Decreto direttoriale MinImprese 14 giugno 2024
Criteri e modalità per l'accesso agli incentivi per contratti di sviluppo per la realizzazione di programmi di sviluppo industriale o per la tutela ambientale in relazione ad investimenti per la produzione di dispositivi utili per la transizione ecologica quali pannelli solari, turbine eoliche, batterie, elettrolizzatori e prodotti per la cattura e lo stoccaggio della CO2 - Missione 2, Componente 2, Investimento 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025
Ministero delle imprese e del Made in Italy
Decreto direttoriale 14 giugno 2024
(Atto pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, legge 160/2023 sul sito web del Ministero dell'ambiente e del Made in Italy il 14 giugno 2024)
Il Direttore generale
Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;
Considerato che il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia (nel seguito anche solo "Agenzia") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 201 n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;
Visto, in particolare, l'articolo 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvederà a disciplinare le modalità di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformità alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento (Ue) n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito, decreto 9 dicembre 2014);
Visto il regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (Ue) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 che prevede, tra l'altro, una nuova categoria di aiuti (sezione 2.8) destinata a sostenere gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 novembre 2023, n. 256, recante:
— al Titolo I, modifiche alla disciplina prevista dal decreto 9 dicembre 2014 e l'adeguamento alle novità introdotte dal richiamato regolamento (Ue) 2023/1315 con il quale è stata, tra l'altro, prorogata la validità del richiamato regolamento (Ue) n. 651/2014 fino al 31 dicembre 2026;
— al Titolo III, le disposizioni concernenti l'applicazione ai Contratti di sviluppo, subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del necessario regime di aiuti, delle previsioni di cui alla richiamata sezione 2.8 — "Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette" del Quadro temporaneo;
Vista la decisione della Commissione europea C(2024) 1637 final dell'8 marzo 2024 con la quale è stato approvato il regime di aiuti "RRF — TCTF: Interventions to support investments in strategic sectors for the transition towards a net zero emissions economy" (SA.112546 (2023/N) – Italy) di cui al richiamato Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023;
Viso il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
Visto in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che "le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Pnrr, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Pnrr";
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, relativo all'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi, e alla definizione dei traguardi e degli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrale alla Commissione europea;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, Pnrr) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e con decisione del Consiglio Ecofin del 14 maggio 2024;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr con riferimento alla Missione 1 – Componente 2 – Investimento 7, M1C2-30 in scadenza al T4/2024, M1C2-31 in scadenza al T4/2024 e M1C2-32 in scadenza al T2/2026;
Visto il regolamento (Ue) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014, la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;
Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation Eu, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito Rgs-Mef) sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
Visto il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo ("Do no significant harm", nel seguito Dnsh);
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio Dnsh a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 28 marzo 2022, n. 120820, recante "Contratti di sviluppo di cui al decreto del 9 dicembre 2014. valutazione del principio Dnsh ai fini del finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180— 22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;Considerata la necessità di garantire l'assenza del cd. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione;
Visto il Sistema di gestione e Controllo Pnrr del Ministero delle imprese e del made in Italy, approvato da ultimo con decreto del Direttore generale dell'Unità di Missione in data 29 novembre 2023;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Pnrr;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 febbraio 2023, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2024, n. 52;
Visto il punto 7 del su richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, che prevede che "Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea";
Visto il decreto interministeriale recante l'istituzione e l'organizzazione interna dell'Unità di missione per il Pnrr del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2021 al n. 1096;Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;Visto la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) n.
