Decreto direttoriale MinAmbiente 27 marzo 2025, n. 122
Proroga di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi per realizzare impianti a fonti rinnovabili al servizio di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) o di sistemi di autoconsumo collettivo nei Comuni sotto i 5.000 abitanti - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto direttoriale 27 marzo 2025, n. 122
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 28 marzo 2025 - Comunicato pubblicato in Guri 7 aprile 2025 n. 81)
Il Direttore generale
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue, 2007) — versione consolidata (Gu 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;
Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;
Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (d'ora in avanti Pnrr) approvato con Decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista, in particolare, la decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia al fine, tra l'altro, di formalizzare gli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr ai sensi dell'articolo 21 del richiamato regolamento (Ue) 2021/241;
Visto l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'Investimento M2C2 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo";
Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do No Significant Harm") e la comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01, come modificata dalla comunicazione della Commissione Ue C/2023/111, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
Visto il regolamento delegato (Ue) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Tue, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al regolamento (Ue) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
Visto il regolamento (Ue, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);
Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2024/2509 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (Ue) 2021/241;
Visto l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.2, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 2,2 miliardi di euro;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)";
Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
Visto il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il Pnrr presso il Mase, recante adozione dello strumento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure Pnrr di competenza" e della relativa manualistica allegata;
Viste, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al predetto documento;
Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti Cup che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visti i Rr.Dd. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, recanti Regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che ha disposto il Riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", per quanto dispone in materia di indirizzo politico amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali.
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
Vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 ed in particolare l'articolo 42 bis;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020 recante "Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020".
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha definito la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la creazione di nuovi organismi e uffici e l'individuazione di sedi di raccordo tra livello centrale e territoriale, al fine di assicurare il coordinamento necessario per l'attuazione degli investimenti a livello locale;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con il quale sono state introdotte norme per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del piano;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (decreto Pnrr), convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con il quale sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del Pnrr, in vista della scadenza, al 31 dicembre 2021, dei 51 traguardi e obiettivi che condizionavano l'erogazione delle prime rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione europea;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (decreto Pnrr 2), convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (decreto Pnrr 3), convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
Visti, in particolare, gli articoli 5 e 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, che disciplinano rispettivamente le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione e la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia;
Visto altresì l'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo", siano definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di Fer, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia e che con il medesimo decreto siano definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo;
Visti, inoltre, i seguenti articoli del predetto decreto legislativo n. 199 del 2021:
a) articolo 30 che disciplina gli autoconsumatori di energia rinnovabile stabilendo le condizioni e le modalità con le quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile, nonché le modalità e le condizioni per divenire autoconsumatori collettivi;
b) articolo 31 che definisce le comunità energetiche rinnovabili stabilendo le condizioni e le modalità al ricorrere delle quali i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili
c) articolo 32 che definisce le modalità di interazione con il sistema elettrico delle configurazioni di autoconsumo e in particolare il comma 3 che stabilisce che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito Arera) adotti i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del Capo I, titolo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021;
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2023, prot. n. 10347, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze invitava il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a voler attuare l'Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in luogo della concessione di finanziamenti a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, allo scopo di consentire il raggiungimento dei milestone e target associati;
Considerato che, in esito al richiamato processo di riprogrammazione del Pnrr, con la menzionata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 modificativa della decisione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, le descrizioni dell'Investimento 1.2 e dei relativi milestone e target sono state modificate prevedendo la concessione di sovvenzioni in luogo di prestiti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili come specifica modalità di finanziamento degli interventi da sostenere;
