Dm Ambiente 14 luglio 2023
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Attuazione direttiva 2023/171/Ce per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del cromo esavalente
Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 14 luglio 2023
(Gu 11 agosto 2023 n. 187)
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica" e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 4 che ha ridenominato il "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";
Visto, in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (Ue) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas;
Ritenuta la necessità di attuare la citata direttiva delegata (Ue) 2023/171, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Articolo 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, è inserito il seguente punto:
| 9 a)-III | Fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua | Si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026. |
Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2023.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonché comunicato alla Commissione europea.
Roma, 14 luglio 2023