63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Cup;
Vista la circolare Rgs-Mef del 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione Pnrr al 31.12.2021 — Trasmissione dichiarazione di gestione e check— list relativa a milestone e target";
Vista la circolare Rgs-Mef del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza – guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh)";
Vista la circolare Rgs-Mef del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 — Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr — addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del cd. doppio finanziamento";
Vista la circolare Rgs-Mef del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 — Indicazioni attuative";
Vista la circolare Rgs-Mef del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef del 29 aprile 2022 n. 21 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e Piano nazionale per gli investimenti complementari — Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi Pnrr e PNC";
Vista la circolare Rgs-Mef del 21 giugno 2022 n. 27 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Monitoraggio delle misure Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef del 4 luglio 2022 n. 28 recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del Pnrr — prime indicazioni operative";
Vista la circolare Rgs-Mef del 26 luglio 2022 n. 29 recante "circolare delle procedure finanziarie Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef dell'11 agosto 2022 n. 30, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure Pnrr";
Vista la circolare Rgs-Mef del 13 ottobre 2022 n. 33, recante "Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";
Vista la circolare Rgs-Mef del 17 ottobre 2022 n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
Vista la circolare Rgs-Mef del 2 gennaio 2023 n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
Vista la circolare Rgs-Mef del 13 marzo 2023, n. 10, recante "Interventi Pnrr. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali Pnrr aperte presso la Tesoreria dello Stato";
Vista la circolare Mef-Rgs del 22 marzo 2023, n. 11, recante "Registro integrato dei Controlli Pnrr — Sezione controlli milestone e target";
Vista la circolare Rgs-Mef del 14 aprile 2023, n. 16, recante "Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori – Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati Orbis nonché alle piattaforme antifrode Arachne e Piaf-IT2";
Vista la circolare Rgs-Mef del 27 aprile 2023, n. 19, recante "Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti Pnrr e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEu";
Vista la circolare Rgs-Mef del 9 maggio 2023, n. 20, recante "Monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2021-2027. Trasmissione Protocollo unico di Colloquio";
Vista la circolare Rgs-Mef del 24 luglio 2023, n. 25, recante "Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEu";
Vista la circolare Rgs-Mef dell'8 agosto 2023, n. 26, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.";
Vista la circolare Rgs-Mef del 15 settembre 2023, n. 27, recante "Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex articolo 22 paragrafo 2 lett. d) Reg. (Ue) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex articolo 10, Dlgs 231/2007";
Vista la circolare Rgs-Mef del 1° dicembre 2023, n 32, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.";
Vista la circolare Rgs-Mef del 7 dicembre 2023, n. 33, recante "Interventi Pnrr gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023";
Vista la circolare Rgs-Mef del 22 dicembre 2023, n. 35, recante "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – versione 2.0";
Vista la circolare Rgs-Mef del 18 gennaio 2024, n. 2, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di Colloquio, versione 2.0";
Vista la circolare Rgs-Mef del 28 marzo 2024, n. 13, recante "Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex articolo 22 Reg. (Ue) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex articolo 22 paragrafo 2 lett. c) Reg. (Ue) 2021/241";
Vista la circolare Rgs-Mef del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";
Vista la Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del richiamato Pnrr che, nell'ambito della Componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", prevede investimenti per lo "sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie" (Investimento 5.1) attraverso il sostegno alle seguenti linee di prodotti:
— produzione di tecnologie fotovoltaiche o eoliche, con l'obiettivo di aumentare la capacità di produzione di almeno 2,4 GW/anno;
— produzione di batterie, con l'obiettivo di aumentare la capacità di produzione di almeno 13 GW/anno;
Considerato che al predetto investimento è assegnata una dotazione di 1.000 milioni di euro di cui 500 milioni per il sostegno alla produzione di tecnologie fotovoltaiche e eoliche e 500 milioni per il sostegno alla produzione di batterie;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 marzo 2022, n. 63, recante l'attuazione del richiamato Investimento 5.1 "sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie" del Pnrr attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 25 marzo 2022, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 aprile 2022, n. 78, che ha definito i termini di apertura e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sui Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2 – Investimento 5.1 "sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie" del Pnrr;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 16 novembre 2022, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 novembre 2022, n. 276, che ha definito i termini di apertura e chiusura di un secondo sportello agevolativo attuativo della medesima Misura M2C2 – Investimento 5.1 "sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie" del Pnrr ed alimentato con le risorse non utilizzate nell'ambito del primo sportello agevolativo;
