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Decreto direttoriale MinAmbiente 5 dicembre 2024, n. 266

Avviso pubblico per presentare Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'intera catena del valore delle materie prime critiche (Mpc) e delle materie prime strategiche (Mps)

Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 5 dicembre 2024, n. 266

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 31 dicembre 2024)

Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'intera catena del valore delle materie prime critiche (Mpc) e delle materie prime strategiche (Mps), finanziabili nell'ambito dell'iniziativa "Mission Innovation 2.0"

Il Direttore generale

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera b) che assegna agli organi di governo la definizione di obiettivi, priorità piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che, tra l'altro, modifica la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, Mase);

Visto il Dpcm 30 ottobre 2023 n. 180, recante il "regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128", pubblicato sulla G.u. Serie generale n. 286 del 7 dicembre 2023);

Vista la legge 30 dicembre 2023 n. 212 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (G.u. n. 303 del 30 dicembre 2023 — S.o. n. 40);

Visto il decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026" (G.u. Serie generale n. 303 del 30/12/2023 – S.o. n. 41);

Visto il Dm 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 29 marzo 2024 al n. 1055;

Visto il Dpcm del 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 28 giungo 2024 al n. 2464, con il quale è conferito all'ing. Stefania Crotta l'incarico di funzioni dirigenziali di livello generale di Direttore della Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari, conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis del d.lgs. 165/2001, nell'ambito del Dipartimento energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visto il decreto del Capo Dipartimento energia (Die) n. 283 dell'11 luglio 2024, ammesso alla registrazione dall'Ufficio centrale del Bilancio in data 11 luglio 2024 al n. 12016, che definisce la Direttiva del Dipartimento per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024, modificato nel suo allegato B dal decreto del Capo Dipartimento energia (Die) n. 287 del 1 agosto 2024, riscontrato positivamente dall'Ufficio Centrale di Bilancio con nota n. 13458 del 2 agosto 2024;

Visto il regolamento (Ue) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo modificato dal regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

Considerato il ruolo attribuito all'energia da fonti rinnovabili e del vettore idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) al 2030 e nella strategia a lungo termine (Long Term Strategy, LTS) al 2050;

Vista la direttiva 2018/2001/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Vista la 21ª Conferenza svolta a Parigi, dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, relativa alle Parti della Convenzione quadro per la lotta contro i cambiamenti climatici (Cop 21) che si è conclusa con l'Accordo che impegna a mantenere l'innalzamento della temperatura sotto i 2°C e – se possibile – sotto 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali;

Vista l'iniziativa denominata "Mission Innovation", di cui attualmente fanno parte ventiquattro Paesi incluse l'Italia e l'Unione europea, finalizzata all'attuazione degli impegni sottoscritti con il citato Accordo di Parigi, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni climalteranti, e alla promozione dell'innovazione tecnologica a supporto della transizione energetica, attraverso il raddoppio dei fondi pubblici dedicati alla ricerca di tecnologie innovative e il coinvolgimento del settore privato;

Considerato che l'impegno assunto nell'ambito dell'iniziativa Mission Innovation consiste nel contribuire al perseguimento di otto "Sfide" per l'innovazione: smart grid; accesso off-grid all'elettricità; cattura della CO2; biocarburanti sostenibili; conversione dell'energia solare; materiali avanzati per l'energia; riscaldamento e raffrescamento efficiente degli edifici; idrogeno rinnovabile;

Considerato che, in attuazione dell'articolo 2 del decreto direttoriale del 26 febbraio 2021, il Mase, acquisito il parere vincolante dell'Arera, si avvale di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito Csea) per la gestione, verifica amministrativa e tecnico-economica delle attività oggetto dei bandi di gara;

Atteso che il 2 giugno 2021 è stata lanciata la fase 2 di Mission Innovation (Mission Innovation 2.0), con durata decennale, fino al 2030;

Visto il decreto ministeriale n. 386 del 17 novembre 2023 che dà attuazione all'iniziativa "Mission Innovation 2.0" definendo programmi, progetti e attività da attuare;

Visto la Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Csea, di cui all'articolo 7, comma 1, del Dm n. 386/2023, per la gestione, verifica amministrativa e tecnicoe-conomica e la diffusione delle attività connesse ai bandi di gara;

Considerato che con la fase 2 di Mission Innovation (MI 2.0) le citate "Sfide" sono state sostituite dalle seguenti sette Mission: Green Powered Future Mission (Gpfm); Zero-Emission Shipping; Clean Hydrogen Mission (Chm); Carbon Dioxide Removal Mission; Urban Transitions Mission; Net-zero Industries Mission; Integrated Biorefineries Mission;

Considerato che l'Italia ha aderito alla Green Powered Future Mission e alla Clean Hydrogen Mission, ciascuna delle due con un proprio Action Plan 2022-2024 relativo a obiettivi e attività per il primo triennio;

Considerato che la Green Powered Future Mission (Gpfm) è un partenariato pubblico-privato con membri dei Paesi aderenti a MI 2.0, aziende del settore privato e organizzazioni internazionali e che si pone l'obiettivo di dimostrare che, entro il 2030, i sistemi energetici, in diverse aree geografiche, possono integrare efficacemente le energie rinnovabili non programmabili, come l'eolico e il solare, fino al 100% del mix di generazione, mantenendo i sistemi stessi economicamente efficienti, sicuri e resilienti;

Considerato altresì che la Gpfm di Mission Innovation è organizzata intorno a tre pilastri di ricerca e innovazione, così di seguito indicato e meglio chiarito nel proprio Action plan 2022-2024:

a) Pilastro 1 — Energia da fonti rinnovabili (Fer) sostenibile e affidabile;

b) Pilastro 2 — Flessibilità del sistema elettrico e regolamentazione del mercato elettrico;

c) Pilastro 3 — Dati e digitalizzazione per il sistema integrato;

Considerato che, nell'ambito della Gpfm, l'Italia è co-Leader insieme a Cina e Regno Unito e che la direzione della missione è affidata a Rse, come anche la guida del Pilastro 2;

Considerato che la Clean Hydrogen Mission (Chm) è finalizzata ad aumentare la competitività dell'idrogeno verde in termini di costi e che detto vettore energetico è ritenuto un fondamentale elemento per decarbonizzare principalmente in settori dell'industria energivora e dei trasporti e della mobilità;

Considerato, altresì, che Chm è articolata in tre pilastri principali, come di seguito indicato e meglio chiarito nell' Action plan 2022-2024:

a) Pilastro 1 — Ricerca & Innovazione;

b) Pilastro 2 — Realizzazione di impianti Dimostratori, Pilot e Hydrogen Valley;

c) Pilastro 3 — Quadro normativo abilitante lo sviluppo dell'idrogeno;

