Energia
Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinAmbiente 27 novembre 2024, n. 235

Progetti bandiera per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse - Tipologia di progetti ammissibili e modalità di attuazione delle agevolazioni - Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 27 novembre 2024, n. 235

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 28 novembre 2024 - Comunicato pubblicato sulla Guri 5 dicembre 2024 n. 285)

Realizzazione dei progetti Bandiera connessi all'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", Missione 2, Componente 2 del Pnrr

Il Direttore generale

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica" e successive modiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204e, in particolare:

a) l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, Mase);

b) l'articolo 4, comma 3 che dispone che "le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, recante "Atto d'indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Mase per l'anno 2024;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, con il quale è stato conferito all'Ing. Stefania Crotta l'incarico di Direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari (nel seguito, Dgpif);

Visto il decreto di adozione della direttiva di II livello per l'anno 2024 del Capo Dipartimento energia del Mase, n. 283, del 11 luglio 2024, così come modificata dal decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 287 del 1° agosto 2024;

Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (Ue) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEu nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1303/2013, (Ue) 2021/1060 e (Ue) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/Ce;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 12 settembre 2023, n. 12259, che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Pnrr dell'Italia;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 al fine, tra l'altro, di dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (Ue) 2023/435 includendo nel Pnrr italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEu;

Vista altresì la decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 14 maggio 2024 che modifica ulteriormente la richiamata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021;

Visto l'allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo Pnrr e, in particolare, l'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", Componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (nel seguito anche M2C2 I 3.1), volto a promuovere la produzione locale e l'uso di idrogeno nell'industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys;

Viste le ulteriori indicazioni riferite all'Investimento 3.1 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, con le quali è specificato, tra l'altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti Fer locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (Ue) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete;

Considerato altresì l'Investimento 3, Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, Missione 7, REPowerEu (nel seguito anche M7 I 3), di cui al richiamato allegato riveduto alla decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, con il quale si prevede di potenziare l'Investimento 3.1 al fine di consentire il completamento entro giugno 2026 di almeno due progetti aggiuntivi per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, oltre a quelli già previsti dalla misura vigente;

Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti dal medesimo allegato alla citata decisione del Consiglio e in particolare i seguenti milestone e target associati ai predetti investimenti M2C2 I 3.1 e M7 I 3:

a) milestone M2C2-48, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da raggiungere entro il 31 marzo 2023: "Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (Ue) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete";

b) target M2C2-49, afferente alla misura M2C2 I 3.1, da conseguire entro il 30 giugno 2026: "Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (Ue) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete";

c) target M7-13, afferente alla misura M7 I 3, da raggiungere entro il 30 giugno 2026: "Completamento di almeno 12 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse [ivi inclusi i 10 progetti di cui al target M2C2-49] con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno";

Visti gli Operational arrangements, sottoscritti dalla Commissione europea e dall'Italia in data 22 dicembre 2021, che associano ai suddetti traguardi e obiettivi specifici meccanismi di verifica;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, recante "Attuazione dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" e dell'Investimento 3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate", della Missione 2, Componente 2 del Pnrr";

Visto il decreto del Direttore della direzione generale incentivi energia del Mase 23 dicembre 2022, n. 427, recante "Decreto di attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse", finanziato dall'Unione europea – Next Generation Eu";

Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;

Visto decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante "Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di origine";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 novembre 2024, n. 404, per l'assegnazione delle risorse per i progetti bandiera connessi all'Investimento 3.1 della M2C2 del Pnrr, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, e, in particolare, il comma 3 dell'articolo unico, il quale prevede che "Con decreto del Direttore generale della direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti, tra gli altri: a) le tipologie di progetti ammissibili, ovvero progetti di particolare valenza territoriale per la produzione di idrogeno; b) i criteri e la modalità generali di attuazione cui le Regioni di cui al comma 2 devono attenersi nell'attuazione delle misure di agevolazione dei progetti Bandiera, in coerenza con gli interventi, i target e le milestone dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del Piano nazionale di ripresa e resilienza; c)le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni di cui al comma 2";

Ritenuto di dover dare seguito alle disposizioni del succitato articolo unico, comma 3 del Dm 404/2024, nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto, al fine di garantire l'impegno delle risorse di cui al comma 4 del medesimo articolo, entro il 31 dicembre 2024;

tutto ciò premesso, visto e considerato

Decreta

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione dei progetti bandiera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), in attuazione del Protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022.

2. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo unico, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 novembre 2024, n. 404, definisce:

a) le tipologie di progetti bandiera ammissibili, secondo quanto previsto dall'articolo 5;

b) i criteri e le modalità generali cui le Regioni di cui all'articolo 3, comma 2 devono attenersi nell'attuazione delle misure di agevolazione dei progetti bandiera, in coerenza con gli interventi, i target e le milestone dell'Investimento 3.1 "Produzione in aree industriali dismesse" della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I criteri e le modalità di cui al primo periodo attengono altresì alle caratteristiche generali dei soggetti beneficiari;

c) le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni.

3. Il presente decreto approva altresì lo schema di accordo di cui all'allegato 1, ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) accordo: accordo tra il Mase e le Regioni, ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, predisposto sulla base dello schema di accordo di cui all'allegato 1;

b) area dismessa: area dismessa, o porzione di essa, ad uso industriale o non residenziale, in stato di abbandono e non più utilizzata per l'attività originariamente autorizzata o prevista;

c) gas rinnovabili: i gas di cui all'articolo 2, comma 2, lettera k) del decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;

d) idrogeno: bio-idrogeno, ovvero gas rinnovabile a base di idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili di origine biologica, o l'idrogeno rinnovabile;

e) idrogeno rinnovabile: l'idrogeno di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;

f) impianti addizionali asserviti: gli impianti addizionali asserviti di cui al decreto del Direttore della Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427;

g) progetto bandiera: progetto che rispetta i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, di particolare rilevanza strategica per le Regioni, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022, con riferimento all'Investimento 3.1 "Aree industriali dismesse" della M2C2 del Pnrr;

h) Regioni: le Regioni di cui all'articolo 3, comma 2.

Articolo 3

Dotazione finanziaria

1. Alla realizzazione dei progetti bandiera di cui all'articolo 5, da realizzarsi nelle Regioni di cui al comma 2, sono destinati 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) di euro nello stato di previsione di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione dei progetti bandiera nelle seguenti Regioni: Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria.

3. A ciascuna delle Regioni sono destinati 10.000.000 (diecimilioni/00) di euro.

4. Le risorse di cui al comma 3 non utilmente impiegate dalle Regioni per la realizzazione dei progetti bandiera rientrano nella disponibilità del Ministero.

5. Alla copertura delle risorse di cui al comma 2 si provvede secondo le modalità previste dall'articolo unico, comma 5 del Dm 404/2024.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 6, organismi di ricerca, Pubbliche amministrazioni e le imprese di tutte le dimensioni che intendono realizzare i progetti bandiera di cui all'articolo 5.

2. I soggetti privati di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono rispettare le seguenti condizioni:

a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti, pena la decadenza dal beneficio, deve essere inoltre dimostrata la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione;

b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

c) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;

d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;

e) non risultano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

f) non hanno legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati;

g) nei cui confronti non sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare i progetti di cui all'articolo 5 anche congiuntamente tra loro, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio, l'accordo di partenariato, le Associazioni temporanee di impresa e le Associazioni temporanee di scopo.

