Decreto direttoriale MinAmbiente 21 febbraio 2025, n. 90
Contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali
N.d.R.:
1) gli allegati al presente decreto pur facendone parte integrante non sono stati pubblicati dal Ministero dell'ambiente;
2) il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Decreto direttoriale 21 febbraio 2025, n. 90
(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 28 marzo 2025)
Il Direttore generale
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale la denominazione del Ministero della transizione ecologica è sostituita con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale la denominazione del Ministero della transizione ecologica è sostituita con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito "Mase") e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128" e, in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera t), punto 2.1), che sostituisce, all'articolo 15, la Direzione generale incentivi energia (Dgie) con la Direzione generale Programmi e incentivi finanziari (Pif);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare l'articolo 18 che individua le competenze esercitate dalla Direzione generale Programmi e incentivi finanziari (Pif), richiamando il predetto articolo 15 del menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024, n. 183, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 giugno 2024, n. 2285, recante la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 giugno 2024 con n. 2464, con il quale è stato conferito all'Ing. Stefania Crotta l'incarico di Direttore della Direzione generale Programmi e incentivi finanziari (Dg Pif);
Visto il Programma operativo nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020 (di seguito "Pon Ic"), adottato con decisione della Commissione europea C (2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, modificato ed approvato con decisione della Commissione europea C (2023) 5953 del 30 agosto 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera Cipe del 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020, ed in particolare il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di Programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi Sie e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi Sie di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il Programma operativo complementare "Energia e sviluppo dei territori" (di seguito "Poc Energia" o "Programma") approvato con delibera Cipe n. 54 del 10 luglio 2017 e, da ultimo, modificato con delibera Cipess n. 53 del 1° agosto 2024 portando la dotazione finanziaria complessiva ad euro 355.241.258,08, il quale agisce in via complementare rispetto al Pon Ic;
Visto, in particolare, l'Asse I "Energia" del predetto Poc Energia, il quale prevede i seguenti Risultati attesi e relative Azioni:
− Risultato atteso (RA) 4.1 – "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili";
− Azione 4.1.1 — "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, ivi compresa l'illuminazione pubblica: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, di efficientamento di sistemi di illuminazione pubblica, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici";
− Risultato atteso (RA) 4.3 – "Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti":
− Azione 4.3.1 — "Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grid) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle città e delle aree periurbane";
Visto il punto 2 della citata delibera Cipe n. 54/2017 che individua il soggetto responsabile della gestione del Poc Energia nel Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare — Mise Dgmereen (poi Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, successivamente Direzione generale incentivi energia – Dg Ie, oggi Mase Dg Pif);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni e integrazioni recante "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) secondo cui per "edificio" si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno, la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; per "edificio adibito ad uso pubblico", si intende un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare, l'articolo 25, comma 7 e l'allegato A recante l'elenco delle isole minori interessate da misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico;
Visto il decreto interministeriale del 26 giugno 2015 e successive modificazioni e integrazioni recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Sie) per il periodo di programmazione 2014/2020" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che "Le norme sull'ammissibilità delle spese di cui al presente decreto si applicano anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione UE 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015";
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche e integrazioni recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto, in particolare, l'articolo 242, comma 7 del predetto decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 il quale prevede che la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici" (di seguito "Codice dei contratti pubblici") e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale, certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26, per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
Visto l'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, che consente di aggiudicare un appalto utilizzando il criterio del minor prezzo quando i servizi o le forniture hanno caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite nel mercato;
Considerato che nel contesto del programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, Consip Spa, società del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne è l'azionista unico, ha il compito di provvedere, in virtù del decreto ministeriale del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze del 2 maggio 2001, alla progettazione, allo sviluppo e alla organizzazione di un mercato elettronico per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito, "MePa");
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e in particolare l'articolo 1, comma 450, secondo cui le amministrazioni statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Considerato che il MePa è il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato e messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti da Consip Spa attraverso la piattaforma di eprocurement "Acquisti in rete" ai sensi degli articoli 22 e 26 del Codice dei contratti pubblici;