Considerato che i seguenti ambiti tecnologici definiti nell'aggiornamento del Pniec sono compatibili con i temi di ricerca e sviluppo individuati nell'ambito degli Action plan 2022-2024 di Gpfm e Chm: stoccaggio energia elettrica; fonti rinnovabili; tecnologie di rete e digitalizzazione; materie prime critiche e materiali avanzati per la transizione energetica e relative filiere nazionali; idrogeno e nucleare;

Ritenuto opportuno che le iniziative da svilupparsi nell'ambito di Mission Innovation debbano prevedere sinergie con i predetti ambiti tecnologici del Pniec;

Ritenuto, altresì, opportuno individuare e realizzare progetti trasversali volti a valorizzare l'integrazione tra Gpfm e Chm, al fine di massimizzare i risultati verso una maggiore accelerazione della decarbonizzazione;

Considerato che le attività da realizzare nell'ambito dell'iniziativa Mission Innovation sono finanziate con le risorse del capitolo di spesa 7620 "Investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Conferenza sull'ambiente 2015 di Parigi", ripartite come previsto dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 386 del 17 novembre 2023;

Considerato che l'articolo 2 prevede inoltre che il suddetto programma di spesa 2023-2026 potrà essere incrementato con ulteriori risorse;

Considerato inoltre che a seguito di richiesta del Sig. Ministro prot. 20439 del 31 luglio 2024 alla Ragioneria generale dello Stato del Mef, al fine di assicurare un'adeguata copertura a un programma di supporto alla ricerca per il recupero di materie prime critiche mediante un bando da avviare nel corrente esercizio finanziario, come rappresentato dal Capo Dipartimento Energia con nota n. 0139692 del 26 luglio 2024, sono state ripartite le risorse disponibili sul capitolo 7131/01 "Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'Amministrazione" e stanziato l'importo di 3 milioni nell'esercizio 2025 sul piano gestionale 4 di nuova istituzione denominato "programma di ricerca per il recupero di materie prime critiche";

Ritenuto che, in base a quanto previsto dal citato documento di aggiornamento del Pniec, sussistono gli elementi per poter effettuare una programmazione di carattere pluriennale delle linee di ricerca e sviluppo da attuare nell'ambito di Mission Innovation, in sinergia con i programmi di ricerca e sviluppo pluriennali finanziati in ambito PNRR e in ambito ricerca di sistema elettrico;

Ritenuto opportuno provvedere ad una ripartizione delle risorse disponibili per gli anni 2023-2026 tra le linee di programmazione individuate;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), nonché gli articoli 1-ter e 2 del Dpr 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm per cui a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali;

Vista la comunicazione della Commissione Europea 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del Clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" e, in particolare, il punto 373, secondo cui, in linea con la nozione di aiuto, il sostegno alle infrastrutture energetiche nell'ambito di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato;

Visto l'articolo 81 del predetto "Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" per il periodo regolatorio 2024-2027 (delibera Arera 617/2023/R/eel e sue successive modifiche e integrazioni) il quale prevede che, a prosecuzione ed evoluzione del meccanismo incentivante di cui all'articolo 11, comma 9, dell'allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, al fine di incentivare il ricorso ai contributi pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali, per il periodo 2024-2027 le imprese distributrici sono incentivate all'ottenimento di contributi pubblici mediante premialità determinate sulla base dei contributi pubblici incassati;

Premesso che, il presente avviso si inserisce nel programma di finanziamento stabilito nel decreto ministeriale n. 386 del 17 novembre 2023 per progetti e attività da attuare nell'ambito dell'iniziativa Mission Innovation e, in particolare, delle missioni Green Powered Future Mission (Gpfm) e Clean Hydrogen Mission (Chm), in coerenza con gli ambiti tecnologici definiti nella proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) e che tale programma si articola in un minimo di 7 moduli come riassunto nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 – Aree strategiche oggetto degli avvisi in attuazione del Dm n. 386 del 17 novembre 2023

Missioni Aree strategiche
Gpfm a) Fonti rinnovabili non programmabili (Frnp) - volto a favorire
l’integrazione di alti livelli di energia solare, eolica, e di altre rinnovabili nel sistema elettrico.
b) Flessibilità ed accumulo energetico - volto ad aumentare la flessibilità del sistema elettrico, anche tramite l’integrazione di sistemi di accumulo di energia al fine di integrare efficacemente alti livelli di Frnp nel mix di generazione mantenendo il sistema elettrico efficiente, sicuro e resiliente.
c) Dati e digitalizzazione di rete - volto a promuovere l’implementazione di soluzioni innovative e piattaforme digitali per il monitoraggio e la gestione delle reti elettriche con alte penetrazioni di Frnp.
Chm d) Idrogeno - volto a promuovere l’aumento delle performance degli impianti di produzione dell’idrogeno verde ed alla definizione di standard tecnologici e di sicurezza.
Progetti trasversali tra Gpfm e Chm e) Elettrolizzatori e reti - dedicato a progetti che mirano a garantire l’installazione ottimale di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rispetto alla disponibilità di Frnp locali, alle connessioni di rete e alle possibilità di stoccaggio e di impiego del vettore idrogeno nei processi industriali.
f)   Bioidrogeno e biocarburanti - volto a promuovere l’impiego di biocarburanti, del vettore idrogeno rinnovabile e del bioidrogeno in un’ottica di integrazione delle reti elettriche, gas e riscaldamento e del settore dei trasporti.
g) Materie prime critiche dedicato a progetti che mirano a garantire una diminuzione nell’impiego di materie prime critiche rispetto alle tecnologie attualmente disponibili, o al recupero delle stesse.

Decreta

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

• Capofila: impresa cui compete la responsabilità del progetto, della sua attuazione e che è il referente ufficiale della compagine per ogni adempimento contrattuale ed amministrativo.

• Coordinatore di progetto: persona fisica (incaricata dal Capofila) che coordina le attività della compagine progettuale, garantendo il raggiungimento tecnico-scientifico degli obiettivi prefissati e dei relativi adempimenti contrattuali e amministrativi.

• Csea: Cassa per i servizi energetici e ambientali

• Dnsh: principio Do No Significant Harm (non arrecare un danno significativo all'ambiente), v. regolamento (Ue) 2020/852.

