Sentenza Consiglio di Stato 7 gennaio 2025, n. 68
Territorio - Energia - Tutela degli Habitat - Autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ex articolo 12, Dlgs 387/2003 - Progetto di impianto eolico da realizzarsi in "fascia di rispetto" di un Sito di importanza comunitaria individuato ai sensi della normativa sulla tutela degli Habitat di cui alla direttiva 92/43/Cee e al Dpr 8 settembre 1997, n. 357 - Norme regionali - Lr Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 - Affidamento alla Giunta regionale di definizione delle forme di tutela dei Siti di importanza comunitaria - Introduzione di misure di tutela più severe in un determinato Sic - Legittimità - Sussistenza - Rigetto della domanda di realizzazione di un parco eolico perché situato in "fascia di rispetto" del Sic maggiormente tutelato dalla Regione - Legittimità - Sussistenza
La Regione può decidere di tutelare maggiormente l'Habitat di un Sito di importanza comunitaria rispetto a quanto previsto dalla disciplina generale, vietando di realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
A sostenerlo il Consiglio di Stato, nella sentenza 7 gennaio 2025, n. 68. Una impresa si era vista negare l'autorizzazione a realizzare - ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003 – un insieme di impianti eolici di produzione di energia. Gli impianti si trovavano in una "fascia di rispetto" (distanza di sicurezza) da un Sito di importanza comunitaria individuato dalla Regione ai sensi della normativa europea e nazionale (direttiva europea 92/43/Cee e decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).
La Regione in questione (il Piemonte) con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 ha affidato alla Giunta regionale l'individuazione di misure di tutela relative ai Siti di importanza comunitaria (cd. "Sic"). Nell'esercizio di tale potere la Giunta ha stabilito per un particolare Sic misure più severe di quelle previste dal quadro regolatorio, vietando la realizzazione di impianti eolici nello spazio di confine con il Sito protetto, a tutela del passaggio degli uccelli.
Una decisione legittima e non irragionevole, secondo i Giudici. E in linea anche con le Linee guida nazionali sulle aree non idonee per gli impianti di produzione di energia rinnovabile (Dm 10 settembre 2010). Tale decreto infatti prevede che le Regioni possono dichiarare non idonee non solo le aree Sic ma anche quelle "che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette)". (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 7 gennaio 2025, n. 68
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