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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 11 settembre 2023, n. 8262

Energia - Energie rinnovabili - Impianto agrivoltaico - Procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Parere del Comitato Via - Valutazione del progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici - Illegittimità - Sussistenza - Obbligo dell'Autorità nel valutare il progetto di tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche dell'impianto agrivoltaico finalizzate ad evitare o comunque a ridurre fortemente il consumo di suolo che limita l'utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica - Sussistenza

Nel procedimento autorizzativo di un impianto agrivoltaico si devono valutare le differenze tecniche con il fotovoltaico e il regime giuridico specifico applicabile per tipologia di impianto. In linea con la prevalente giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8262 datata 11 settembre 2023, conferma l’illegittimità del diniego espresso dalla Provincia di Brindisi per la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza nominale di 5,075 MW e potenza moduli pari a 6,48 MW. Il diniego si inserisce nel procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) e si basa sul parere negativo del Comitato Via che ha valutato il progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici. L'agrivoltaico, sottolinea il Cds, è un settore di recente introduzione e in forte espansione che, a differenza del fotovoltaico, consente sugli stessi terreni sia la produzione agricola che energetica. Le differenze tra le due tipologie di impianti si riscontrano anche livello normativo, sia in ambito comunitario che nazionale e regionale, e per esempio nel Pnrr con la ripartizione diversificata dei fondi, ovvero 1,1 miliardi di euro per l’agrivoltaico e 1,5 miliardi per l’installazione del fotovoltaico sui i tetti degli edifici agricoli. L'attenzione specifica all'agrivoltaico si ravvisa anche nell’ammissione al finanziamento pubblico degli impianti con soluzioni innovative come il montaggio di moduli con rotazione che consentano l'utilizzo di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Ma la corsa verso gli obiettivi di decarbonizzazione e i vantaggi offerti dall'agrivoltaico ,non devono essere interpretati nel senso di ritenere questi impianti sempre e comunque consentiti in deroga al regime vincolistico. Piuttosto, come si legge nella sentenza, è necessario che le autorità chiamate ad esprimere un giudizio di compatibilità, devono tenere conto delle peculiarità tecniche delle due tipologie di impianti e dei regimi giuridici differenti. (TG)

 

Consiglio di Stato

Sentenza 11 settembre 2023, n. 8262