• Esperti: Esperti valutatori di cui all'articolo 9 del decreto 12 aprile 2024. Nelle more dell'individuazione dei criteri di cui all'articolo 9 del suddetto decreto, si applica quanto previsto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 16 aprile 2018, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 maggio 2019 relativamente alla costituzione dell'elenco di esperti per la valutazione dei progetti di ricerca di sistema del settore elettrico.

• Grandi imprese: imprese che non rientrano nella definizione di Pmi sotto riportata.

• Imprese: "si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica" (allegato I, articolo 1 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

• Key performance indicator (Kpi — indicatori chiave di prestazione): sono i parametri specifici scelti dal proponente, necessari per misurare l'andamento dei processi aziendali rispetto agli obiettivi prefissati.

• Mase: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

• Microimpresa: "all'interno della categoria delle Pmi, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro." (allegato I, articolo 2 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

• Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: "un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati." (articolo 2, comma 83, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

• Piattaforma Bandi MI: piattaforma informatica, gestita da Csea, per la presentazione delle proposte di progetto e per la gestione documentale delle varie fasi dei progetti finanziati.

• Piccola impresa: "all'interno della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro" (allegato I, articolo 2 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

• Piccole e medie imprese (Pmi): "la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro" (allegato I, articolo 2 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

• Ricerca industriale: "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche" (articolo 2, comma 85, regolamento 651/2014).

• Sede operativa: sede dove l'impresa svolge effettivamente l'attività imprenditoriale. Può coincidere con la Sede legale e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di commercio competente.

• Studi di fattibilità: "la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo" (articolo 2, comma 87, regolamento 651/2014).

• Sviluppo sperimentale: "l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi" (articolo 2, comma 86, regolamento 651/2014).

• Trl: Technology Readiness Level (https://data.europa.eu/doi/10.2777/577767), metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente avviso, in attuazione del decreto del Mase (Dm n. 386 del 17 novembre 2023), mira a finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell'ambito delle Missioni "Green Powered Future" (Gpfm) e "Clean Hydrogen" (Chm) di Mission Innovation 2.0. I progetti selezionati dovranno contribuire all'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico, al miglioramento della produzione di idrogeno verde e allo sviluppo di soluzioni innovative per il settore energetico.

2. Il presente avviso si ispira ai seguenti principi e obblighi:

a) principio del "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. "Do No Significant Harm" — Dnsh), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852. Tale principio è teso a dimostrare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging), teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

c) obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;

d) obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ovverosia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del presente programma di finanziamento e di altri programmi nazionali o dell'Unione europea;

e) obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento in attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dm n. 386 del 17 novembre 2023);

f) superamento dei divari territoriali;

g) rispetto della promozione della parità di genere;

h) protezione e valorizzazione dei giovani al fine di garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto e indiretto delle future generazioni.

Articolo 3

Dotazione finanziaria

1. Il presente avviso, rivolto all'area strategica "Materie prime critiche" è dotato di risorse finanziarie totali ammontanti a 21.000.000,00 € (ventuno milioni/00 euro) per progetti che devono rispondere agli obiettivi e criteri tecnici riportati nell'allegato A "Disciplinare tecnico" al presente avviso.

2. Le tematiche per l'area strategica di cui al comma 1 sono:

a) Estrazione mineraria primaria e secondaria;

b) Estrazione da fluidi;

c) Urban mining ed eco-progettazione;

d) Trasformazione (raffinazione).

Articolo 4

Soggetti ammissibili e loro requisiti

1. Può presentare Proposta di progetto un'impresa Capofila di una compagine progettuale, formata da almeno due partner tra Imprese e/o Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, secondo quanto previsto al seguente comma 2. Piccole imprese e microimprese non possono assumere il ruolo di Capofila.

2. Nella Proposta di progetto deve essere individuato il soggetto Capofila al quale tutti i partecipanti alla compagine progettuale devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. Il Capofila deve essere autorizzato a rappresentare in via esclusiva, anche in sede processuale, i partecipanti alla compagine progettuale nei confronti dell'ente finanziatore, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il Capofila è responsabile dell'invio della domanda di contributo e risponde inoltre delle obbligazioni assunte in ordine all'attuazione del progetto anche per conto dei soggetti partner. È ammessa la sottomissione di una sola proposta di progetto per ogni tematica, indicata all'Articolo 3, comma 2, da parte dello stesso Capofila.

3. I rapporti tra i partecipanti alla compagine progettuale, ai fini della realizzazione del progetto, devono essere regolati attraverso accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti prima della stipula dell'Accordo di cui all'articolo 13, comma 2. Tali accordi, sinteticamente ma puntualmente descritti nella proposta di progetto, regolamentano i rapporti tra le parti, in particolare tra il Capofila e gli altri proponenti. Gli Accordi, inoltre, formalizzano gli aspetti relativi alla proprietà e al futuro utilizzo dei risultati del progetto.

4. Gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza non possono presentare Proposte di progetto autonomamente, né assumere il ruolo di Capofila.

5. Il Capofila e ciascuno dei soggetti partecipanti alla compagine progettuale, alla data di presentazione della Proposta di progetto, devono possedere i seguenti requisiti, attestati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000:

a) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Pubblica Amministrazione;

b) avere capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e nei termini previsti, nonché adottare misure adeguate a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria.

E solo in caso di impresa:

c) avere, alla data di presentazione della proposta di progetto, una sede operativa nel territorio dello Stato italiano, laddove si intende come tale una sede con una capacità produttiva pari almeno al 5% del fatturato complessivo dell'impresa;

c) garantire di disporre, alla data di richiesta della prima erogazione del contributo, di una sede operativa nel territorio dello Stato italiano, laddove si intende come tale una sede con una capacità produttiva pari almeno al 5% del fatturato complessivo dell'impresa;

d) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese italiane;

e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del regolamento Ue 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successivamente modificato dal regolamento Ue 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 e non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

g) disporre di almeno un bilancio di esercizio approvato.

