 a) è sostituito dal seguente:

"4 a)

Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada): 15 mg

Scade il 24 febbraio 2023

4 a)-I

Mercurio in lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento di fosforo, dove l'applicazione richiede che l'intervallo principale dell'emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto possono essere utilizzati fino a 15 mg di mercurio per lampada

Scade il 24 febbraio 2027".

h) il punto 1 f) è sostituito dal seguente:

"1 f)

Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

 

1 f)-I

Per le lampade progettate per emettere principalmente luce nello spettro ultravioletto: 5 mg

Scade il 24 febbraio 2027

1 f)-II

Per usi speciali: 5 mg

Scade il 24 febbraio 2025".

i) Il punto 2 b) 3) è sostituito dal seguente:

"2 b) 3)

Lampade non lineari trifosforo
con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9): 15 mg

Scade il 24 febbraio 2023. Possono essere utilizzati 10 mg per lampada a partire dal 25 febbraio 2023 fino al 24 febbraio 2025."

l) I punti 4 b), 4 b-I, 4 b-II) e 4-b)-III sono sostituiti dai seguenti:


"4 b)

Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), m lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 80: P ≤ 105 W: possono essere utilizzati 16 mg per tubo di scarica

Scade il 24 febbraio 2027

4 b)-I

Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), m lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60 P ≤ 155 W: possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica

Scade il 24 febbraio 2023

4 b)-II

Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), m lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica

Scade il 24 febbraio 2023

4 b)-III

Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P > 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica

Scade il 24 febbraio 2023".

m) I punti 2 a), 2 a) 1), 2 a) 2), 2 a) 3), 2 a) 4) e 2 a) 5), sono sostituiti dai seguenti:

"2 a)

Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino  ad un massimo di (per lampada):

 

2 a) 1)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 4 mg

Scade il 24 febbraio 2023

2 a) 2)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 3 mg

Scade il 24 agosto 2023

2 a) 3)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 3,5 mg

Scade il 24 agosto 2023

2 a) 4)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 3,5 mg

Scade il 24 febbraio 2023

2 a) 5)

Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25000 h): 5 mg.

Scade il 24 febbraio 2023".

n) il punto 2 b) 4) è sostituito dal seguente:

"2 b) 4)-I

Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione): 15 mg

Scade il 24 febbraio 2025

"2 b) 4)-II

Lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto: 15 mg

Scade il 24 febbraio 2027

"2 b) 4)-III

Lampade di emergenza: 15 mg

Scade il 24 febbraio 2027."

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2022