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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 24 gennaio 2023, n. 770

Energia - Impianto di biodigestione operante in assetto cogenerativo - Autorizzazione - Applicazione della procedura autorizzativa semplificata ai sensi dell'articolo 6, Dlgs 28/2011 e delle Linee guida approvate con Dm 10 settembre 2010 - Sussistenza - Esclusione dall'applicazione della valutazione di impatto ambientale ex allegato III, Parte II, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Per l'autorizzazione di un biodigestore operante in assetto cogenerativo è legittima l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (Pas) prevista dall'articolo 6, comma 1, Dlgs 28/2011.
La conferma arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza 24 gennaio 2023, n. 770. Di fronte alle doglianze dei ricorrenti sull'autorizzazione semplificata rilasciata per un biodigestore in Umbria, i Giudici amministrativi hanno ricordato come l'articolo 6, comma 1, Dlgs 28/2011 prevede l'applicazione della procedura autorizzativa semplificata (Pas) per la costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida approvate con Dm 10 settembre 2010.
Tra gli impianti che godono del regime semplificato ci sono gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo. L'impianto in questione è effettivamente operante in assetto cogenerativo, essendo stato previsto il recupero del calore prodotto nella distinta e primaria fase di impiego delle biomasse per generare energia elettrica. Respinte anche le doglianze sul mancato esperimento della valutazione di impatto ambientale (Via): il Tar correttamente ha ritenuto non andasse esperita in ragione della natura cogenerativa dell'impianto, come tale non rientrante nelle ipotesi di cui all'allegato III alla Parte II, Dlgs 152/2006. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 24 gennaio 2023, n. 770