Articolo 5

Caratteristiche delle proposte di progetto

1. Ai fini dell'ammissibilità la proposta di progetto:

a) deve essere presentata ai sensi dell'articolo 4;

b) deve rispondere agli obiettivi e criteri tecnici riportati nell'allegato A "Disciplinare tecnico";

c) deve essere riferita a una sola tematica di cui all'allegato A;

d) deve prevedere un Trl di partenza e arrivo conformemente a quanto previsto nell'allegato A;

e) deve indicare il referente per ogni soggetto della compagine, che, nel caso di Capofila, coincide con il coordinatore;

f) deve essere formulato secondo quanto previsto nell'allegato B "Modello per la compilazione della domanda e della Proposta di progetto" e contenere attività dedicate alla comunicazione e disseminazione nel rispetto dei diritti di privativa e ai sensi di quanto previsto nell'allegato A, prevedere la creazione di un sito internet dedicato al progetto da mantenere regolarmente aggiornato e prevedere incontri periodici di disseminazione secondo quanto previsto nell'allegato A;

g) non deve ledere il principio sancito dall'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio Dnsh) contro l'ambiente;

h) in riferimento ai costi esposti per il progetto, non deve ricevere o aver ricevuto il sostegno di altri programmi e strumenti di finanziamento;

i) deve prevedere l'avvio delle attività in un periodo che va dal 1 gennaio 2025 ad un massino di 15 giorni successivi la stipula dell'Accordo di cui all'articolo 13, corrispondente al tempo T0 del cronoprogramma; la data effettiva di avvio delle attività dovrà essere indicata nel medesimo Accordo.

i) deve prevedere l'avvio delle attività successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro 15 giorni dalla stipula dell'Accordo di cui all'articolo 13, corrispondente al tempo T0 del cronoprogramma; la data effettiva di avvio delle attività dovrà essere indicata nel medesimo Accordo.

2. La proposta di progetto deve indicare tutti gli elementi come da Allegato B "Modello per la compilazione della domanda e della Proposta di progetto" ed in particolare:

a) le finalità, gli obiettivi e i risultati previsti, intermedi e finali;

b) lo stato dell'arte e l'innovazione proposta rispetto allo stato dell'arte;

c) il dettaglio delle attività previste e i metodi di lavoro in funzione dei livelli di Trl considerati;

d) le attività che saranno svolte, le relative tipologie e i relativi costi preventivati;

e) le attività che saranno svolte pro-quota da ciascuno dei soggetti partecipanti e i relativi costi preventivati;

f) il contributo richiesto;

g) i cronoprogrammi di attuazione del progetto;

h) i key performance indicator per le seguenti categorie:

• gestionale;

• costo;

• qualità;

• rischio;

• eccellenza tecnico-scientifica (come misura del superamento dello stato dell'arte);

• valorizzazione industriale;

• comunicazione e disseminazione;

• ambientali, sicurezza e salute.

Articolo 6

Aspetti finanziari delle Proposte di progetto

1. Il contributo totale richiesto per le attività relative a ciascuna Proposta di progetto deve essere compreso tra 500 mila euro (cinquecentomila/00 euro) e 5 milioni di euro (cinque milioni/00 euro).

2. Il costo totale delle attività di Ricerca Industriale, come riportato nella Proposta di progetto, non può essere superiore al 70% del costo complessivo.

3. Il costo totale delle attività svolte complessivamente dagli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, se presenti, come riportato nella Proposta di progetto, non può eccedere il 33% del costo totale del progetto.

4. Il costo delle attività di ciascun partecipante alla compagine progettuale, come previsto nella Proposta di progetto, deve essere pari almeno al 10% del costo del progetto.

5. Il costo delle attività del Capofila, come riportato nella Proposta di progetto, deve essere superiore al costo delle attività di ogni singolo Proponente e, comunque, non inferiore al 40% del costo totale del progetto.

6. Per ciascun partecipante alla compagine progettuale, compreso il Capofila, il costo complessivo per l'acquisto di servizi, anche di consulenza, e per attività con contenuto di ricerca e sviluppo, commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche, sia in quanto persone giuridiche, come riportato nella Proposta di progetto, non può eccedere il 20% del costo totale delle attività preventivate per ciascun Proponente. Tale requisito deve essere mantenuto per l'intera durata del progetto.

7. La proposta di progetto deve indicare al massimo uno stato di avanzamento intermedio, non prima dei 12 mesi di attività, oltre al consuntivo finale. Le quote di contributo verranno erogate a seguito della valutazione dello stato di avanzamento intermedio e del consuntivo finale e secondo quanto previsto all'Articolo 14.

Articolo 7

Durata del progetto e proroghe ammissibili

1. Le Proposte di progetto devono riguardare progettualità da completare entro la data del 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe da richiedere secondo i limiti e le modalità riportate al comma 3 del presente articolo.

2. La durata del progetto e delle relative attività deve essere espressamente indicata nella Proposta di progetto.

3. Può essere richiesta una proroga di un massimo di 24 mesi rispetto alla durata prevista di completamento del progetto. La richiesta sarà ritenuta ammissibile qualora concorrano i seguenti requisiti:

a. la richiesta deve essere presentata ai sensi di quanto previsto nell'allegato F "Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto";

b. la richiesta deve essere presentata almeno 5 mesi prima della data di fine progetto;

c. il costo totale delle linee di attività concluse alla data di presentazione della richiesta di proroga è pari al 30% del costo totale del progetto e siano stati conseguiti i relativi key performance indicator. Sarà quindi necessario presentare, contestualmente alla richiesta di proroga, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000 che attesti tale requisito. Il periodo di eleggibilità dei costi delle Linee di attività concluse e oggetto della dichiarazione sarà di conseguenza compreso al massimo tra la data di avvio delle attività del progetto e la data di presentazione della richiesta di proroga.

Articolo 8

Costi ammissibili

1. Sono ammessi i seguenti costi:

a) i costi di personale dipendente del beneficiario o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero per soggetti titolari di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio, nella misura in cui siano impiegati nelle attività di ricerca del progetto;

b) i costi per strumenti, attrezzature, software specifico, intesi come costi funzionali per la realizzazione di prototipi, dimostratori e impianti pilota, gli strumenti e le attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se i prototipi, dimostratori, piloti, gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto; sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) i costi di esercizio di prototipi, dimostratori e impianti pilota per la durata della sperimentazione, intesi come i costi dei materiali di consumo specifico, delle forniture, delle utenze e dei consumi energetici associati alla conduzione dell'attività sperimentale. Nei costi di esercizio sono incluse anche i costi relativi all'open science, ad attività di comunicazione e disseminazione e i costi di viaggio e trasferta strettamente legate al perseguimento degli obiettivi di progetto;

d) i costi relativi ad attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto persone giuridiche, i costi di acquisizione di competenze tecniche e di brevetti da fonti esterne, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, nel rispetto della normativa vigente in materia. Tali costi dovranno essere preventivati e rendicontati.

e) i costi generali supplementari (costi indiretti) derivanti dal progetto, calcolate nella misura forfettaria del 25% della somma dei costi di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

2. I costi, per essere considerati ammissibili, dovranno riferirsi ad attività avviate successivamente alla data del 1° gennaio 2025 e al periodo di eleggibilità ai sensi di quanto nell' allegato E "Criteri e modalità di determinazione delle spese ammissibili, della predisposizione del preventivo e della rendicontazione dei costi".

