Energia
Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinAmbiente 30 maggio 2024, n. 248

Biometano - Aggiornamento regole applicative - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 30 maggio 2024, n. 248

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 4 giugno 2024 - Comunicato pubblicato in Gu 12 giugno 2024 n. 136)

Aggiornamento delle regole applicative della misura biometano

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue, 2007) — versione consolidata (Gu 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;

Visto il Regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;

Visto il Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti Pnrr) approvato con Decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'Investimento M2C2 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare";

Visto il Regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visti gli articoli 9 e 17 del Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il Regolamento delegato (Ue) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Tue, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (Ue) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Visto il Regolamento (Ue) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il Regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

Visto l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e ss.mm.ii. recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e successive modifiche e integrazioni che ha definito la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la creazione di nuovi organismi e uffici e l'individuazione di sedi di raccordo tra livello centrale e territoriale, al fine di assicurare il coordinamento necessario per l'attuazione degli investimenti a livello locale;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e successive modifiche e integrazioni con il quale sono state introdotte norme per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del piano;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Pnrr e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C2 – I1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di euro 1.923.400.000;

Rilevato inoltre che il predetto importo è ripartito come segue:

• una somma pari a euro 1.730.400.000 per le seguenti finalità: sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano e riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (Ue) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (Ue) 2021/241;

• la restante parte delle somme di cui sopra pari a euro 193.000.000 per la realizzazione di interventi di economia circolare;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", ed in particolare l 'articolo 10, comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (decreto Pnrr), convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con il quale sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del Pnrr, in vista della scadenza, al 31 dicembre 2021, dei 51 traguardi e obiettivi che condizionavano l'erogazione delle prime rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione Europea;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (decreto Pnrr 2), convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (decreto Pnrr 3), convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Visto il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il Pnrr presso il MASE, recante adozione dello strumento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure Pnrr di competenza  e della relativa manualistica allegata;

Viste, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al predetto documento;

Viste le circolari Mef-Rgs adottate nelle annualità 2022, 2023 e 2024 recanti chiarimenti e indicazioni operative destinate alle Amministrazioni centrali titolari di interventi e ai Soggetti attuatori in materia di attuazione del Pnrr ed esecuzione delle riconnesse funzioni di monitoraggio, controllo, rendicontazione e gestione finanziaria;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (Cig) e del Codice unico di Progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti Cup che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visti i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, recanti Regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che ha disposto il Riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", per quanto dispone in materia di indirizzo politico amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", che conferma l'affidamento al Gse della gestione dei regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e introduce principi generali di coordinamento fra misure del Pnrr e strumenti di incentivazione finalizzati a garantire una maggiore efficienza amministrativa nell'assegnazione delle risorse economiche disponibili e in particolare:

• l'articolo 5, comma 1, che prevede che la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione basati su tariffe erogate dal Gse sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;

• l'articolo 11, comma 1, che prevede che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con i decreti di cui al comma 2, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi;

• l'articolo 13 che prevede che, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione di cui al medesimo Titolo e quelli previsti dal Pnrr e garantire una maggiore efficienza amministrativa, i decreti attuativi delle misure del Pnrr di cui al successivo articolo 14 sono adottati secondo i criteri specifici di cui al medesimo articolo e nel rispetto dei seguenti criteri generali: o nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui ai Capi II e III e alle misure del Pnrr sono definite condizioni di cumulabilità per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti; o la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal Gse nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III del presente decreto. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

• l'articolo 14 recante criteri specifici di coordinamento fra misure del Pnrr e strumenti di incentivazione settoriali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto-legge 1°marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 4 che modifica la denominazione del "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

Visto il Dm 2 febbraio 2023, n. 53 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2023 al n. 410;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e 22 giugno 2022, n. 109, recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, per come risultante dalle modifiche testé citate, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni

Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (Diag), di Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss) e di Dipartimento energia (Die);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024 n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il Pnrr presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, registrato alla Corte dei conti in data 22/12/2021 n. 3164;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e il triennio 2024-2026", registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024 al n. 68;

Visto il Dpr 27 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n. 84, con il quale viene conferito, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento energia (Die) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al dott. Federico Boschi, estraneo all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'articolo 19, comma 8, del medesimo decreto legislativo;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" pubblicata su G.U., Serie Generale n.303 del 30 dicembre 2023 — Suppl. Ordinario n. 40;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2023 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 303 del 30 dicembre 2023;

Visto l'articolo 1 del Dm n. 22 del 16 gennaio 2024 recante "Assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle risorse economico finanziarie stanziate sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2024";

Visto il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 340 del 15 settembre 2022 recante "Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Pnrr", pubblicato sulla GuRI serie generale n. 251 del 26.10.2022;

Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 5831final del 8 agosto 2022 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dello schema incentivante di cui al predetto decreto  del Ministro della Transizione Ecologica n. 340 del 15 settembre 2022, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 3-ter, che introduce la possibilità di accedere agli incentivi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022 anche alle imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti, si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Al Gse è dato mandato di introdurre nelle regole applicative del citato decreto ministeriale il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime. Tali previsioni trovano applicazione con riferimento alle procedure competitive indette dal Gse a decorrere dall'anno 2024;

Visto, inoltre, l'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, che esplicita tra possibili cause di ritardo nella conclusione dei lavori per la realizzazione degli impianti di produzione di biometano non imputabili a responsabilità del produttore i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e, in particolare, l'articolo 18-bis;

Considerata la modifica dei target definiti per la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Pnrr di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia;

Considerata, inoltre, l'opportunità di facilitare l'accesso al credito per le iniziative relative alla realizzazione di impianti di produzione di biometano disciplinando le modalità di applicazione della cessione del credito e del mandato irrevocabile all'incasso nell'ambito dei contratti di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del citato Dm 15 settembre 2022, n. 340;

Considerata la necessità di aggiornare i modelli di dichiarazione per il rispetto del principio Dnsh allegati alle regole applicative del Dm 15 settembre 2022, n. 340, per tener conto di quanto stabilito nella Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22, che ha aggiornato la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente;

Considerata, infine, l'opportunità di precisare il riferimento per la determinazione del prezzo medio di mercato delle garanzie di origine ai fini della determinazione della tariffa premio, alla luce delle richieste di chiarimento pervenute a seguito della pubblicazione delle Regole applicative già approvate con Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023;

Considerata, dunque, la necessità e l'opportunità di proporre l'adozione di alcune modifiche alle regole applicative, il Gse ha trasmesso, con nota prot. Gse n. AD/P20240000129 del 27 maggio 2024, una proposta per l'aggiornamento delle regole applicative ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 settembre 2022, n. 340;

Viste le Regole operative trasmesse dal Gestore dei servizi energetici — Gse Spa (nel seguito Gse) con nota prot. Gse n. AD/P20240000129 del 27 maggio 2024 e acquisite con prot. Mase n. 97091 del 27 maggio 2024;

Vista la nota prot. n. 99483 del 29 maggio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

decreta

Articolo 1

Approvazione delle Regole Applicative

1. È approvato l'aggiornamento delle Regole applicative elaborate e trasmesse dal Gse Spa ai sensi del decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022 le quali, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Gse e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale.

2. Le presenti Regole entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza.

Allegato 1

Regole applicative 2024

Formato: .pdf - Dimensioni: 2,77 MB


Appendici

Appendice regole applicative

Formato: .pdf - Dimensioni: 1,29 MB