Considerato, altresì, che il MePa consente alle Amministrazioni registrate e alle imprese abilitate di effettuare negoziazioni informatiche per acquisti di importo sotto la soglia comunitaria, mediante "ordini diretti a catalogo" o tramite, per quanto in questa sede maggiormente rileva, "richieste di offerta". In particolare, il MePa consente alle Pubbliche Amministrazioni di: (i) interagire con un numero elevato di fornitori e di facilitare il confronto fra i prodotti presenti a catalogo; (ii) attuare una gestione informatica delle transazioni, eliminando i supporti cartacei, tracciando e controllando tutte le fasi della procedura, con la conseguente riduzione dei tempi e costi di processo; e (iii) negoziare, direttamente con i fornitori, i tempi, i prezzi e le condizioni di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
Considerato che il Poc Energia, come da ultimo modificato dalla delibera Cipess n. 53 del 1° agosto 2024, prevede che per la selezione degli interventi, a valere sull'Azione 4.1.1, su edifici di proprietà delle amministrazioni comunali nell'intero territorio nazionale, con una riserva dell'80 per cento per le regioni meno sviluppate del mezzogiorno ed una ulteriore riserva del 5 per cento per le isole minori da ripartire proporzionalmente tra quelle situate nei territori del centro nord e quelle situate nei territori del mezzogiorno, si potrà fare ricorso, prendendo a riferimento quanto già sperimentato con l'Avviso pubblico "Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica 2022" finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Pon Ic e dello strumento React Eu, a una procedura di evidenza pubblica a sportello per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficientamento, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi tramite il MePa;
Visto il decreto direttoriale n. 278 del 6 dicembre 2024 registrato dal Ministero dell'economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al n. 776, in data 23 dicembre 2024, con il quale è stato disposto, a valere sulle risorse del citato Asse I del Poc Energia, l'impegno aggiuntivo della somma di euro 232.241.689,52 per il finanziamento di una procedura per la selezione di progetti che prevedono interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici presenti sul territorio nazionale;
Ritenuto di dover dare attuazione all'azione 4.1.1 del Poc Energia destinata all'efficientamento energetico degli edifici pubblici;
adotta il seguente avviso
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Dg Pif": la Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) "MePa": il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato e messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti da Consip S.p.A. attraverso la piattaforma di eprocurement "Acquisti in rete";
c) "Ministero": il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
d) "Poc Energia": il Programma operativo complementare 2014-2020 "Energia e sviluppo dei territori" approvato con delibera Cipe n. 54 del 10 luglio 2017 e, da ultimo, modificato con delibera Cipess n. 53 del 1° agosto 2024;
e) "Regioni meno sviluppate": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
f) "Regioni in transizione e più sviluppate": Abruzzo, Molise, Sardegna, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto;
g) "soggetto proponente": l'Amministrazione comunale che presenta istanza di concessione a valere sul presente Avviso;
h) "soggetto beneficiario": l'Amministrazione comunale beneficiaria delle agevolazioni di cui al presente Avviso.
Articolo 2
Finalità
1. Il presente Avviso C.s.e. 2025 — Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, anche tramite interventi per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabili per autoconsumo, negli edifici delle Amministrazioni comunali dell'intero territorio nazionale attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi tramite il MePa.
Articolo 3
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è complessivamente pari a euro 232.241.689,52 a valere sull'azione 4.1.1 del Poc Energia.
2. Nell'ambito della dotazione di cui al comma 1:
a) una quota pari al 80 per cento, è riservata agli interventi da realizzarsi su edifici situati nei Comuni delle Regioni meno sviluppate, di cui una quota pari al 5 per cento è riservata agli interventi da realizzarsi su edifici situati nelle isole minori delle predette regioni come indicate nell'allegato A della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive modifiche e integrazioni;
b) una quota pari al 20 per cento è riservata agli interventi da realizzarsi su edifici situati nei comuni delle Regioni in transizione e più sviluppate, di cui una quota pari al 5 per cento è riservata agli interventi da realizzarsi su edifici situati nelle isole minori delle predette regioni come indicate nell'allegato A della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Ministero si riserva, sin d'ora la possibilità di ampliare, anche prima della chiusura dello sportello, la dotazione finanziaria del presente Avviso, dandone adeguata pubblicità sul proprio sito istituzionale.
Articolo 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le Amministrazioni comunali dell'intero territorio nazionale che realizzano gli interventi di cui all'articolo 5.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza di concessione, non devono trovarsi in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ii..
Articolo 5
Interventi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso gli interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici:
a) insistenti sul territorio nazionale, di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 4 e che siano nella disponibilità degli stessi, restando, pertanto, espressamente escluse fattispecie di detenzione (es. comodato, locazione, affitto) o possesso (es. usufrutto, uso, abitazione) da parte di terzi, fatti salvi i casi in cui gli edifici oggetto di intervento o parte di essi siano utilizzati a titolo gratuito da altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
b) adibiti ad uso pubblico, a destinazione non residenziale e non destinati all'esercizio di attività economica in forma prevalente, richiedendosi, in particolare, che gli edifici pubblici in questione non vengano utilizzati per l'esercizio di attività economica (intesa come qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi sul mercato come chiarito dalla comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato) per almeno l'80 per cento del loro volume lordo climatizzato.