2. I costi, per essere considerati ammissibili, dovranno riferirsi ad attività avviate successivamente alla data di presentazione di contributo e al periodo di eleggibilità ai sensi di quanto nell'allegato E "Criteri e modalità di determinazione delle spese ammissibili, della predisposizione del preventivo e della rendicontazione dei costi".

3. I costi relativi all'Iva non sono ammissibili ove recuperabili da parte dei soggetti che rendicontano e devono essere puntualmente individuati e tracciati nei relativi sistemi informativi gestionali.

Articolo 9

Intensità del contributo

1. I contributi concessi sono soggetti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti di Stato, conformemente al regolamento (Ue) 2014/651 della Commissione e sue successive modifiche e, in particolare, all'Articolo 25 — Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo dello stesso regolamento. I progetti finanziati dovranno rispettare le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), articolo 107 e 108, per garantire la compatibilità con il mercato interno.

2. L'intensità del contributo per ciascun beneficiario, fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi, non supera:

a) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale (RI);

b) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale (SS);

c) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità (SF).

3. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al comma precedente può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b) di 15 punti percentuali purché ricorrano le seguenti condizioni:

• il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengano almeno il 10% dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

• i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, fatto salvo i diritti di privativa.

b) di 15 punti percentuali purché ricorra una delle seguenti condizioni:

• il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengano almeno il 10% dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

• i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, fatto salvo i diritti di privativa.

4. La collaborazione effettiva da considerarsi ai fini della maggiorazione è solo quella tra soggetti della compagine.

5. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

6. In conformità alla Disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione europea 2022/C 414/01), le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni, ove ricorrano le condizioni, non si applicano per gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Pertanto, a questi ultimi è riconosciuta un'intensità di aiuto pari al 100% dei costi ammissibili. Gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza sono comunque tenuti a specificare quali attività sono da loro svolte e la rispettiva classificazione, ai sensi di quanto previsto nell'Allegato B dell'Avviso.

7. Nel caso in cui un Organismo di ricerca partecipi ad una compagine progettuale, deve essere garantito che non sussistano aiuti di Stato indiretti alle imprese, ai sensi del paragrafo 2.2.2. della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01).

8. Non è consentito il cumulo del contributo richiesto e/o concesso in relazione ai progetti di cui al presente avviso con altre Agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo de minimis, per le stesse iniziative e/o aventi per oggetto gli stessi costi.

9. Qualora ricorrano le condizioni sopra esplicitate, le intensità massime di aiuto applicabili alle diverse categorie di beneficiari sono riassunte nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 – Tabella di sintesi delle intensità massime di aiuto

Soggetti beneficiari Ricerca industriale Sviluppo sperimentale Studi di fattibilità
Grandi imprese 65% 40% 50%
Medie imprese 75% 50% 60%
Piccole e Microimprese 80% 60% 70%
Organismi di ricerca 100% 100% 100%

Articolo 10

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, corredata dalla proposta di progetto e completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata dal Capofila attraverso la piattaforma informatica dedicata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 18 marzo 2025. Le modalità per l'accesso e l'utilizzo del piattaforma bandi MI saranno pubblicate sui siti: Bandi di gara e contratti — Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (https://www.mase.gov.it/pagina/bandi-di-gara-e-contratti) e Mission Innovation – Csea (https://www.csea.it/mission-innovation/) entro il 07 gennaio 2025.

1. La domanda di contributo, corredata dalla proposta di progetto e completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata dal Capofila attraverso la piattaforma informatica dedicata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 28 marzo 2025. Le modalità per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma bandi MI saranno pubblicate sui siti: Bandi di gara e contratti – Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (https://www.mase.gov.it/pagina/bandi-di-gara-econtratti) e Mission Innovation — Csea (https://www.csea.it/mission-innovation/) entro il 7 gennaio 2025.

2. Al fine della presentazione della domanda di contributo, i soggetti proponenti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare, pena l'inammissibilità, secondo le modalità ed i termini indicati ai successivi commi, la documentazione, completa di tutti gli allegati, in conformità ai modelli acclusi al presente avviso specifico.

3. Il Capofila e ogni soggetto che compone la compagine progettuale, dichiara quanto previsto dall'allegato C "Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà" e firma digitalmente la proposta di progetto.

4. Il Capofila trasmette la domanda di contributo, comprensiva di tutti gli allegati, tramite la piattaforma Bandi MI.

Articolo 11

Valutazione delle Proposte di progetto e criteri di valutazione

1. La valutazione avviene in due fasi:

a. "Fase Preliminare" per la verifica della conformità formale delle proposte con i requisiti previsti dall'avviso (regolarità formale, completezza documentale della domanda e rispetto delle modalità di presentazione; ammissibilità del soggetto proponente; rispetto dei termini per la presentazione e della procedura prevista; corretta compilazione delle sezioni previste nell'allegato B "Modello per la compilazione della domanda e della Proposta di progetto"). La Csea trasmette l'esito delle verifiche al Mase, che approva la lista delle proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione successiva (lettera b), comunicando l'esclusione dalla procedura concorsuale al Capofila delle proposte che non superano la fase preliminare. In caso in cui la proposta non sia conforme a quanto previsto all'allegato B o non risulti completa ai sensi di quanto disposto dall'Avviso, non sarà possibile comunque procedere con la successiva fase di valutazione tecnico-economica;

b. "Fase tecnico-economica": le proposte ammesse alla presente fase sono sottoposte ad una valutazione tecnico-economica secondo la procedura e i criteri riportati nel presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Dm 386/2023, per le attività di gestione, verifica amministrativa e verifica tecnico-economica il Mase si avvale del supporto Csea.