Considerato che, a seguito dell'attuazione dei predetti sportelli agevolativi e dello svolgimento delle attività istruttorie da parte dell'Agenzia residuano risorse, al netto dei compensi spettanti alla predetta Agenzia, pari a complessivi euro 513.770.155,00, di cui euro 308.620.842,00 relativi alla tecnologia fotovoltaica e all'industria eolica ed euro 205.149.313,00 relativi al settore delle batterie;
Vista la Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo", Investimento 7 "Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche" del Pnrr;
Considerato che il sottoinvestimento 1 della predetta misura M1C2 – Investimento 7, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, è volto ad incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori dell'efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l'autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo, favorendo:
— la transizione ecologica del sistema di produzione nazionale a vari livelli, sostenendo gli investimenti per il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica (quali batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi di cattura e stoccaggio del carbonio);
— l'efficienza energetica dei processi di produzione, anche attraverso la produzione per l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa;
— la sostenibilità dei processi produttivi, anche ai fini dell'economia circolare e di un uso più efficiente delle risorse;
Considerato che alla finalità connessa rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica sono assegnate risorse pari a 1.250 milioni di euro;Considerato che alla Misura M1C2 – Investimento 7, sottoinvestimento 1 e alla Misura M2C2 — Investimento 5.1 è associato un tagging climatico del 100%;Considerata la necessità di:
— favorire, attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, il pieno utilizzo delle risorse residue a valere sulla misura M2C2 — Investimento 5.1 "sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie" del Pnrr, pari ad euro 513.770.155,00 al netto dei compensi spettanti al soggetto gestore dello strumento agevolativo;
— dare attuazione, attraverso il medesimo strumento dei Contratti di sviluppo, al sottoinvestimento 1 nell'ambito della Misura M1C2 — Investimento 7, del Pnrr, per la parte relativa al sostegno agli investimenti per il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica (quali batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi di cattura e stoccaggio del carbonio), attraverso l'utilizzo di risorse pari ad euro 1.250.000.000,00 al lordo dei compensi spettanti al soggetto gestore dello strumento agevolativo;
Ritenuto opportuno disporre, per l'attuazione dei predetti investimenti, in merito alla possibile applicazione delle previsioni di cui al Titolo III del richiamato decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 e del connesso regime di aiuti "RRF — TCTF: Interventions to support investments in strategic sectors for the transition towards a net zero emissions economy" (SA.112546 (2023/N) – Italy);
Decreta
Articolo 1
Finalità e risorse disponibili
1. Per quanto esposto nelle premesse, il presente decreto disciplina le modalità di accesso ai fondi disponibili nell'ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 "Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche", del Pnrr finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEu e, in particolare, del sottoinvestimento 1 volto a incentivare gli investimenti privati e a migliorare l'accesso ai finanziamenti nei settori dell'efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l'autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo, nella parte in cui è sostenuto il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse non già impiegate per il sostegno di investimenti coerenti con le finalità della Misura M2C2 — Investimento 5.1"sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie" del medesimo Pnrr.
3. Ai fini di cui ai commi che precedono sono disponibili risorse, al netto dei compensi spettanti all'Agenzia, complessivamente pari a 1.738.770.155,00 (unmiliardosettecentotrentottomilioni— settecentosettantamilacentocinquantacinque/00), secondo la seguente articolazione:
a) euro 1.225.000.000,00 (unmiliardoduecentoventicinquemilioni/00) a valere sulla dotazione di cui alla Misura M1C2 — Investimento 7, sottoinvestimento 1 del Pnrr;
b) euro 513.770.155,00 (cinquecentotredicimilionisettecentosettantamilacentocinquanta— cinque/00) a valere sulla dotazione di cui alla Misura M2C2 — Investimento 5.1 del Pnrr, con la seguente articolazione:
c) euro 308.620.842,00 (trecentoottomilioniseicentoventimilaottocentoquaranta— due/00) per lo sviluppo delle tecnologie fotovoltaica ed eolica;
d) euro 205.149.313,00 (duecentocinquemilionicentoquarantanovemilatrecento— tredici/00) per lo sviluppo del settore delle batterie.
4. In attuazione della previsione recata dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse di cui al comma 3, lettera a), è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In attuazione della medesima previsione si verificherà la destinazione delle risorse di cui al comma 3, lettera b), tenendo conto della complessiva dotazione finanziaria della Misura M2C2 — Investimento 5.1 del Pnrr.
5. Nell'ambito di operatività delineato dal presente decreto, come individuato al comma 1, e tenuto conto delle finalità connesse alle risorse utilizzate, un importo non inferiore a euro 308.620.842,00 (trecentoottomilioniseicentoventimilaottocentoquarantadue/00) è destinato ai programmi di sviluppo concernenti le tecnologie fotovoltaiche e quelle dell'industria eolica e un importo non inferiore a euro 205.149.313,00 (duecentocinquemilionicentoquarantanovemila— trecentotredici/00) è destinato ai programmi di sviluppo concernenti il settore delle batterie.
Articolo 2
Modalità attuative
1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono impiegate tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disciplinato dal decreto 9 dicembre 2014.
2. Le modalità di presentazione delle relative domande, attraverso l'apertura di uno specifico sportello agevolativo, sono definite al successivo articolo 5.
Articolo 3
Programmi di sviluppo ammissibili
1. I Contratti di sviluppo di cui al presente decreto devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale o di un programma di sviluppo per la tutela ambientale, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nei Titoli II e IV del richiamato decreto 9 dicembre 2014, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro in ottica di rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica. Ai fini di cui al presente decreto si intendono dispostivi utili per la transizione ecologica:
a) le batterie;
b) i pannelli solari;
c) le turbine eoliche;
d) le pompe di calore;
e) gli elettrolizzatori;
f) i dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (Ccus).
2. I programmi di sviluppo possono, altresì, concernere:
a) la produzione dei componenti chiave, riportati in allegato n. 1 al presente decreto, e dei macchinari e delle attrezzature coinvolte nella produzione dei dispositivi di cui al comma 1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le produzioni di cui alla presente lettera devono essere utilizzate principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui al comma 1; a tal fine l'impresa richiedente è tenuta a dimostrare, in sede di presentazione della domanda, che almeno il 50% del fatturato generato dal programma sarà realizzato con imprese che producono i dispositivi di cui al comma 1;
b) il recupero delle materie prime critiche, riportate in allegato n. 2, necessarie per la produzione dei dispositivi di cui al comma 1 e dei componenti chiave di cui alla precedente lettera a).
3. I programmi di sviluppo di cui al presente articolo devono riguardare progetti in grado di determinare una capacità produttiva o di recupero aggiuntiva rispetto a quella esistente.
Articolo 4
Agevolazioni concedibili e regimi di aiuto applicabili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti e nelle forme previste dal decreto e, in particolare:
a) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 o dall'articolo 30 del decreto 9 dicembre 2014 per quanto concerne i progetti d'investimento di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
b) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto 9 dicembre 2014 per quanto concerne gli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. Su richiesta dell'impresa e relativamente a ciascun progetto di investimento che compone il programma di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 e del connesso regime di aiuti "RRF — TCTF: Interventions to support investments in strategic sectors for the transition towards a net zero emissions economy" (SA.112546 (2023/N) – Italy).
Articolo 5
Apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni e istruttoria delle domande
1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande nell'ambito dello sportello agevolativo dedicato ai programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2 — Investimento 5.1 e della Misura M1C2 — Investimento 7, sottoinvestimento 1 del Pnrr, come individuate nel presente decreto, è fissato alle ore 12.00 del giorno 27 giugno 2024. Il predetto sportello è aperto:
a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;
b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate all'Agenzia il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le predette istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire all'Agenzia l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.
2. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all'Agenzia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli resi disponibili, con congruo anticipo rispetto alla data di cui al comma 1, nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).
