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Decreto direttoriale MinAmbiente 3 aprile 2025, n. 130

Mission innovation 2.0 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'area strategica flessibilità ed accumulo energetico

Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 3 aprile 2025, n. 130

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 4 aprile 2025 - Comunicato pubblicato sulla Guri 19 aprile 2025)

Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'area strategica Flessibilità ed accumulo energetico, finanziabili nell'ambito dell'iniziativa "Mission innovation 2.0"

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera b) che assegna agli organi di governo la definizione di obiettivi, priorità piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che, tra l'altro, modifica la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, Mase);

Visto il Dpcm 30 ottobre 2023 n. 180, recante il "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128", pubblicato sulla Gu Serie generale n. 286 del 7 dicembre 2023);

Vista la legge 30 dicembre 2024 n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (Gu n. 305 del 31 dicembre 2024 — So n. 43/L);

Visto il decreto 31 dicembre 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027" (Gu Serie generale n. 305 del 31 dicembre 2024 — S.o. n. 44);

Visto il Dm 7 marzo 2025, n. 65 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 31 marzo 2025 al n. 1209;

Visto il Dpcm del 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 28 giugno 2024 al n. 2464, con il quale è conferito all'ing. Stefania Crotta l'incarico di funzioni dirigenziali di livello generale di Direttore della Direzione generale Programmi e incentivi finanziari, conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis del Dlgs 165/2001, nell'ambito del Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il regolamento (Ue) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come da ultimo modificato dal regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

Considerato il ruolo attribuito all'energia da fonti rinnovabili e del vettore idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) al 2030 e nella strategia a lungo termine (Long term strategy, Lts) al 2050;

Vista la direttiva 2018/2001/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Vista la 21ª Conferenza svolta a Parigi, dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, relativa alle Parti della Convenzione quadro per la lotta contro i cambiamenti climatici (Cop 21) che si è conclusa con l'Accordo che impegna a mantenere l'innalzamento della temperatura sotto i 2°C e – se possibile – sotto 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali;

Vista l'iniziativa denominata "Mission innovation", di cui attualmente fanno parte ventiquattro Paesi incluse l'Italia e l'Unione europea, finalizzata all'attuazione degli impegni sottoscritti con il citato Accordo di Parigi, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni climalteranti, e alla promozione dell'innovazione tecnologica a supporto della transizione energetica, attraverso il raddoppio dei fondi pubblici dedicati alla ricerca di tecnologie innovative e il coinvolgimento del settore privato;

Considerato che l'impegno assunto nell'ambito dell'iniziativa Mission innovation consiste nel contribuire al perseguimento di otto "Sfide" per l'innovazione: smart grid; accesso off-grid all'elettricità; cattura della CO2; biocarburanti sostenibili; conversione dell'energia solare; materiali avanzati per l'energia; riscaldamento e raffrescamento efficiente degli edifici; idrogeno rinnovabile;

Considerato che, in attuazione dell'articolo 2 del decreto direttoriale del 26 febbraio 2021, il Mase, acquisito il parere vincolante dell'Arera, si avvale di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito Csea) per la gestione, verifica amministrativa e tecnico-economica delle attività oggetto dei bandi di gara;

Atteso che il 2 giugno 2021 è stata lanciata la fase 2 di Mission innovation (Mission innovation 2.0), con durata decennale, fino al 2030;

Visto il decreto ministeriale n. 386 del 17 novembre 2023 che dà attuazione all'iniziativa "Mission innovation 2.0" definendo programmi, progetti e attività da attuare;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la Csea, di cui all'articolo 7, comma 1, del D.M. n. 386/2023, per la gestione, verifica amministrativa e tecnico-economica e la diffusione delle attività connesse ai bandi di gara;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la società ricerca sul sistema energetico — Rse Spa, volta a regolare le attività di ricerca e supporto scientifico, advisoring e coordinamento che Rse è tenuta a prestare nei confronti del Mase ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Dm n. 386/2023;

Considerato che con la fase 2 di Mission innovation (MI 2.0) le citate "Sfide" sono state sostituite dalle seguenti sette Mission: Green powered future mission (Gpfm); Zero-emission shipping; Clean hydrogen mission (Chm); Carbon dioxide removal mission; Urban transitions mission; Net-zero industries mission; Integrated biorefineries mission;

Considerato che l'Italia ha aderito alla Green powered future mission e alla Clean hydrogen mission, ciascuna delle due con un proprio Action Plan 2022-2024 relativo a obiettivi e attività per il primo triennio;

Considerato che la Green powered future mission (Gpfm) è un partenariato pubblico-privato con membri dei Paesi aderenti a MI 2.0, aziende del settore privato e organizzazioni internazionali e che si pone l'obiettivo di dimostrare che, entro il 2030, i sistemi energetici, in diverse aree geografiche, possono integrare efficacemente le energie rinnovabili non programmabili, come l'eolico e il solare, fino al 100% del mix di generazione, mantenendo i sistemi stessi economicamente efficienti, sicuri e resilienti;

Considerato altresì che la Gpfm di Mission innovation è organizzata intorno a tre pilastri di ricerca e innovazione, così di seguito indicato e meglio chiarito nel proprio Action plan 2022-2024:

a) Pilastro 1 — Energia da fonti rinnovabili (Fer) sostenibile e affidabile;

b) Pilastro 2 — Flessibilità del sistema elettrico e regolamentazione del mercato elettrico;

c) Pilastro 3 — Dati e digitalizzazione per il sistema integrato;