2. Ai fini dell'ammissibilità gli interventi di cui al comma 1 devono:
a) prevedere la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall'Attestato di prestazione energetica (di seguito "Ape ex ante"), rilasciato da un soggetto accreditato e conforme alle prescrizioni del decreto interministeriale del 26 giugno 2015 e s.s.m.ii., che dovrà essere in possesso del soggetto proponente, per ciascun intervento da realizzarsi sugli edifici di cui al comma 1. La disponibilità dell'Ape ex ante in capo al soggetto proponente, comprensivo dell'indicazione degli interventi raccomandati e dei relativi risultati conseguibili (Sezione "Raccomandazioni"), è condizione necessaria e indispensabile per l'individuazione dei prodotti di cui alla "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025" diversi dall'Ape che si intende acquistare relativamente all'intervento di efficientamento e di cui si intende richiedere il contributo con l'istanza di concessione. Qualora il soggetto proponente non disponesse di un Ape ex ante, lo stesso dovrà provvedere ad acquisirla. In tal caso la spesa sostenuta sarà considerata ammissibile al contributo esclusivamente se l'acquisto è stato effettuato attraverso il Mepa utilizzando il capitolato speciale "Servizi di certificazione energetica" indicato nella Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025 riportata al successivo punto b);
b) essere realizzati mediante l'acquisto di beni e servizi, proposti dai fornitori abilitati all'interno del MePa in riferimento al bando di abilitazione "Fonti rinnovabili ed efficienza energetica", ovvero al bando "Servizi per la gestione dell'energia" in caso di acquisto dell'Ape ex ante. Deve trattarsi, in particolare, di beni e servizi:
i. appartenenti alle categorie e ai prodotti indicati nella sottostante "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025";
ii. che abbiano le caratteristiche tecniche standardizzate previste nei capitolati speciali di cui alla sottostante "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025" relativamente alle tecnologie ivi previste;
iii. la cui fornitura sia conforme alle relative condizioni particolari previste nei medesimi capitolati speciali Poc Energia.
"Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025"
| Categorie | Prodotti | Capitolato speciale Poc Energia |
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI |
POC ENERGIA/CSE 2025 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE - C.P.V. 09331000-8, 09331200-0, 09332000-5 |
Allegato 1 |
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IMPIANTI SOLARI TERMICI E SERVIZI CONNESSI |
POC ENERGIA/CSE 2025 - IMPIANTO SOLARE TERMICO ACS PER UFFICI E CON DESTINAZIONE D’USO E.4(1) ED E.4(2) DI CUI AL D.P.R. 412-93- C.P.V. 09331000-8, 09331100-9, 09332000-5 |
Allegato 2 |
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IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE E SERVIZI CONNESSI |
POC ENERGIA/CSE 2025 - IMPIANTO A POMPA DI CALORE PER LA CLIMATIZZAZIONE - C.P.V. 42511110-5, 42512000-8 |
Allegato 3 |
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POC ENERGIA/CSE 2025 - POMPE DI CALORE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA - C.P.V. 39721400-6, 42511110-5 |
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SISTEMI DI RELAMPING |
POC ENERGIA/CSE 2025 - INTERVENTI DI RELAMPING - C.P.V. 31500000-1 |
Allegato 4 |
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CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI E SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE |
POC ENERGIA/CSE 2025– CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI - C.P.V. 44221000-5, 45441000-0, 44221100-6, 44221110-9, 44221111-6, 44221120-2, 44111540-8 |
Allegato 5 |
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POC ENERGIA/CSE 2025 – SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE - C.P.V. 44115900-8 |
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SISTEMI IBRIDI |
POC ENERGIA/CSE 2025 - SISTEMI IBRIDI - C.P.V. 42511110-5; 42161000-5; 44621200-1 |
Allegato 6 |
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SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE) |
POC ENERGIA/CSE 2025 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER SCUOLE - C.P.V. 71314000-2, 71314200-4, 71314300-5 |
Allegato 7 |
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POC ENERGIA/CSE 2025 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER UFFICI - C.P.V. 71314000-2, 71314200-4, 71314300-5 |
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POC ENERGIA/CSE 2025 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER DESTINAZIONI D’USO E.3, E.4 (1), E.4(2),E.6(2) - C.P.V. 71314000-2, 71314200-4, 71314300-5 |
3. Non sono in nessun caso ammissibili:
a) gli interventi su edifici non in possesso dei requisiti di agibilità;
b) i soli interventi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali interventi sono ammissibili esclusivamente in via complementare rispetto all'intervento di efficientamento, per finalità di autoconsumo e in misura non prevalente, in termini di spesa, rispetto all'intervento di efficientamento. L'impianto di produzione deve essere dimensionato per gli effettivi fabbisogni e almeno l'80 per cento dell'energia prodotta deve essere utilizzata per finalità di autoconsumo;
c) che non rispettano i requisiti tecnici, per ogni singola fornitura, indicati nei capitolati speciali di cui alla sopra riportata "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025".
4. Nel contesto dell'istanza di concessione di contributo il soggetto proponente provvederà a rilasciare sotto la propria responsabilità, tra l'altro, una dichiarazione con la quale asseveri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e al presente articolo.
Articolo 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso esclusivamente le spese per l'acquisto dei prodotti di cui alla "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025" di cui all'articolo 5.
2. La spesa relativa all'acquisto dell'Ape ex ante di cui alla "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025" è considerata ammissibile a contributo: a) in misura non superiore a 1 euro/metro quadro della superficie da efficientare, Iva esclusa, e, comunque, entro il limite di euro 2.500,00 Iva esclusa;
b) soltanto unitamente ad altre spese ammissibili relative ad ulteriori prodotti di cui alla "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025".