3. I criteri per la valutazione della fase tecnico-economica, di cui al comma 1, lettera b), sono i seguenti:

a) Innovazione tecnologica: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrano:

• un effettivo miglioramento scientifico/tecnologico/organizzativo e/o metodologico rispetto allo stato dell'arte;

• risultati chiaramente definiti e misurabili (nuovi prodotti/servizi/processi, design o organizzazione);

• un significativo incremento di conoscenza per i partner coinvolti;

• un elevato grado di purezza dei materiali ottenuti come prodotti finali

• il recupero combinato di elementi diversi (non solo Mpc) attraverso processi a costi ridotti

• la possibilità di rigenerazione e riciclo dei reagenti chimici e dei solventi impiegati nei processi

• la brevettabilità delle soluzioni proposte

b) Potenziale di valorizzazione industriale del progetto: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrino:

• la copertura di una domanda di mercato dimostrata sulla base di elementi fattuali rilevanti e precisi;

• l'approccio di filiera, attraverso la sinergia tra diversi attori dei processi considerati;

• la simbiosi industriale e collaborazione intersettoriale;

• la modularità e scalabilità delle soluzioni proposte;

• l'identificazione dei mercati potenziali (con segmenti e dimensioni);

• l'esistenza di una posizione competitiva chiara (nazionale/internazionale, illustrando concorrenti diretti e indiretti, tecnologie sostitutive) e il potenziale di mercato dei materiali ottenuti come prodotti finali.

c) Qualità tecnico-scientifica del Capofila e della compagine progettuale: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrino:

• L'adeguatezza ed esperienza tecnico-scientifica e manageriale dei Proponenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto

• L'esperienza pregressa dei proponenti in precedenti progetti innovativi e trasferimento tecnologico;

• La complementarità tra i partner e la capacità di portare a termine con successo il progetto;

• La completezza del consorzio: rappresentatività degli attori del settore;

• L'autentica leadership industriale attraverso il coinvolgimento degli operatori industriali;

• L'equilibrio delle risorse impegnate tra imprese e organizzazioni di ricerca.

• L'organizzazione della governance e della gestione operativa del progetto (controllo dell'utilizzo dei budget, monitoraggio e tutela dei risultati ecc.).

d) Qualità della proposta: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrano:

• La struttura, chiarezza e leggibilità del documento di proposta;

• La pertinenza dei Pacchetti di Lavoro (workpackage), delle Linee di attività (task), della pianificazione e dell'analisi dei rischi;

• Il contributo a più di uno dei risultati attesi dal disciplinare;

• L'identificazione dei fattori chiave di successo;

• Un'efficace piano di attività per la comunicazione e la diffusione dei risultati nel rispetto dei diritti di privativa

• La fattibilità del progetto nei tempi previsti;

• La congruità del budget e la corrispondenza tra obiettivi e risorse (congruità dei costi, la fattibilità economica e la capacità di attrarre ulteriori investimenti);

• La solidità del piano finanziario, con particolare attenzione alla capacità del proponente di garantire il cofinanziamento.

e) Coerenza con gli obiettivi di Mission Innovation: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrano:

• l'allineamento con una o più priorità strategiche dei "pillar" delle Mission avviate nella seconda fase di Mission Innovation.

f) Impatti del progetto e sinergie: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrano:

• i benefici ambientali e di sviluppo sostenibile: capacità del progetto di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, migliorare l'efficienza energetica e promuovere la sostenibilità ambientale; la dimostrazione dei benefici ottenibili dalla proposta attraverso analisi Lca;

• la possibilità che i risultati della proposta possano portare alla bonifica di siti minerari e/o industriali;

• l'integrazione del progetto nella strategia di ciascun partner industriale con benefici reali per ciascuna azienda partner;

• la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, minimizzando le risorse pubbliche impiegate per posto di lavoro creato;

• il contributo previsto allo sviluppo economico (ricadute su altri attori della catena del valore);

• l'equilibrio tra il potenziale atteso e i rischi del progetto e del percorso di follow-up;

• le sinergie con altri progetti (attuali o futuri) finanziati da fondi pubblici a livello regionale, nazionale o europeo;

• impatti positivi significativi sulla sicurezza, sulla salute, sull'ambiente e a livello sociale.

4. Ogni proposta di progetto riceverà un punteggio massimo di 100 punti, distribuiti come specificato in Tabella 3. Per ciascun criterio è specificata la soglia minima che determina l'ammissibilità della proposta.

Tabella 3 – Criteri di valutazione

5. Alle proposte giudicate ammissibili, sulla base dei punteggi riconosciuti al comma precedente, è attribuito un punteggio aggiuntivo sino ad un massimo di 4 punti e fermo restando il punteggio massimo previsto dal comma 4, in presenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

a. Coordinatore di progetto di genere femminile (2 punti);

b. Coordinatore di progetto di età inferiore ai 35 anni (2 punti) alla data di trasmissione della domanda di contributo.

6. Per le valutazioni della fase tecnico-economica di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, Csea si avvale degli Esperti.

7. Entro 45 giorni dall'avvio delle valutazioni di cui al comma precedente, coincidente con la data di incarico conferito agli esperti da parte di Csea, salvo casi di proroga motivati da necessità procedurali, gli Esperti, coordinati da Csea, valutano tutti gli elementi al fine di predisporre la graduatoria finale. Csea e gli Esperti garantiscono trasparenza e imparzialità nel processo di valutazione.

8. La Csea, sulla base delle valutazioni degli Esperti, predispone la graduatoria e la trasmette al Mase, indicando le Proposte di progetto da ammettere e quelle da escludere dal contributo.

9. I progetti con punteggi superiori al minimo per ognuno dei criteri di valutazione, di cui al comma 4, e una soglia minima complessiva di 60 punti saranno considerati ammissibili, in base alla disponibilità delle risorse.

10. In caso di parità di punteggio tra due o più progetti, la precedenza sarà data al progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nel criterio "Innovazione tecnologica" e, in caso questo comporti ancora la parità tra uno o più progetti, la precedenza sarà data alla proposta che presenta un punteggio aggiuntivo totale, di cui al comma 5, più elevato, infine, in caso di parità considerando anche questo criterio, la priorità sarà data alle proposte presentate cronologicamente prima, in base all'ordine di invio della domanda sulla piattaforma Bandi MI.

11. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito ufficiale del Mase entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni e nella Gazzetta ufficiale.

12. Il Mase comunica al Capofila di ciascun Progetto ammesso al finanziamento l'importo del Contributo e trasmette al medesimo la valutazione redatta dagli Esperti ai fini dell'inserimento in graduatoria. Entro 10 gg dal ricevimento della comunicazione, il Capofila comunica al Mase l'accettazione dell'importo concesso, pena l'esclusione dalla graduatoria.

13. Nel caso in cui la dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 non sia sufficiente a coprire il costo complessivo dell'ultimo progetto per il quale sussistono le disponibilità finanziarie, potrà essere erogato un contributo parziale fatta salva la facoltà di rinuncia da parte del Capofila secondo i termini indicati al comma 12. In caso di rinuncia, il Mase può procedere allo scorrimento della graduatoria entro 20 giorni.

14. Trascorso il termine di 90 giorni dalla pubblicazione, le graduatorie decadono e non è più consentita la stipula degli Accordi.

15. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della graduatoria o a seguito di rinuncia, revoca o riduzione del finanziamento, risultino risorse residue non assegnate, si potrà procedere, con decreto ministeriale, alla riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre aree strategiche.

Articolo 12

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il beneficiario del contributo, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, è obbligato a:

a) dare piena esecuzione al progetto e completare la realizzazione delle attività di progetto entro la data indicata nell'Articolo 7, rispettando la tempistica prevista dal cronoprogramma;

b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (Ue) 2021/241 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto ammesso al finanziamento, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (Ue) 1303/2013

d) presentare la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti;

e) comunicare ogni variazione che possa cambiare lo stato dei fatti che permette l'accesso al finanziamento o dalla quale possa dipendere il calcolo del contributo (ad esempio: passaggio da piccola a media impresa, etc.);

f) assicurare una adeguata diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attuazione dei progetti, compatibilmente con i diritti di privativa;

g) prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli, fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili e consentendo l'accesso ai locali dove sono ubicati e operativi i beni acquistati, nonché dove sono detenute le scritture contabili;

h) garantire una tempestiva diretta informazione sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni progettuali;

i) dichiarare se gli investimenti di cui al progetto in attuazione sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis con costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato consentito dalla disciplina europea di riferimento nonché fornire ogni informazione rilevante ai fini del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;

i) dichiarare che gli investimenti di cui al progetto in attuazione non sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis con costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti;

j) dichiarare se gli investimenti di cui al progetto sono oggetto di altri incentivi che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, con costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intero costo ammissibile;

j) dichiarare che gli investimenti di cui al progetto non sono oggetto di altri incentivi che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato;

k) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, al ricorrere dei presupposti di legge e relativamente alle operazioni dal medesimo poste in essere;

l) reperire le risorse economiche necessarie per finanziare la parte dei costi di realizzazione del progetto, eventualmente non coperta dal contributo concesso, senza il ricorso ad aiuti di Stato o, in tal caso, nel rispetto della pertinente normativa in materia di cumulo.

l) reperire le risorse economiche necessarie per finanziare la parte dei costi di realizzazione del progetto, eventualmente non coperta dal contributo concesso, senza il ricorso ad aiuti di Stato.

Articolo 13

Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati

1. Per le Proposte di progetto ammesse in graduatoria per le quali sia stata accettata la richiesta di contributo, il Mase predispone il relativo Accordo.

2. L'Accordo, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso al Capofila per la successiva formale accettazione mediante sottoscrizione.

3. L'Accordo regola i rapporti per tutti gli aspetti inerenti all'esecuzione del progetto, le verifiche, i controlli e l'erogazione del Contributo.

4. Nell'Accordo dovrà essere indicata la data di avvio delle attività, corrispondente alla data di inizio del periodo di eleggibilità delle spese, in coerenza con quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera i).

5. Nell'Accordo deve essere indicato il conto corrente dedicato anche ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. L'Accordo, firmato dalle parti e comprensivo degli allegati, deve essere opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e trasmesso alla Csea per i seguiti di competenza.

Articolo 14

Erogazione dei contributi e valutazione tecnico-economica in itinere

1. Il Contributo è liquidato al Capofila in relazione allo Stato di avanzamento del progetto.

2. La prima quota di Contributo, liquidata a titolo di acconto, può essere richiesta nel limite massimo del 30% dell'intero ammontare, come ammesso in graduatoria e deve essere assistita da idonea garanzia, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Al momento della stipula dell'Accordo, il Capofila può richiedere la quota del contributo a titolo di anticipo, di cui al comma precedente, presentando contestualmente una garanzia autonoma a prima richiesta, a titolo di cauzione definitiva, pari all'anticipo erogato, che verrà restituita al momento dell'erogazione della quota di contribuzione a saldo. La cauzione può essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, della durata pari a 24 mesi oltre la durata del progetto (ivi incluse eventuali proroghe), e può essere prestata solo da:

a) istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Dlgs n. 385/93 e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la relativa attività;

b) primarie imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la relativa attività;

c) intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del Dlgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. Nella garanzia di cui al comma precedente, che verrà restituita al momento dell'erogazione del saldo, il fideiussore si impegna a pagare a prima richiesta e rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, impegnandosi, altresì, a garantire l'operatività della polizza o fideiussione nel termine di 15 giorni lavorativi dalla semplice richiesta scritta del Mase. Non è consentito svincolare progressivamente le quote di cauzione. Il testo della garanzia dovrà essere conforme all'Allegato D "Modello garanzia autonoma a prima richiesta". Resta inteso che la garanzia autonoma a prima richiesta dovrà essere in ogni caso emessa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Avviso e dall'Accordo e che anche il Capofila è responsabile dell'operatività della garanzia per tutta la durata del progetto, fino all'erogazione della quota di contribuzione a saldo, pena quanto previsto all'Articolo 16, comma 3. La garanzia deve essere efficace a far data dalla firma dell'Accordo.

5. Le successive quote di Contributo possono essere richieste in relazione allo Stato di avanzamento del progetto, dietro presentazione di Relazioni — intermedie o finali — inerenti le attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti. Le Relazioni e la rendicontazione, predisposte secondo le modalità descritte nell'allegato E "Criteri e modalità di determinazione delle spese ammissibili, della predisposizione del preventivo e della rendicontazione dei costi" e secondo i format che saranno disponibili sul portale informatico, devono essere inviate tramite la piattaforma Bandi MI non prima di 12 mesi dalla data di inizio del progetto. I format per la predisposizione dei documenti di rendicontazione saranno disponibili sul medesimo portale informatico.

6. Il progetto può prevedere al massimo uno stato di avanzamento intermedio, oltre al consuntivo finale.

7. Lo Stato di avanzamento del progetto, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità dei costi documentati sono verificati e valutati dalla Csea, sulla base di quanto disposto nell'Allegato E " Criteri e modalità di determinazione delle spese ammissibili, della predisposizione del preventivo e della rendicontazione dei costi".

8. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di indicazione del Cup su tutti i documenti probatori dei costi effettivamente sostenute per il progetto ed esposte a rendiconto.

9. Per la valutazione dello stato di avanzamento intermedio e del consuntivo finale, la Csea si avvale degli Esperti e può disporre verifiche e accertamenti tecnico-amministrativi, anche in loco, presso i luoghi di svolgimento del progetto.