3. L'Agenzia avvia tempestivamente le attività istruttorie di competenza, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di cui al comma 1, lettera a), e delle istanze di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ferme restando le verifiche istruttorie disciplinate dal decreto 9 dicembre 2014 e quelle connesse all'applicazione delle specifiche disposizioni di cui al Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 e del presente decreto, l'Agenzia verifica la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del Pnrr accertando, in particolare:
a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241,
b) il rispetto del principio Dnsh e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora, in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l'Agenzia accerti il mancato rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio Dnsh.
4. Ai fini del rispetto del principio Dnsh, non sono in ogni caso ammissibili:
a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione di attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio Dnsh (2021/C58/01);
b) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Ue (Ets) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione di attività e attivi per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è necessario che il beneficiario fornisca adeguate motivazioni; i parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (Ue) 2021/447 della Commissione.
5. I programmi di sviluppo concernenti la catena del valore delle tecnologie fotovoltaica ed eolica e del settore delle batterie sono finanziati prioritariamente a valere sulle risorse destinate ai detti ambiti dalla Misura M2C2 — Investimento 5.1 del Pnrr.
6. Le domande che, in esito alle verifiche condotte dall'Agenzia, risultino prive dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa applicabile per l'intervento in oggetto, rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall'Agenzia in base all'ordine cronologico di presentazione.
Articolo 6
Obblighi dei beneficiari
1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni in considerazione dell'apporto, quale fonte di finanziamento del presente sportello agevolativo, delle risorse del Pnrr, si impegnano al rispetto dei pertinenti obblighi, derivanti dalla normativa europea e nazionale di riferimento. Ai predetti fini, le imprese sono tenute al rispetto di specifici impegni, assicurando, tra l'altro:
a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
c) il rispetto del principio Dnsh;
d) che la realizzazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani, nonché in via generale nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del Pnrr;
e) il rispetto alla previsione all'articolo 53, comma 16-ter, del Dlgs 165/2001 (pantouflage);
f) l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;
g) di fornire espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'Olaf, alla Corte dei conti e, se del caso, all'Eppo a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (Ue, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
h) il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (Ue) 2021/241;
i) il rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Ai fini della verifica del contributo al tagging climatico, le imprese beneficiarie sono altresì tenute a fornire, in sede di presentazione della domanda, elementi utili a verificare la conformità del programma di investimento con il campo di intervento 027 — Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione.
Articolo 7
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy "www.mimit.gov.it" e nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it". Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Elenco dei dispositivi e dei relativi componenti chiave utili ai fini della transizione verso un'economia a zero emissioni nette
Con riferimento alla produzione di batterie:
— catodo (precursore di materiale attivo catodico (pCAM)/materiale attivo catodico (CAM));
— anodo (precursore di materiale attivo anodico (pAN)/materiale attivo anodico (AN));
— additivi per catodi e anodi;
— separatori;