3. L'imposta sul valore aggiunto (Iva), realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario, ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 22/2018, è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
4. Sono inammissibili al contributo le spese inerenti all'acquisto dei servizi di manutenzione ancorché ricompresi nella descrizione dei prodotti indicati nella "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025".
5. Le spese di cui al comma 1 devono essere pagate e debitamente quietanzate in tempo utile per garantire il rispetto delle tempistiche di rendicontazione di cui all'articolo 13, comma 6.
Articolo 7
Forma, intensità e ammontare delle agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto, fino al 100 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 6.
2. L'ammontare dell'agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a euro 40.000,00, Iva esclusa, e non può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, di volta in volta vigente alla data di attivazione delle procedure di acquisizione sul MePa di cui all'articolo 8 del presente Avviso,che attualmente è pari ad euro 221.000,00, Iva esclusa.
3. Le agevolazioni di cui al presente Avviso non sono cumulabili, in relazione agli stessi costi ammissibili, con nessun'altra agevolazione pubblica a qualsiasi titolo concessa.
Articolo 8
La procedura preordinata alla presentazione dell'istanza di concessione di contributo
1. Le procedure di acquisizione dei prodotti di cui alla "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025" saranno attivabili sul MePa a decorrere dall'8 aprile 2025.
2. Previa abilitazione al MePa (secondo le modalità indicate sul portale www.acquistinretepa.it) e, comunque, in conformità alla disciplina dell'iniziativa "Fonti rinnovabili ed efficienza energetica", ovvero dell'iniziativa "Servizi per la gestione dell'energia" in caso di acquisto dell'Ape ex ante, e alle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" (come da relativi documenti reperibili nel medesimo portale), nonché nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, i soggetti proponenti, fatti in ogni caso salvi gli ulteriori termini e condizioni previsti dal presente Avviso, effettuano l'acquisto dei prodotti indicati nella "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025" di cui all'articolo 5, esclusivamente attraverso lo strumento procedurale della Richiesta di offerta (Rdo) evoluta. Il soggetto proponente, nell'ambito della procedura d'acquisto tramite Rdo evoluta, dovrà avviare una gara d'appalto conforme alle prescrizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.
3. Sono, pertanto, inammissibili al contributo interventi realizzati tramite acquisti effettuati attraverso un Ordine diretto d'acquisto (Oda) o Trattativa diretta (Td) o Confronto di preventivi o Rdo semplice.
4. I soggetti proponenti presentano la relativa istanza di concessione di contributo a valere sul presente Avviso, secondo le modalità e i termini previsti all'articolo 9, all'esito della procedura sinteticamente articolata e descritta nei suoi tratti essenziali nell'Allegato 8 al presente Avviso. In particolare, l'istanza di concessione di cui all'articolo 9 potrà essere presentata solo successivamente alla proposta di aggiudicazione disposta dal soggetto proponente e a seguito di esito positivo dei controlli previsti dal Codice dei contratti pubblici in capo al medesimo soggetto.
5. L'ammissione al contributo inerente all'Ape ex ante di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), qualora non già in possesso del soggetto proponente e acquistato sul MePA secondo quanto previsto al comma 2, sarà richiesta con la stessa istanza che il singolo soggetto proponente presenterà ai sensi del comma precedente. L'istanza di contributo sarà, quindi, cumulativa dei prodotti indicati nella "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025".
Articolo 9
Procedura di accesso, termini e modalità per la presentazione dell'istanza di concessione
1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
2. Le istanze di concessione devono essere redatte e presentate, pena l'invalidità e l'irricevibilità, in via esclusivamente telematica utilizzando la piattaforma informatica disponibile al seguente link (https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home), dalle ore 10:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 5 maggio 2025, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria del presente Avviso ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2025.
3. Le attività inerenti alla predisposizione dell'istanza di concessione possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di cui al comma 2. A tal fine, la procedura di compilazione è resa disponibile nell'ambito della predetta piattaforma informatica a decorrere dalle ore 10:00 del 15 aprile 2025.
4. I soggetti proponenti potranno accedere alla piattaforma informatica di cui al comma 2 mediante identificazione del compilatore tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta di identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). La titolarità delle funzioni del compilatore sarà riscontrata attraverso l'interrogazione dell'Indice della Pubblica Amministrazione (Ipa). Il Legale rappresentante del soggetto proponente, previo accesso alla piattaforma informatica, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione delle istanze tramite la citata piattaforma.
5. Il testo dell'istanza di concessione di contributo, che sarà generato a seguito della compilazione dei campi presenti nell'apposita sezione della piattaforma informatica, è strutturato conformemente al modulo proforma accluso al presente Avviso come allegato A. Detta istanza dovrà poi essere sottoscritta con firma digitale del Legale rappresentante del soggetto proponente o suo soggetto delegato ed essere trasmessa alla Dg Pif mediante upload sulla piattaforma.