10. La Csea trasmette le valutazioni di cui al comma precedente al Mase.

11. Il Mase approva le valutazioni e dispone i trasferimenti delle risorse in favore del beneficiario al positivo esito delle verifiche di cui ai precedenti commi e degli eventuali controlli specifici previsti dalle regole di gestione dei fondi utilizzati. In caso di riscontro negativo, il Mase assume le conseguenti determinazioni.

12. L'erogazione finale non può essere inferiore al 20% del contributo totale ed è disposta a conclusione del progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo maturato in relazione ai costi ammissibili, è disposto il recupero della differenza.

13. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il Ministero adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:

a. il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del Rd 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il Mur o altra Amministrazione;

b. la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del Dl 14 marzo 2005, n. 35 convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80. 14. Ove il Mase ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

15. La Csea, anche su segnalazione del Mase, può disporre, in ogni momento, accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sui costi sostenuti e sulla sussistenza di motivi di risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi concessi.

16. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti, la Csea può richiedere al Capofila una relazione sullo Stato di avanzamento del progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del progetto. La Csea ne riferisce l'esito al Mase.

Articolo 15

Varianti in corso di progetto

1. Il Capofila può presentare tramite la piattaforma Bandi MI richiesta di varianti del progetto secondo quanto previsto nell'allegato F "Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto", esplicitando le motivazioni e comunque solo se esse non alterano gli obiettivi finali del progetto e se non inficiano l'efficace svolgimento delle attività di ricerca.

2. Le richieste di autorizzazione alla variazione potranno essere presentate non oltre 90 giorni prima della data prevista di conclusione del progetto e comunque in tempi congrui per la preventiva approvazione, salvo quanto previsto dall'allegato F. Prima di procedere alla variazione il beneficiario dovrà aspettare la comunicazione dell'esito dell'istruttoria.

Articolo 16

Cause e modalità di esclusione e revoca

1. Costituiscono motivi di esclusione delle Proposte di progetto dalla "fase preliminare" della valutazione (come definita all'articolo 11, comma 1, lettera a):

a) il mancato possesso dei requisiti indicati all'articolo 4;

b) il mancato rispetto delle caratteristiche indicate all'articolo 5;

c) il mancato rispetto degli aspetti finanziari indicati all'articolo 6;

d) il mancato rispetto o la mancata indicazione della data di fine progetto secondo quanto riportato all'articolo 7, commi 1 e 2;

e) il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande indicati

nell'articolo 10;

f) la presentazione di dati falsi o incompleti;

g) il mancato rispetto delle normative europee e nazionali in materia di aiuti di Stato e di sostenibilità ambientale.

2. Costituiscono motivi di esclusione delle Proposte di progetto dalla "fase tecnico-scientifica" della valutazione (come definita all'articolo 11, comma 1, lettera b):

a) la perdita dei requisiti di cui all' all'articolo 4;

b) il mancato raggiungimento del punteggio minimo come definito all'articolo 11, comma 4;

c) le non conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 e 4 articolo 143.

d) Il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 12 articolo 14 articolo 143.

2. Costituiscono motivi di esclusione delle Proposte di progetto dalla "fase tecnico-scientifica" della valutazione (come definita all'articolo 11, comma 1, lettera b):

a) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) il mancato raggiungimento del punteggio minimo come definito all'articolo 11, comma 4;

c) le non conformità a quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4;

d) Il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 12.

3. Costituiscono motivi di revoca del contributo:

a) la perdita dei requisiti di cui all'all'articolo 4;

b) il mancato rispetto degli aspetti finanziari di cui all'articolo 6;

c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12;

d) il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, opportunamente giustificati, o per riscontrata obiettiva impossibilità di ottenere i risultati attesi;

e) l'utilizzo scorretto delle risorse finanziarie;

f) la presentazione di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al Capofila o ai beneficiari.

g) il mancato rispetto dell'articolo 9, comma 8;

h) l'interruzione del programma di sviluppo del progetto;

i) la mancata trasmissione della documentazione finale (rapporti tecnici e rendicontazione dei costi) entro 6 mesi dalla data prevista per il termine del progetto

j) le false dichiarazioni inerenti la documentazione fornita e i requisiti soggettivi e oggettivi di tipo tecnico-scientifico, economico e societario;

k) le irregolarità gravi che incidano sulla possibilità di prosecuzione del progetto;

l) le violazioni o le non conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 e 4 articolo 143.

l) le violazioni o le non conformità a quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4.

4. L‘esclusione e la revoca del contributo è disposta dal Mase con decreto direttoriale nelle modalità previste dall'Accordo di cui all'articolo 13.

Articolo 17

Tutela della privacy

1. In attuazione del regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation — Gdpr) e nel rispetto del Dlgs n. 196/2003, così come novellato dal Dlgs 101/2018, i soggetti proponenti sono tenuti, in fase di compilazione della domanda di finanziamento, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali i soggetti proponenti sono tenuti, in fase di compilazione della domanda di finanziamento, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito del Mase www.mase.gov.it. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura e dello svolgimento delle attività di audit è il Mase, il quale assicurerà che tali dati saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241.

2. La Csea sarà nominata responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al precedente comma.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Il presente avviso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e sul sito ufficiale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Eventuali comunicazioni, aggiornamenti o modifiche relative al presente avviso saranno pubblicati sul sito del Mase. I soggetti proponenti sono tenuti a consultare regolarmente il sito per rimanere informati sulle eventuali variazioni.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle normative comunitarie e nazionali vigenti.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si impegna a garantire la massima trasparenza nelle procedure di selezione e finanziamento, rendendo disponibili al pubblico le informazioni relative alle proposte finanziate e ai risultati ottenuti.

5. Informazioni e chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica che sarà reso noto sul sito del Mase.

6. Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo Pec: pif@pec.mase.gov.it.

Allegato A

Disciplinare tecnico

Disciplinare tecnico

Formato: .pdf - Dimensioni: 255 KB


Disciplinare tecnico

Formato: .pdf - Dimensioni: 260 KB


Allegato B1

Modello per la compilazione della domanda e della proposta di progetto

Allegato B2

Schede economiche per la proposta di progetto

Schede economiche per la proposta di progetto

Formato: .xls - Dimensioni: 37 KB


Allegato C

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Formato: .pdf - Dimensioni: 193 KB


Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Formato: .pdf - Dimensioni: 154 KB


Allegato D

Modello garanzia autonoma a prima richiesta

Modello garanzia autonoma a prima richiesta

Formato: .pdf - Dimensioni: 180 KB


Allegato E

Criteri e modalità di determinazione delle spese ammissibili, della predisposizione del preventivo e della rendicontazione dei costi

Allegato F

Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto