Sentenza Consiglio di Stato 5 marzo 2024, n. 2181
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti ex articolo 12, Dlgs 387/2003 - Procedimento - Conferenza di servizi ex articolo 14, legge 241/1990 - Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi - Idoneità a ledere la posizione giuridica del proponente la domanda autorizzatoria - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione - Provvedimento autorizzatorio emanato in seguito alla determinazione conclusiva della Conferenza - Impugnabilità - Sussistenza
La determinazione conclusiva della Conferenza di servizi per l'autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili non è impugnabile perché non lede l'interesse del privato, lo è solo il provvedimento autorizzatorio conseguente.
Un principio sottolineato dal Consiglio di Stato nella sentenza 5 marzo 2024, n. 2181 relativa alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti a fonti rinnovabili ex articolo 12, Dlgs 387/2003 ha una struttura dicotomica: la determinazione di conclusione della Conferenza di servizi che riunisce tutte le Amministrazioni interessate dal progetto ha valore endoprocedimentale: la sua emanazione non produce lesione della sfera giuridica dell'interessato e quindi non è impugnabile. Solo il provvedimento autorizzatorio conseguente incide direttamente sulle posizioni dell'interessato.
Pertanto, gli atti posti in essere durante la Conferenza di servizi, in modo particolare le determinazioni con le quali le varie Amministrazioni coinvolte hanno espresso il proprio parere in merito, non sono idonei a ledere in modo diretto ed immediato gli interessi del destinatario del provvedimento poi emanato a seguito della Conferenza di servizi. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 5 marzo 2024, n. 2181
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