6. Ogni istanza di contributo dovrà riguardare un intervento da realizzare, mediante l'acquisto di uno o più prodotti di cui alla "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025", a servizio di un solo edificio o, in alternativa, di un solo complesso immobiliare. Per "complesso immobiliare" si intende l'insieme coordinato di edifici collegati o meno fisicamente, posti in un'area limitata, con destinazioni d'uso funzionali tra di loro e con presenza di parti comuni che ne determinano la sostanziale unitarietà.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, il numero massimo di istanze presentabili da ciascun soggetto proponente è pari a 5, purché ogni istanza riguardi un edificio/complesso immobiliare differente. I soggetti proponenti dovranno generare un codice unico di progetto (Cup) definitivo per ciascuna istanza di contributo.
Articolo 10
Verifiche delle istanze — Finanziabilità degli interventi
1. La verifica delle istanze di concessione di contributo avrà ad oggetto le condizioni di accoglibilità e ammissibilità delle stesse, anche sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti nell'ambito delle medesime istanze. Le istanze di concessione di contributo che nell'ambito della piattaforma di cui all'articolo 9, comma 2 hanno superato le citate verifiche di accoglibilità e ammissibilità, si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica di una comunicazione di avvenuta trasmissione. La comunicazione di avvenuta trasmissione non conferisce il diritto di accedere alla concessione del contributo che sarà disposta con il provvedimento della Dg Pif di cui all'articolo 11. Mediante la medesima piattaforma sarà reso noto l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi.
2. Fermo restando il termine ultimo di presentazione delle istanze di concessione previsto al l'articolo 9, comma 2, gli interventi saranno finanziati fino ad esaurimento dei fondi disponibili, tenuto conto delle riserve di cui all'articolo 3, comma 2. In particolare, il primo intervento non ammissibile al contributo sarà quello in relazione al quale non saranno disponibili, all'esito della verifica della relativa istanza di concessione di contributo, risorse almeno pari all'importo complessivo delle spese ammissibili, come individuate nell'istanza medesima. La base di calcolo utilizzata per le finalità del presente comma comprenderà anche l'Iva, in ragione dell'ammissibilità della stessa qualora il soggetto proponente abbia dichiarato nell'istanza di concessione che, come precisato all'articolo 6, comma 3, l'Iva rappresenta un costo non recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Articolo 11
Concessione del contributo
1. La Dg Pif, all'esito delle verifiche di cui al precedente articolo 10, adotterà un provvedimento di concessione del contributo, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari tramite l'indirizzo Pec indicato nell'istanza di concessione.
2. Il contributo concesso non potrà, in alcun caso, essere aumentato nella sua entità.
3. In tutti i casi in cui l'intervento finanziato subisca una diminuzione della spesa ammissibile, l'importo del contributo concesso sarà ridotto in proporzione.
Articolo 12
Obblighi del Soggetto beneficiario
1. Il soggetto beneficiario è tenuto:
a) a impiegare le somme oggetto del contributo esclusivamente per sostenere le spese ammissibili inerenti all'intervento finanziato;
b) a far sì che il(/i) contratto(/i) di fornitura dei prodotti di cui alla "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025" diversi dall'Ape, funzionale(/i) a realizzare l'intervento finanziato, sia(/no) stipulato(/i) entro 60 giorni dalla data di notifica al medesimo soggetto beneficiario del provvedimento di concessione del contributo;
c) a rispettare, nel corso della procedura di affidamento della fornitura oggetto del contributo, nonché nelle fasi di stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti (di seguito, i "Contratti Rilevanti"), tutte le norme, nazionali e unionali, di qualsivoglia rango, anche regolamentare, di volta in volta applicabili, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle rivenienti dal Codice dei contratti pubblici, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, dall'articolo 48-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 e s.s.m.i.i., dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.s.m.i.i., dall'articolo 17-ter del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e s.s.m.i.i., e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 (di seguito, la "Normativa rilevante");
d) ferme restando le norme contabili al cui rispetto il soggetto beneficiario è tenuto per disposizione di legge o di regolamento, ad istituire e mantenere, un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'intervento finanziato a valere sul Poc Energia;
e) a sostenere la spesa e a giustificare i costi in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la fase di programmazione 2014-2020 in quanto applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dello stesso decreto, anche ai programmi di azione e coesione complementari alla programmazione europea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 242, comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. il quale prevede che la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2026;
f) a garantire che per le spese oggetto di contributo non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario dell'Unione europea e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. A tal fine, tutte le fatture e/o i documenti giustificativi devono contenere riferimenti al Programma operativo complementare "Energia e sviluppo dei territori" 2014-2020 e al codice unico di progetto (Cup), nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputabile all'intervento agevolato;
g) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, e da ogni altro organo competente in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento degli interventi le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
h) a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate nel rispetto delle norme nazionali di riferimento. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati;
i) a garantire che alla data di presentazione dell'istanza di accredito di cui all'articolo 13, comma 2, l'intervento finanziato sia completato. A tal proposito il soggetto beneficiario dovrà presentare, nell'ambito della citata istanza di accredito del contributo, una specifica dichiarazione;
j) a rispettare quanto previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, impegnandosi a non alienare, dismettere e/o distogliere dall'uso previsto i beni oggetto del contributo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del pagamento finale al soggetto beneficiario. Nel predetto periodo il soggetto beneficiario è inoltre tenuto a non apportare ai beni oggetto di contributo modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
k) a mantenere i beni oggetto del contributo, durante il suddetto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da furti e/o atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone ed alle cose circostanti;
l) a rispettare, con riferimento a ciascun prodotto in relazione al quale è stato concesso un contributo a valere sul Poc Energia, le relative condizioni particolari riportate nei capitolati speciali di cui alla "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025";
m) all'atto della predisposizione dei contratti di fornitura da stipularsi relativamente ai prodotti Poc Energia, fatti salvi gli ulteriori obblighi derivanti dalle norme di riferimento, ad inserire in tali contratti a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La stessa clausola deve anche riportare Cig (Codice identificativo gara) e Cup (Codice unico di progetto) e l'impegno delle parti a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del Dl n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge n. 89/2014.