4. Le Regioni possono definire ulteriori condizioni di ammissibilità rispetto a quanto indicato al comma 1.

Articolo 5

Progetti bandiera ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti bandiera che prevedono, congiuntamente, le seguenti componenti:

a) uno o più impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;

b) un piano di formazione e/o informazione, anche pluriennale, per la promozione del progetto stesso e dei vettori energetici sostenibili;

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere eventualmente abbinanti con uno o più dei seguenti progetti:

a) un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;

b) un progetto di infrastruttura di rifornimento di idrogeno per il trasporto pubblico e/o pesante, ivi incluso il trasporto navale e aeroportuale e la logistica ad essi associata;

c) un progetto connesso all'uso dell'idrogeno nei settori di cui al comma 4, lettera c);

3. I progetti di cui a commi 1 e 2 devono altresì rispettare le seguenti condizioni:

a) prevedere che i componenti di cui al comma 1, lettera a) siano collocati in aree dismesse;

b) essere finalizzati alla produzione di idrogeno;

c) prevedere che l'idrogeno prodotto sia impiegato in quota prevalente in favore di attività o servizi di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio;

d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

e) essere ultimati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

f) rispettare le disposizioni di qualunque natura connesse al regime di aiuto adottato;

g) nel caso di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile:

i. prevedere l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2;

ii. prevedere l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;

iii. prevedere che gli impianti stessi siano abbinati a uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica, nei casi di produzione di idrogeno rinnovabile;

iv. prevedere l'installazione, nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o nelle aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso. Qualora l'area su cui sono installati gli impianti addizionali asserviti sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1.

h) nel caso di impianti di produzione di bio-idrogeno rinnovabile, rispettare i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

4. Le Regioni possono definire ulteriori condizioni di ammissibilità rispetto a quanto indicato al comma 3.

Articolo 6

Modalità di attuazione dei progetti bandiera

1. Con Avviso pubblico, le Regioni definiscono le modalità attuative per la realizzazione e l'agevolazione dei progetti bandiera, nel rispetto delle previsioni di cui presente decreto e della pertinente disciplina degli aiuti di Stato individuata dalle Regioni stesse.

Articolo 7

Cumulabilità

1. Gli incentivi concessi a valere sulle misure di agevolazione dei progetti bandiera:

a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

b) possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Articolo 8

Revoche e rinunce

1. Le agevolazioni concesse dalle Regioni possono essere revocate, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte dei soggetti beneficiari, nei seguenti casi:

a) verifica, nelle fasi successive all'ammissione alle agevolazioni, dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione risultata successivamente irregolare per fatti comunque imputabili ai soggetti beneficiari e non sanabili;

b) presentazione di documentazione irregolare in sede di domanda di agevolazione o nelle fasi successive, laddove l'irregolarità sia insanabile e la documentazione abbia determinato l'ammissione a finanziamento;

c) fallimento dei soggetti beneficiari, ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 4;

d) mancata realizzazione, anche parziale, della proposta progettuale nei termini di cui all'articolo 5, che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla proposta progettuale, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

f) sussistenza di una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

g) variazioni sostanziali dei progetti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

h) nel caso in cui le amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dei progetti e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;

i) variazioni soggettive che comportino il venire meno dei requisiti di ammissione alle agevolazioni dichiarati all'atto della presentazione della domanda di agevolazione e verificati, nonché valutati in sede di esame della proposta;

j) i soggetti beneficiari trasferiscano altrove, alienino o destinino ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

2. Le Regioni possono definire ulteriori condizioni di revoca rispetto a quanto indicato al comma 1.

3. I Soggetti beneficiari possono rinunciare alle agevolazioni dandone comunicazione alla Regione. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

4. Nei casi di revoca totale delle agevolazioni e di rinuncia, i Soggetti beneficiari non hanno diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale delle agevolazioni ai soggetti beneficiari è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.

5. Nel caso di apertura nei confronti dei Soggetti beneficiari di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la Regione valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni.

Articolo 9

Disciplina dei rapporti tra il Mase e le Regioni

1. Con specifico accordo tra il Mase e le singole Regioni, sottoscritto sulla base dello schema di accordo di cui all'allegato 1, ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni sono regolate:

a) gli impegni delle parti;

b) le modalità di monitoraggio e attuazione dei progetti bandiera;

c) le modalità trasferimento e rendicontazione delle risorse dal Mase alle Regioni.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it/). Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Allegato 1

Schema di Accordo tra Ministero e Regione

Schema di Accordo tra Ministero e Regione

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