Legge 2 dicembre 2025, n. 182
Semplificazione procedimenti in materia di attività economiche - Acque, Energia, Fanghi di depurazione, Edilizia, Procedimento amministrativo, Responsabilità estesa del produttore (Epr), Valutazione di impatto ambientale (Via) - Stralcio
Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025
Parlamento italiano
Legge 2 dicembre 2025, n. 182
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Titolo I
Misure di semplificazione in favore delle attività economiche
Capo I
Misure di semplificazione per le imprese
Articolo 1
Semplificazioni in materia di autotutela
1. All'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e al comma 2-bis, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
Articolo 2
Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet
1. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:
"Articolo 17-bis (Istituzione del sistema di interscambio di pallet. Finalità, ambito di applicazione e definizioni) — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo a un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le medesime disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (Uni En Iso 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con una struttura superiore o dotata di tale struttura;
b) pallet riutilizzabile (Uni En Iso 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;
c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;
d) pallet interscambiabile:
pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce, che è scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: Uni En Iso 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);
e) Sistemi-pallet: le organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Essi devono avere i seguenti requisiti:
1) essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili e identificabili (Epal, Eur-Uic e altri);
2) avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;
3) avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo qualità da parte di Enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuare presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;
4) pubblicare nei propri siti internet ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei pallet;
5) adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza Epal, Eur-Uic e altri), darne attuazione effettuando il calcolo e pubblicare il valore ottenuto nel proprio sito internet ufficiale;
f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (Epal, Eur-Uic e altri);
g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;
h) conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o di riparazione di riferimento";
b) l'articolo 17-ter è sostituito dal seguente:
"Articolo 17-ter (Disciplina del sistema di interscambio di pallet) — 1. Fermi restando la disciplina in materia di imballaggi di cui al titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatte salve la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle linee guida di cui al comma 13 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.
3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo, che può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 13, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, resta valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, nonché l'indicazione di tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 del Codice civile, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. La mancata indicazione sul buono pallet di anche uno solo dei suddetti requisiti informativi previsti come necessari comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.
5. Il possessore del buono pallet che non pone in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non può richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet procede ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale deve rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenga entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento in conformità al comma 4.
6. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati Epal, Eur-Uic e altri nelle versioni in vigore, disponibili nei siti internet istituzionali dei Sistemi-pallet.
8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.
9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet.
I Sistemi-pallet pubblicano nel proprio sito internet il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al secondo periodo, si applica l'ultimo valore pubblicato.
10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet e informano le autorità competenti circa possibili violazioni.
11. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorità competenti.
12. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato nel proprio sito internet, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.
13. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, linee guida operative, alle quali è data adeguata pubblicità e che sono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy";
c) l'articolo 17-quater è abrogato.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 3
Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione
(omissis)
Articolo 4
Misure di semplificazione in materia di immigrazione
(omissis)
Articolo 5
Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore
1. All'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "punto vendita" sono aggiunte le seguenti: ", nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori".
Articolo 6
Semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è inserito il seguente:
"Articolo 13-bis (Irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) — 1. L'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto Uas (Unmanned Aircraft System), di cui al regolamento di esecuzione (Ue) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, è consentita, in deroga alle norme vigenti e in via sperimentale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su terreni qualificati agricoli dai vigenti strumenti urbanistici, se svolta nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. L'irrorazione di cui al comma 1 è effettuata:
a) con modalità tali da garantire il rispetto dei principi generali previsti dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 6;
b) da un utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari in possesso di specifiche competenze e adeguatamente formato conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3;
c) nel rispetto della disciplina sull'impiego dello spazio aereo attraverso i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate l'individuazione della tipologia di terreni agricoli e di colture o degli organismi nocivi che richiedono l'effettuazione dell'intervento, la tipologia di prodotti utilizzabili, nonché le modalità di attuazione del presente articolo al fine di assicurare il minimo impatto sull'ambiente e prevenire danni alla salute umana e animale.
4. L'effettuazione dell'irrorazione o di cicli di irrorazioni ai sensi del presente articolo è preceduta dall'inoltro al competente servizio fitosanitario regionale di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riporta la cadenza temporale dell'intervento, che può coincidere con l'intero periodo sperimentale, corredata di una relazione agronomica asseverante il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. La Scia può essere presentata anche per il tramite di soggetti di natura associativa ai quali gli utilizzatori aderiscono.
5. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite dalla relazione agronomica di cui al comma 4 e dal decreto di cui al comma 3.
6. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'irrorazione tramite sorvolo con UAS su parchi naturali e aree protette è autorizzata dall'Ente responsabile, il quale adotta specifiche linee guida previo parere del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Articolo 7
Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione
(omissis)
Articolo 8
Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione
(omissis)
Articolo 9
Modifica all'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese
Capo II
Misure di semplificazione in materia di turismo
Articolo 10
Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina
Articolo 11
Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere
1. All'articolo 20 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli".
Articolo 12
Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo
(omissis)
Articolo 13
Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati
Capo III
Misure di semplificazione in materia di navigazione
Articolo 14
Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto
(omissis)
Articolo 15
Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco
(omissis)
Articolo 16
Forma del contratto
(omissis)
Articolo 17
Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore
(omissis)
Articolo 18
Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali
(omissis)
Articolo 19
Disciplina dell'attività di consulente chimico di porto
(omissis)
Capo IV
Ulteriori misure di semplificazione
Articolo 20
Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro
(omissis)
Articolo 21
Modifica al Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati
(omissis)
Articolo 22
Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'Inps e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa
(omissis)
Articolo 23
Disposizioni in materia di lavoro occasionale in agricoltura
(omissis)
Articolo 24
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(omissis)
Articolo 25
Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici
(omissis)
Articolo 26
Semplificazioni in materia di trasporto di animali
1. All'articolo 56 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (Ce) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto, e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008, sulla medesima materia, anche per il trasporto di animali vivi".
Articolo 27
Modifica all'articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche, per la semplificazione della pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione
1. All'articolo 44, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "a pubblicizzare l'istanza" sono inserite le seguenti: "anche sul portale web dedicato";
b) dopo le parole: "caratteristici dell'impianto" sono inserite le seguenti: "; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Articolo 28
Misure di semplificazione in materia ambientale
1. All'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "e in esercizio in loco" sono soppresse.
2. Al punto 6 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) fabbricazione e trattamento di prodotti la cui composizione è costituita almeno per il 50 per cento da elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate a base di elastomeri".
Articolo 29
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche
(omissis)
Articolo 30
Semplificazioni in materia di cooperative elettriche storiche
1. All'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione non si applica alle cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente n. 116/2022/R/eel del 22 marzo 2022, e successive modificazioni, in relazione alla vendita di energia ai propri soci".
Articolo 31
Misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate
(omissis)
Articolo 32
Modifiche all'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, relativo all'Agenzia italiana per la gioventù
(omissis)
Articolo 33
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, in materia di fatture elettroniche
(omissis)
Articolo 34
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche
(omissis)
Articolo 35
Riordino dell'Automobile Club d'Italia
(omissis)
Titolo II
Misure di semplificazione in favore dei cittadini
Capo I
Semplificazione dei procedimenti amministrativi in favore dei cittadini
Articolo 36
Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
(omissis)
Articolo 37
Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell'ufficiale di stato civile
(omissis)
Articolo 38
Modifiche al Codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta
(omissis)
Articolo 39
Disposizioni in materia di traduzioni giurate
(omissis)
Articolo 40
Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati
1. All'articolo 20, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241" sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall'autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire".
Articolo 41
Accettazione di eredità
(omissis)
Articolo 42
Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Dopo l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:
"Articolo 182-bis (Ulteriori disposizioni transitorie). — 1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.
3. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalità applicative del presente articolo".
2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 43
Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in Conto energia
1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal gestore dei servizi energetici-Gse Spa (Gse) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima data, di apposita istanza al Gse con la quale accettano l'applicazione di:
a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal Gse. L'importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;
b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il Gse.
2. L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il Giudice sospende il processo.
3. L'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 è subordinata:
a) all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal Gse;
b) all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il Gse;
c) al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del comma 1.
4. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal Gse affinché operi l'estinzione del processo. Il Gse provvede altresì ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari e amministrativi precedentemente sospesi.
5. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonché dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del comma 3, il Giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
6. Il Gse entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 individuando altresì le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il Gse provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1.
Articolo 44
Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni
(omissis)
Articolo 45
Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli
(omissis)
Articolo 46
Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software
1. Al fine di garantire l'ordinato e tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nonché la qualità e la correttezza dei dati raccolti dalle amministrazioni pubbliche, in tutti i casi in cui siano richieste soluzioni software per predisporre flussi telematici, moduli digitali o scambio di dati tramite interoperabilità, i soggetti preposti all'attuazione delle norme, nel definire le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti, sono tenuti a considerare, oltre ai tempi necessari agli utenti delle imprese e ai loro intermediari per l'utilizzo delle soluzioni software richieste, anche i tempi necessari per l'analisi, lo sviluppo e il test delle suddette soluzioni. A tal fine, devono essere resi disponibili con congruo anticipo agli operatori del settore gli schemi funzionali, le specifiche tecniche, i componenti software e gli ambienti di test.
Articolo 47
Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie
(omissis)
Articolo 48
Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente
(omissis)
Articolo 49
Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento
(omissis)
Articolo 50
Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati
1. All'articolo 26 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026";
2) dopo le parole: "spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico" sono inserite le seguenti: "alle imprese alberghiere e";
b) al comma 2:
1) alla lettera i), le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "un congruo termine";
2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
"i-bis) previsione che sia consentito alle imprese di pubblico esercizio in possesso di strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso di diniego delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi";
c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027".
2. Il termine previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, è prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3.
3. All'articolo 15-bis, comma 3, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: "a decorrere dal 1° ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2026".
Capo II
Misure di semplificazione in materia di istruzione
Articolo 51
Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie
(omissis)
Articolo 52
Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci
(omissis)
Titolo III
Ulteriori misure di semplificazione
Capo I
Misure di semplificazione in materia di università
Articolo 53
Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università
(omissis)
Articolo 54
Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università
(omissis)
Articolo 55
Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari
(omissis)
Articolo 56
Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie
(omissis)
Articolo 57
Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'Afam
(omissis)
Capo II
Misure di semplificazione in materia sanitaria
Articolo 58
Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina
(omissis)
Articolo 59
Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
(omissis)
Articolo 60
Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia
(omissis)
Articolo 61
Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali
(omissis)
Articolo 62
Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere
(omissis)
Articolo 63
Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche
(omissis)
Capo III
Misure di semplificazione in materia di pubblica sicurezza
Articolo 64
Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi
(omissis)
Articolo 65
Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza
(omissis)
Articolo 66
Disposizioni in materia di oggetti preziosi
(omissis)
Articolo 67
Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo
(omissis)
Articolo 68
Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (Ue) 2019/125, in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, e al regolamento (Ue) 2021/821, in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, nonché ai regolamenti dell'Unione europea che prevedono misure restrittive unionali
(omissis)
Capo IV
Semplificazioni in materia di attuazione di obblighi di legge
Articolo 69
Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche
(omissis)
Articolo 70
Disposizioni in materia di Raee
1. Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di rifiuti domestici di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente.
Articolo 71
Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, come modificato dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiornare la normativa per adeguarla alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti;
b) considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore;
c) disciplinare la possibilità di realizzare forme innovative di gestione finalizzate al recupero delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo;
d) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente anche definendo parametri di qualità e modalità di controllo;
e) prevedere criteri per la redazione di piani regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue, all'interno dei piani regionali di gestione dei rifiuti speciali, finalizzati alla chiusura del ciclo dei fanghi nel rispetto dei principi di prossimità e di autosufficienza.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 72
Abrogazioni e soppressioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;
b) il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
c) il comma 5 dell'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) il comma 560 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
e) il comma 3 dell'articolo 114 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7;
g) i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 14, comma 2, alinea, le parole: "o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2" sono soppresse;
c) all'articolo 21, comma 1, le parole: ", da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2" sono soppresse;
d) all'articolo 49, comma 3, le parole: "degli articoli 5, comma 2, e" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo".
Titolo IV
Disposizioni finali
Articolo 73
Clausola di invarianza finanziaria
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 23 e 35, comma 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 74
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 dicembre 2025