— elettrolita (organico, acquoso, misto, liquidi ionici, solventi eutettici profondi) e solido (polimerico, ceramico, composito);
— leganti (polimerici o naturali) e solventi (organici o acquosi);
— additivi conduttivi, ritardanti di fiamma;
— strato SEI (solid Electrolyte Interphase);
— alloggiamenti per batterie, involucri e altri accessori strutturali in plastica (tubi, lamiere, piastre, terminali, sfiati di sicurezza);
— sistema di gestione della batteria (BMS);
— modulo batteria;
— batteria;
— linguette della batteria/piastra di piombo metallica;
— sbarre collettrici;
— circuito elettrico, cablaggio/interconnessioni (potenza e controllo);
— collettori di corrente (lastre o lamine di rame o alluminio);
— materiali (grezzi, precursori) per batterie;
— acido fluoridrico;
— acido solforico
— acido fosforico;
— sali di metalli alcalini (litio, sodio);
— sali di metalli di transizione (nichel, manganese, cobalto, ferro, vanadio);
— ossidi, fosfati, solfuri, carbonati;
— materiali di carbonio, grafite, nanotubi di carbonio, grafene, silicio;
— materie prime secondarie provenienti dal riciclaggio delle batterie;
— macchinari e attrezzature per batterie, leganti, rivestimenti e additivi, piastre al carbonio, piastre bipolari;
— membrane/separatori a scambio di cationi o anioni;
— materiali per elettrodi (feltro di grafite porosa, feltro di carbonio, tessuto di carbonio);
— serbatoi di stoccaggio di soluzione elettrolitica;
— soluzioni elettrolitiche contenenti uno o più sistemi di coppie redox elettroattive (inorganiche o organiche);
— guarnizioni;
— pompe per la circolazione della soluzione elettrolitica;
— scambiatore di calore;
— riempimento con materiale a cambiamento di fase;
— materiali termicamente isolanti
— materiali elettricamente isolanti;
— componenti elettronici di potenza in corrente continua;
— componenti di protezione elettrica in corrente continua (fusibili, sezionatori, contattori);
— macchinari per la miscelazione di dispersioni di elettrodi;
— linee di produzione per film di elettrodi (rivestimento, evaporazione, calandratura, laminazione, taglio);
— macchinari per la distribuzione dell'elettrolito nelle celle;
— macchine per l'assemblaggio di celle (cilindriche, a sacchetto, prismatiche);
— sistemi di formazione delle celle;
— sistemi per l'assemblaggio di moduli di batterie:
— sistemi per l'assemblaggio di componenti elettrici;
— sistemi di produzione innovativi e/o a secco (estrusione, fotoreticolazione, reticolazione termica, stampa 3D, ALD, CVD, pirolisi);
— apparecchiature di test di celle, batterie e moduli.
— pacchi batteria;
— sistema di controllo del pacco batterie;
— contenitori strutturali per batterie;
— celle per batterie;
— sistema di riscaldamento e raffreddamento delle batterie;
— gestione termica della batteria (preriscaldamento);
— modulo di raffreddamento;
— pompe d'acqua ausiliarie per il raffreddamento del pacco batterie;
— sistema di ventilazione del pacco batterie;
— sensore di sicurezza della batteria (pressione);
— batterie ausiliarie;
— batteria ausiliaria per le pompe dell'acqua (raffreddamento del pacco batterie);
— valvola di controllo del refrigerante;
— condensatore raffreddato;
— sistema di refrigerazione del pacco batterie;
— sistema supplementare di riscaldamento;
— connettori di carica;
— porta di ricarica batterie;
— trasformatori;
— elettronica di potenza;
— convertitori;
— quadri elettrici;
— serbatoi per gas ad alta pressione;
— tubazioni in acciaio inox;
— connettori e raccordi in acciaio inox;
— valvole manuali on/off;
— elettrovalvole;
— radiatori;
— umidificatori;
— contenitori;
— regolatori di pressione e manometri;
— regolatori e misuratori di temperatura;
— regolatori e misuratori di portata volumetrica;
— sistemi di rilevazione di gas;
— componenti ATEX;
— compressori;
— ventilazione operativa e di emergenza;
— software di controllo elettronico;
— unità di controllo elettronico;
— strumenti e sensori;
— ciminiere e relativi componenti;
— sistemi di filtrazione del gas;
— essiccatori di gas;
— diaframmi;
— soffianti;
— riscaldatori elettrici;
— membrane;
— catalizzatori;
— macchinari e attrezzature per le linee di produzione coinvolte nella fabbricazione di batterie.
