Conclusioni Avvocato generale Ue 17 novembre 2022, causa C-580/21
Energia - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Accesso prioritario alla rete elettrica per l'elettricità prodotta da impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ex articolo 16, paragafo 2, lettera c), direttiva 2009/28/Ce - Applicazione anche ad impianti di produzione di energia elettrica da recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani - Legittimità - Sussistenza
Secondo l'Avvocatura Ue anche gli impianti di produzione di energia elettrica da recupero termico di rifiuti godono della priorità di dispacciamento ex direttiva 2009/28/Ce come le fonti rinnovabili.
Le conclusioni dell'Avvocato generale Ue del 17 novembre 2022 nella causa C?580/21 arrivano in risposta alla questione pregiudiziale sollevata da un Giudice tedesco in un procedimento che riguarda un impianto di produzione di energia elettrica dal recupero termico di rifiuti che si riteneva beneficiario della priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta. Secondo l'Avvocato generale Ue l'articolo 16 della direttiva rinnovabili 2009/28/Ce va interpretato nel senso che la priorità di accesso alla rete elettrica di cui beneficiano gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va accordata anche agli impianti in cui l'energia elettrica è ottenuta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota di rifiuti biodegradabili industriali e urbani ma la priorità di accesso spetta solo per l'energia elettrica prodotta a partire dalla parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani utilizzati. Spetta agli Stati membri determinare le modalità di applicazione di tale priorità di accesso ad un siffatto impianto.
Si segnala che la direttiva 2009/28/Ce è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2018/2001/Ue (recepita col Dlgs 199/2021) cui si è aggiunto il regolamento 2019/943/Ue sul mercato interno dell'energia. In particolare il regolamento 2019/943/Ue stabilisce che gli Stati membri assicurano che, nel dispacciamento degli impianti di generazione dell'energia elettrica, i gestori dei sistemi diano la priorità agli impianti di generazione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili e che gli impianti commissionati prima del 4 luglio 2019 (entrata in vigore del regolamento) che erano soggetti al dispacciamento prioritario ex articolo 16 della direttiva 2009/28/Ce continuano a beneficiarne. (FP)
Avvocatura generale Ue
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