Articolo 13
Erogazione delle agevolazioni e rendicontazione delle spese
1. Il contributo sarà erogato in favore del soggetto beneficiario mediante accredito sul conto di tesoreria unica di cui lo stesso è titolare presso la Banca d'Italia, ovvero in mancanza del conto di tesoreria, in virtù di disposizioni normative relative alle regioni a statuto speciale, sul rispettivo conto bancario/postale i cui estremi identificativi saranno comunicati dallo stesso soggetto beneficiario alla Dg Pif unitamente all'istanza di accredito.
2. In particolare, il contributo sarà erogato in unica soluzione all'esito della verifica amministrativa che verrà effettuata dalla DG PIF con riferimento alla completezza e regolarità della documentazione presentata dal soggetto beneficiario nel contesto della relativa istanza di accredito di cui all'allegato B, fatte salve le eventuali integrazioni necessarie che verranno richieste dalla Dg Pif. La citata istanza di accredito, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, sarà presentata dal soggetto beneficiario mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 9, comma 2, entro il 30 gennaio 2026, fermo restando che l'eventuale mancata presentazione di detta istanza con le prescritte modalità entro la suddetta data determinerà la decadenza dal contributo, con conseguente disimpegno delle relative somme precedentemente allocate per il finanziamento del relativo intervento.
3. Il soggetto beneficiario, con riferimento a ciascuna procedura MePa attivata per l'acquisto dei prodotti indicati nella "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025", nell'ambito della citata
istanza di accredito, dovrà trasmettere alla Dg Pif la seguente documentazione:
a) fattura/e elettronica/e in formato xml firmata/e digitalmente;
b) copia del certificato di ultimazione delle prestazioni.
4. Né il Ministero, né altra Amministrazione dello Stato e/o altro soggetto controllato da una Amministrazione dello Stato, ivi compresa Consip Spa, assumono, esplicitamente e/o implicitamente, alcuna responsabilità in ordine al pagamento, da parte del soggetto beneficiario, di quanto da esso dovuto nei confronti del(/dei) proprio(/i) fornitore(/i) in relazione alla fornitura di beni e servizi contemplata dal presente Avviso.
5. A seguito dell'accreditamento del contributo, il soggetto beneficiario provvederà, con ciò promettendo anche il fatto del terzo ad effettuare in favore del(/dei) fornitore(/i) l'integrale pagamento della(/e) relativa(/e) fattura(/e) [già indicata(/e) alla Dg Pif nel contesto dell'istanza di accredito] entro il termine ordinatorio di 15 giorni dalla data di notifica (a mezzo Pec) al soggetto beneficiario dell'accreditamento del contributo e, comunque, in conformità al termine di scadenza della(/e) fattura(/e) stessa(/e). Il pagamento deve essere effettuato sul conto corrente dedicato i cui estremi sono stati preventivamente comunicati dal(/i) fornitore(/i).