Vista la deliberazione Arera 727/2022/R/Eel del 27 dicembre 2022 recante "Definizione, ai sensi del Dlgs 199/2021 e del Dlgs 210/2021, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso", così come integrata e modificata dalla deliberazione 15/2024/R/Eel;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 4 che modifica la denominazione di "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";
Vista la direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, approvata con decreto ministeriale 2 febbraio 2023, n. 53 ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2023 al n. 410;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 228 del 23 settembre 2021 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e 22 giugno 2022, n. 109, recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;
Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 286 del 7 dicembre 2023 recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128";
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021, per come risultante dalle modifiche testé citate, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (Diag), di Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss) e di Dipartimento energia (Die);
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021 e ss.mm.ii., il Dipartimento energia (Die) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (Fta);
b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (Mie);
c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (Dee);
d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (Pif);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;
Visto il Dpcm del 31 maggio 2024 ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 28 giugno 2024 al n. 2406, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ing. Stefania Crotta, Direttore generale della Direzione programmi e incentivi finanziari;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il Pnrr presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, registrato alla Corte dei conti in data 22/12/2021 n. 3164;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" pubblicata su G.u., Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023 — Suppl. Ordinario n. 40;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026" pubblicato su Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023;
Visto l'articolo 1 del Dm n. 22 del 16 gennaio 2024 recante "Assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle risorse economico finanziarie stanziate sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2024";
Vista, in particolare, la decisione della Commissione europea C (2023) 8086 final del 22 novembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha ritenuto la misura di aiuto "SA.106777 (2023/N) – Italy – RRF — Support for the development of Renewable Energy Communities" compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, che disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le Comunità energetiche e l'autoconsumo" del Pnrr, registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024 con il numero 80 (di seguito, per brevità, Dm) pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 23 gennaio 2024 ed entrato in vigore in data 24 gennaio 2024;
Viste le Regole operative trasmesse dal Gse Spa in data 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 11 del Dm, acquisite con prot. Mase n. 34597, pubblicate con decreto del Capo Dipartimento energia del 23 febbraio 2024, n. 22 e successivamente aggiornate con decreto dipartimentale n. 170 del 22 aprile 2024;
Vista la nota prot. Mase n. 35385 del 23 febbraio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr e la conferma della relativa disponibilità finanziaria con riferimento allo schema delle predette Regole operative;
Visto il decreto del Ministro 15 marzo 2024, n. 106, di approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, previsti dal Dm 7 dicembre 2023, n. 414, trasmesso alla Corte dei conti per il visto di competenza con nota n. prot. 52693 del 19 marzo 2024;
Visto il Decreto del Capo Dipartimento energia del 5 aprile 2024 n. 141, con cui è stato pubblicato l'"Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr — Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"
Visto che in data 8 aprile 2024, ovvero entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione delle Regole operative, è stato aperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi;
Considerato, in termini prospettici, l'attuale livello di raggiungimento del succitato target M2C2-47 in base alle istanze presentate per l'accesso ai contributi di cui al Titolo III del decreto 7 dicembre 2023, ovvero il mancato esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'imminente chiusura dello sportello di cui all'articolo 8, comma 2 del predetto decreto;
Considerata la necessità, al fine garantire il raggiungimento del target M2C2-47, di dover prorogare la chiusura del già menzionato sportello e definire iniziative di potenziamento della misura, attivando altresì le opportune interlocuzioni con la Commissione europea;
Ritenuto pertanto opportuno procedere, in via prioritaria, all'adozione di un provvedimento di proroga del termine di chiusura del sopracitato sportello, rimettendo agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea l'adozione di un ulteriore atto di potenziamento della misura in questione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 febbraio 2025, n. 59 di proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso ai contributi della misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) e, in particolare, l'articolo unico, che al comma 1 dispone: "il termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 è prorogato al 30 novembre 2025";
Vista la nota prot. Mase n. 36739 del 26 febbraio 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale, con riferimento al decreto del Ministro del 28 febbraio 2025 n. 59, è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr.
Decreta
Articolo unico
1. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste indicato nella Sezione 10 dell'Avviso pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo" pubblicato con decreto del Capo Dipartimento energia del 5 aprile 2024 n. 141 è prorogato al 30 novembre 2025 ore 18:00, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 febbraio 2025, n. 59.
2. Fatto salvo il nuovo termine introdotto dal presente provvedimento, resta in vigore in ogni sua parte l'Avviso pubblico di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it. Dell'avvenuta pubblicazione ne è data notizia mediante comunicato sul Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e mediante comunicazione sul sito del Gse (www.gse.it).