Con riferimento alla produzione di pannelli solari
— telaio in alluminio;
— copertura in vetro;
— celle solari;
— incapsulante;
— foglio posteriore;
— scatola di giunzione;
— polisilicio (silicio policristallino);
— cristalli di silicio;
— film sottili di silicio;
— wafer;
— estrattori di cristalli;
— seghe a cubetti e fili diamantati;
— paste di metallizzazione (argento e alluminio) per la produzione di celle fotovoltaiche, film laminari e inverter;
— idrossido di sodio;
— acido fluoridrico;
— ossicloruro di fosforo;
— tribromuro di boro;
— silano;
— ammoniaca;
— forni per diffusione;
— laminatoi;
— stringatrici;
— macchine per stampa serigrafica a contatto;
— macchinari per deposizione PecVD di film sottili (semiconduttori, metalli, ossidi e antiriflesso);
— simulatori solari;
— sistemi automatici di controllo qualità ottica ed elettronica di wafer/celle;
— macchinari e attrezzature per linee di produzione coinvolte nella fabbricazione di pannelli solari.
Con riferimento alla produzione di turbine eoliche:
— navicella;
— struttura in acciaio;
— gru ed elementi;
— binari della gru;
— asse principale;
— cuscinetti;
— riduttore;
— elementi di accoppiamento;
— generatori (compresi i magneti permanenti per centrali eoliche)
— cavi;
— sistemi di raffreddamento (ad aria, a olio);
— trasformatori;
— armadi elettrici;
— protezione elettrica;
— controllori;
— motori per la rotazione della navicella;
— smorzatore di oscillazione;
— pala;
— coppa della pala;
— motori per la rotazione della pala;
— dispositivi di protezione contro i fulmini;
— bolli di stiramento;
— sensori (inclusi i sensori bat);
— corpo in acciaio;
— armadio di controllo;
— Ups (alimentazione elettrica non interrompibile);
— trasformatori di corrente;
— trasformatori di tensione;
— interruttori automatici;
— edificio di controllo;
— elementi di controllo;
— strumenti di misura;
— monopali (e altre strutture di fondazione);
— mozzi del rotore;
— pale del rotore, alberi del rotore;
— moltiplicatore di giri;
— torre di sostegno;
— fondamenta e cavi;
— linea elettrica;
— attuatore dell'angolo di Pitch;
— ogiva;
— albero principale;
— luci di segnalazione aerea;
— freni meccanici;
— convertitori di potenza, protezione e sezionamento
— anemometri;
— organo di azionamento per l'imbardata;
— statore;
— scambiatore di calore;
— macchinari e attrezzature per linee di produzione coinvolte nella fabbricazione di turbine eoliche.
Con riferimento alla produzione di pompe di calore:
— centralina di controllo gas e liquidi con valvola a 4 vie;
— elementi dell'involucro;
— unità di supporto del compressore;
— unità di coordinamento del supporto del pannello di controllo;
— refrigeranti;
— filtri dei refrigeranti;
— inverter;
— motori elettrici (compresi magneti permanenti);
— valvola di espansione elettronica (Eev);
— tecnologia delle valvole;
— evaporatore;
— unità antigelo dell'evaporatore;
— unità di supporto per il fissaggio;
— sistema di tubazioni del gas;
— scambiatore di calore (compresi i ventilatori);
— unità di supporto dello scambiatore di calore;
— sistema di telaio delle pompe di calore;
— sistema di tubazione dei liquidi;
— unità di supporto del separatore dell'olio;
— serbatoio del separatore dell'olio;
— unità di supporto del coordinatore del ventilatore;
— unità di supporto della pompa dell'acqua;
— condensatore;
— accumulatore;
— riscaldatore del carter;
— motore a commutazione elettronica;
— valvola di inversione;
— valvola di espansione termostatica (TXV);
— termostato;
— sistema di sbrinamento;
— bobine di refrigerazione;
— componenti ATEX per refrigeranti infiammabili;
— quadri elettrici;
— sensori di misura e controllo;
— software per la gestione automatica valvole EEV;
— sensori per il rilevamento perdite di refrigerante;
— elettrovalvole per la distribuzione del refrigerante;
— macchinari e attrezzature per linee di produzione coinvolte nella fabbricazione di pompe di calore.
Con riferimento alla produzione di elettrolizzatori:
— trasformatori;
— elettronica di potenza;
— convertitori;
— quadri elettrici;
— serbatoi di gas ad alta e bassa pressione;
— tubazioni in acciaio inox;
— connettori e raccordi in acciaio inox;
— valvole manuali on/off;
— elettrovalvole;
— separatori;
— radiatori ed evaporatori;
— contenitori;
— deionizzatori del sistema di raffreddamento;
— regolatori e misuratori di pressione;
— regolatori e misuratori di temperatura;
— regolatori e misuratori di portata;
— sistemi di rilevamento di gas;
— componenti ATEX;
— compressori;
— ventilazione operativa e di emergenza;
— software di controllo elettronico;
— unità di controllo elettronico;
— strumenti e sensori;
— stack di celle a combustibile e relativi componenti;
— sistemi di filtraggio dei gas;
— essiccatori di gas;
— anodi;
— catodi;
— diaframmi;
— piastre bipolari;
— scambiatori di calore;
— pompe di circolazione;
— soffianti;
— materiali termicamente isolanti;
— riscaldatori elettrici;
— raffreddamento dell'idrogeno,
— purificazione dell'idrogeno;
— membrane;
— materiali e polimeri per membrane;
— catalizzatori;
— macchinari e attrezzature per linee di produzione coinvolte nella fabbricazione di elettrolizzatori.
Con riferimento alla produzione di apparecchiature per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio:
— impianti di separazione dell'aria e compressori;
— impianti di liquefazione;
— sorbenti di calcio per alte temperature in processi sostenibili (es. Calcium Looping);
— air contactor modulari per sistemi di cattura diretta dell'aria (Direct Air Capture);
— agenti di cattura della CO2 (ammine secondarie e terziarie, solventi liquidi, ecc.);
— membrane polimeriche selettive per la separazione della CO2;
— materiali adsorbenti porosi per il processo di Pressure Swing Adsorption (PSA) (zeoliti, carboni attivi, MOF);
— ossidi di metalli per la produzione di ossigeno altamente concentrato mediante combustione chimica ad anello (Chemical Looping Combustion — CLC);
— soluzioni di idrossidi di metalli alcalini e alcalino-terrosi (es: KOH, NaOH,);
— soluzioni saline da processi industriali ad elevato contenuto di ioni Na+, K+, Ca++;
— scorie di processi industriali ricche di metalli alcalini e alcalino-terrosi;
— autoclavi ad elevata pressione per processi di mineralizzazione accelerata di CO2;
— colonne di assorbimento e stripping per la cattura di CO2 da processi hard to abate;
— pompe idrauliche per la circolazione dei fluidi;
— scambiatori di calore per gli stadi di interrefrigerazione dei compressori;
— scambiatori di calore per recuperi termici;
— valvole automatiche;
— regolatori di temperatura e pressione;
— materiale coibente per reattori di cattura di CO2 ad alta temperatura (es: processo Calcium Looping);
— resistenze elettriche per elettrificazione diretta dei processi termici (heating rods, elementi lineari, gusci ceramici);
— catalizzatori per il riutilizzo della CO2, supportati su monoliti o in pellet o polveri;
— unità di separazione gas/solido (cicloni);
— reattori a letto trascinato;
— reattori a letto fluido;
— agenti assorbenti;
— macchinari e attrezzature per linee di produzione coinvolte nella produzione di apparecchiature per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio.
Allegato 2
Elenco delle materie prime critiche di cui all'allegato IV del regolamento n. 651/2014 e s.m.i.
a) antimonio
b) arsenico
c) bauxite
d) barite
e) berillio
f) bismuto
g) boro
h) cobalto
i) carboni da coke
j) rame
k) feldspato
l) fluorite
m) gallio
n) germanio
o) afnio
p) elio
q) terre rare pesanti
r) terre rare leggere
s) litio
t) magnesio
u) manganese
v) grafite naturale
w) nichel — grado batteria
x) niobio
y) fosforite
z) fosforo
aa) metalli del gruppo del platino
bb) scandio
cc) silicio metallico
dd) stronzio
ee) tantalio
ff) titanio metallico gg) tungsteno
hh) vanadio