6. A seguito del pagamento di cui al comma 5, il soggetto beneficiario è tenuto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica (a mezzo Pec) dell'erogazione di cui al comma 1 da parte della Dg Pif ad adempiere i seguenti obblighi rendicontativi, tramite la piattaforma di cui all'articolo 9, comma 2, e conformemente al modulo proforma di rendicontazione di cui all'allegato C e, in particolare:
a) con riferimento a ciascuna procedura MePa attivata per l'acquisto dei prodotti indicati nella "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025", nell'ambito della citata istanza di accredito, a trasmettere alla Dg Pif la seguente documentazione:
i. documentazione comprovante il possesso dei requisiti di agibilità dell'edificio;
ii. copia della determina a contrarre o atto equivalente;
iii. copia della Rdo evoluta (completa di tutti gli allegati firmati digitalmente);
iv. copia del verbale di sopralluogo sottoscritto dal soggetto beneficiario e l'impresa aggiudicataria;
v. copia dell'offerta economica dell'impresa aggiudicataria;
vi. copia della graduatoria delle offerte pervenute come risultante all'atto della proposta di aggiudicazione;
vii. copia dell'aggiudicazione divenuta definitiva ed efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice dei contratti pubblici;
viii. copia delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici;
ix. copia del documento di stipula (contratto di fornitura);
x. copia del verbale di attivazione della fornitura;
xi. copia del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità;
xii. copia della dichiarazione di conformità ai sensi del Dm n. 37/2008, ove prevista;
xiii. copia dell'Ape ex ante di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), in attuazione della quale è realizzato l'intervento finanziato a valere sul Poc Energia;
b) a dare evidenza alla Dg Pif dell'avvenuto pagamento della(/e) fattura(/e) già indicata(/e) nel contesto dell'istanza di accredito, mediante la trasmissione alla Dg Pif di copia:
i. del relativo atto di liquidazione assunto dal soggetto beneficiario preliminarmente al pagamento del fornitore;
ii. del relativo mandato di pagamento;
iii. della documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento; e
iv. della relativa quietanza liberatoria rilasciata dal fornitore;
c) a dare evidenza alla Dg Pif del versamento Iva (effettuato dal soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972 e del connesso Dm – Ministro dell'economia e delle finanze – 23 gennaio 2015) relativo a ciascuna fattura (già indicata all'atto dell'istanza di accredito del contributo) afferente all'intervento finanziato, mediante la produzione di:
i. copia del(/i) modello(/i) F24 Eneit Pubblici attestante(/i) il versamento Iva;
ii. dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da persona munita dei necessari poteri che agisca in nome e per conto del soggetto beneficiario, attestante la correlazione tra il(/i) modello(/i) F24 Enti Pubblici mediante il(/i) quale(/i) è stato effettuato il versamento Iva e la(/e) relativa(/e) fattura(/e);
d) nel caso di acquisto dell'Ape di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) ricompresa nella "Tabella prodotti Poc Energia/Cse 2025", a dare evidenza alla Dg Pif del versamento della ritenuta d'acconto relativo a ciascuna fattura (già presentata all'atto dell'istanza di accredito del contributo) afferente alla prestazione professionale, mediante la produzione di:
i. copia del(/i) modello(/i) F24 Enti Pubblici attestante(/i) il versamento della ritenuta d'acconto;
ii. dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da persona munita dei necessari poteri che agisca in nome e per conto del soggetto beneficiario, attestante la correlazione tra il(/i) modello(/i) F24 Enti Pubblici mediante il(/i) quale(/i) è stato effettuato il versamento della ritenuta d'acconto e la(/e) relativa(/e) fattura(/e).
7. Resta inteso che le suddette spese saranno ammissibili al contributo a valere sul Poc Energia purché le stesse risultino essere state effettuate e quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione di cui al comma 6.
8. Il testo che sarà generato, sia per l'istanza di accredito del contributo che, successivamente, per la rendicontazione, a seguito della compilazione dei campi presenti nelle apposite sezioni della piattaforma di cui all'articolo 9, comma 2, è strutturato conformemente ai moduli proforma acclusi al presente Avviso rispettivamente come allegato B e allegato C. Dette richieste dovranno essere sottoscritte con firma digitale del Legale rappresentate o suo soggetto delegato ed essere trasmesse alla Dg Pif, unitamente alla relativa documentazione ivi indicata, mediante upload sulla piattaforma suddetta.
Articolo 14
Modifiche dell'avviso
1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso sono tempestivamente pubblicate nella pagina dedicata nel sito web del Ministero. In tali casi è fatto obbligo al soggetto proponente, ovvero al soggetto beneficiario, di attenersi alle disposizioni contenute negli avvisi di modifica e/o integrazione.
Articolo 15
Controlli e ispezioni
1. Nell'ambito dei controlli sulle agevolazioni concesse, il Ministero e ogni altro organo competente, possono effettuare verifiche presso i soggetti beneficiari allo scopo di accertare la realizzazione fisica dell'intervento, la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa applicabile al Poc Energia, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
2. Resta ferma la facoltà della Dg Pif, durante l'intero iter procedurale di attuazione dell'intervento di cui al presente Avviso, di disporre controlli che potranno riguardare, tra l'altro, anche la funzionalità dell'intervento il quale dovrà risultare completato e di richiedere in qualsiasi momento chiarimenti, informazioni e/o documentazione in merito all'intervento finanziato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. In caso di mancato riscontro a dette richieste, la Dg Pif potrà revocare il contributo concesso.
3. La Dg Pif, successivamente al termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte dei soggetti beneficiari, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare su un campione significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da parte dei soggetti beneficiari nell'ambito del procedimento amministrativo di cui al presente Avviso. Nel caso di esito negativo dei controlli, la Dg Pif procede alla revoca delle agevolazioni.
Articolo 16
Revoca, decadenza o rinuncia al contributo
1. Salvi motivi di revoca comunque previsti dal presente Avviso, la Dg Pif ha la facoltà di procedere alla revoca integrale del contributo concesso nei seguenti casi:
a) il mancato rispetto, da parte del soggetto beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 12, di quanto previsto all'articolo 13, commi 5 e 6;
b) l'accertamento, con provvedimento irrevocabile dell'autorità competente, di una violazione, da parte del soggetto beneficiario, di obblighi rivenienti dalla Normativa rilevante e al cui rispetto il soggetto beneficiario è tenuto in sede di affidamento, stipulazione e attuazione dei Contratti rilevanti;
c) l'accertamento, nell'ambito delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 15, di una grave violazione di quanto previsto dal presente Avviso, dalle disposizioni della Normativa rilevante al cui rispetto il soggetto beneficiario è tenuto in sede di affidamento, stipulazione e attuazione dei Contratti rilevanti, nonché dalla normativa sull'ammissibilità delle spese. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera c), per "grave violazione" si intende qualsiasi atto, fatto e/o omissione, da parte del soggetto beneficiario, che abbia per effetto, ancorché indirettamente, la mancata rispondenza dell'intervento, sia esso in corso di realizzazione che già ultimato, agli obiettivi, alle finalità e alle caratteristiche principali che ne avevano determinato l'ammissione al contributo.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Dg Pif ha altresì facoltà di procedere alla revoca parziale del contributo qualora le inosservanze e le violazioni di cui al comma 1 afferiscano solo a una porzione dell'intervento tale da non pregiudicarne la valenza nella sua interezza.
3. Ciascun soggetto beneficiario può rinunciare al contributo assegnato dandone comunicazione alla Dg Pif tramite la piattaforma di cui all'articolo 9, comma 2. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del contributo a partire dalla data di ricezione, da parte della Dg Pif, della relativa comunicazione.
4. In tutti i casi di revoca, totale o parziale, del contributo, di decadenza dal contributo nonché di rinuncia allo stesso, il soggetto beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente già ricevute tramite versamento sul conto che verrà indicato nel provvedimento di revoca o nella comunicazione di decadenza del contributo.
Articolo 17
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali trasmessi dai soggetti proponenti nonché dal soggetto beneficiario nel corso del procedimento sono trattati dal Ministero ai sensi della disciplina di cui al regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation — Gdpr) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.s.m.i.i..
2. Il Ministero, in qualità di Titolare del trattamento, compie tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente Avviso, nonché gli eventuali obblighi di legge.
3. Gli interessati, ovvero i legali rappresentanti/delegati dei soggetti proponenti/soggetti beneficiari ed eventuali soggetti terzi coinvolti (es. fornitori) i cui dati personali sono trasmessi al Ministero per le finalità del presente Avviso, sono tenuti a prendere visione dell'"Informativa sul trattamento dei dati personali", pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione dedicata al presente Avviso, e sulla piattaforma di cui all'articolo 9, comma 2.
Articolo 18
Risoluzione di controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale amministrativo regionale.
Articolo 18
Disposizioni finali
1. Il presente Avviso è trasmesso ai competenti organi di controllo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e nella piattaforma telematica "www.incentivi.gov.it". Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente pro tempore della divisione II "Incentivi per le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica" della Dg Pif del Ministero.
3. Gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante del presente Avviso:
— Allegato 1 – Capitolato speciale Poc Energia – prodotto: "Poc Energia/Cse 2025 – Impianto fotovoltaico connesso in rete";
— Allegato 2 – Capitolato speciale Poc Energia – prodotti: "Poc Energia/Cse 2025 – Impianto solare termico ACS per uffici e con destinazione d'uso E.4(1) ed E.4(2) di cui al Dpr 412-93" e "Poc Energia/Cse 2025 – Impianto solare termico ACS per scuole con annessa attività sportiva e con destinazione d'uso E.3 di cui al Dpr 412-93";
— Allegato 3 – Capitolato speciale Poc Energia – prodotti: "Poc Energia/Cse 2025 – Impianto a pompa di calore per la climatizzazione" e "Poc Energia/Cse 2025 – Pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria";
— Allegato 4 – Capitolato speciale Poc Energia – prodotto: "Poc Energia/Cse 2025 – Interventi di relamping";
— Allegato 5 – Capitolato speciale Poc Energia – prodotti: "Poc Energia/Cse 2025 – Chiusure trasparenti con infissi" e "Poc Energia/Cse 2025 – Sistemi di schermature solare";
— Allegato 6 – Capitolato speciale Poc Energia – prodotto: "Poc Energia/Cse 2025 – Sistemi ibridi";
— Allegato 7 – Capitolato speciale Poc Energia – prodotti: "Poc Energia/Cse 2025 – Certificazione energetica per scuole" e "Poc Energia/Cse 2025 – Certificazione energetica per uffici" e "Poc Energia/Cse 2025 – Certificazione energetica per destinazioni d'uso E.3, E.4 (1), E.4(2), E.6(2)";
— Allegato 8 – Descrizione dell'iter procedurale di creazione della richiesta di offerta evoluta e la presentazione dell'istanza di concessione di contributo;
— Allegato A – Pro-forma di istanza di concessione di contributo generata dalla piattaforma;
— Allegato B – Pro-forma di istanza di accredito di contributo generata dalla piattaforma;
-Allegato C – Pro-forma rendicontazione delle spese sostenute generata dalla piattaforma.