Rifiuti
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2023/2613/Ue

Misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile - Modifiche al regolamento 142/2011/Ue

Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025

Commissione europea

Regolamento 23 novembre 2023, n. 2023/2613/Ue

(Guue 24 novembre 2023)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile

(Testo rilevante ai fini del See)

la Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/20021, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione2 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

(2) L'articolo 12 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 stabilisce che le farine di carne e ossa di categoria 1 siano smaltite mediante incenerimento, coincenerimento, combustione o in discarica per impedire la reintroduzione e la contaminazione della catena dei mangimi.

(3) Nel 2021 le autorità competenti dell'Irlanda hanno comunicato la costruzione in corso di impianti per la combustione di farine di carne e ossa e hanno chiesto che per un periodo transitorio fossero autorizzati i flussi commerciali tradizionali di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento nel Regno Unito. La Commissione ha concesso la deroga richiesta fino al 31 dicembre 2023 con il regolamento (Ue) 2021/899 della Commissione3.

(4) Nell'aprile 2023 le autorità competenti dell'Irlanda hanno informato la Commissione di diversi ritardi nella pianificazione prevista e hanno chiesto alla Commissione di prorogare il periodo transitorio dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025. La Commissione sostiene gli sforzi dell'Irlanda volti a sviluppare le proprie capacità di combustione per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. È pertanto opportuno prorogare di 18 mesi il periodo transitorio a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale periodo dovrebbe essere adeguatamente utilizzato per portare a termine i progetti in corso relativi allo sviluppo di capacità degli impianti di combustione in Irlanda.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (Ue) n. 142/2011.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (Ue) 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2023

Allegato

Nell'allegato XIV, capo V, del regolamento (Ue) n. 142/2011, alla riga 3, terza colonna, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'autorità competente dell'Irlanda ha autorizzato l'esportazione verso l'impianto di combustione situato nel Regno Unito entro il 30 giugno 2025, purché i movimenti da tale Stato membro di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento avvenissero già prima del 1° gennaio 2021 alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8;".

Note ufficiali

1

Gu L 300 del 14 novembre 2009, pag. 1.

2

Regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (Gu L 54 del 26 febbraio 2011, pag. 1).

3

Regolamento (Ue) 2021/899 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile (Gu L 197 del 4 giugno 2021, pag. 68).