Considerato che, nell'ambito della Gpfm, l'Italia è co-Leader insieme a Cina e Regno Unito e che la direzione della missione è affidata a Rse, come anche la guida del Pilastro 2;

Considerato che la Clean hydrogen mission (Chm) è finalizzata ad aumentare la competitività dell'idrogeno verde in termini di costi e che detto vettore energetico è ritenuto un fondamentale elemento per decarbonizzare principalmente in settori dell'industria energivora e dei trasporti e della mobilità;

Considerato, altresì, che Chm è articolata in tre pilastri principali, come di seguito indicato e meglio chiarito nell' Action plan 2022-2024:

a) Pilastro 1 — Ricerca & Innovazione;

b) Pilastro 2 — Realizzazione di impianti dimostratori, Pilot e Hydrogen valley;

c) Pilastro 3 — Quadro normativo abilitante lo sviluppo dell'idrogeno;

Considerato che i seguenti ambiti tecnologici definiti nell'aggiornamento del Pniec sono compatibili con i temi di ricerca e sviluppo individuati nell'ambito degli Action plan 2022-2024 di Gpfm e Chm: stoccaggio energia elettrica; fonti rinnovabili; tecnologie di rete e digitalizzazione; materie prime critiche e materiali avanzati per la transizione energetica e relative filiere nazionali; idrogeno e nucleare;

Ritenuto opportuno che le iniziative da svilupparsi nell'ambito di Mission innovation debbano prevedere sinergie con i predetti ambiti tecnologici del Pniec;

Ritenuto, altresì, opportuno individuare e realizzare progetti trasversali volti a valorizzare l'integrazione tra Gpfm e Chm, al fine di massimizzare i risultati verso una maggiore accelerazione della decarbonizzazione;

Considerato che le attività da realizzare nell'ambito dell'iniziativa Mission innovation sono finanziate con le risorse del capitolo di spesa 7620 "Investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission innovation adottata durante la Conferenza sull'ambiente 2015 di Parigi", ripartite come previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 386 del 17 novembre 2023;

Considerato che l'articolo 2 del citato decreto n. 386 prevede inoltre che il suddetto programma di spesa 2023-2026 potrà essere incrementato con ulteriori risorse;

Ritenuto che, in base a quanto previsto dal citato documento di aggiornamento del Pniec, sussistono gli elementi per poter effettuare una programmazione di carattere pluriennale delle linee di ricerca e sviluppo da attuare nell'ambito di Mission innovation, in sinergia con i programmi di ricerca e sviluppo pluriennali finanziati in ambito PNRR e in ambito ricerca di sistema elettrico;

Ritenuto opportuno provvedere ad una ripartizione delle risorse disponibili per gli anni 2023-2026 tra le linee di programmazione individuate;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), nonché gli articoli 1-ter e 2 del Dpr 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm per cui a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022" e, in particolare, il punto 373, secondo cui, in linea con la nozione di aiuto, il sostegno alle infrastrutture energetiche nell'ambito di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato;

Visto l'articolo 81 del predetto "Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" per il periodo regolatorio 2024-2027 (delibera Arera 617/2023/R/Eel e sue successive modifiche e integrazioni) il quale prevede che, a prosecuzione ed evoluzione del meccanismo incentivante di cui all'articolo 11, comma 9, dell'allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/Eel, al fine di incentivare il ricorso ai contributi pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali, per il periodo 2024-2027 le imprese distributrici sono incentivate all'ottenimento di contributi pubblici mediante premialità determinate sulla base dei contributi pubblici incassati;

Premesso che, il presente avviso si inserisce nel programma di finanziamento stabilito nel decreto ministeriale n. 386 del 17 novembre 2023 per progetti e attività da attuare nell'ambito dell'iniziativa Mission innovation e, in particolare, delle missioni Green powered future mission (Gpfm) e Clean hydrogen mission (Chm), in coerenza con gli ambiti tecnologici definiti nella proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) e che tale programma si articola in un minimo di 7 moduli come riassunto nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 – Aree strategiche oggetto degli avvisi in attuazione del Dm n. 386 del 17 novembre 2023

Missioni Aree strategiche
Gpfm a) Fonti rinnovabili non programmabili (Frnp) - volta a favorire l’integrazione di alti livelli di energia solare, eolica, e di altre rinnovabili nel sistema elettrico.
b) Flessibilità ed accumulo energetico - volta ad aumentare la flessibilità del sistema elettrico, anche tramite l’integrazione di sistemi di accumulo di energia al fine di integrare efficacemente alti livelli di Frnp nel mix di generazione mantenendo il sistema elettrico efficiente, sicuro e resiliente.
c) Dati e digitalizzazione di rete - volta a promuovere l’implementazione di soluzioni innovative e piattaforme digitali per il monitoraggio e la gestione delle reti elettriche con alte penetrazioni di Frnp.
Chm d) Idrogeno - volta a promuovere l’aumento delle performance degli impianti di produzione dell’idrogeno verde ed alla definizione di standard tecnologici e di sicurezza.
Progetti trasversali tra Gpfm e Chm e) Elettrolizzatori e reti - dedicata a progetti che mirano a garantire l’installazione ottimale di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rispetto alla disponibilità di FRNP locali, alle connessioni di rete e alle possibilità di
stoccaggio e di impiego del vettore idrogeno nei processi industriali.
f) Bioidrogeno e biocarburanti - volta a promuovere l’impiego di biocarburanti, del vettore idrogeno rinnovabile e del bioidrogeno in un’ottica di integrazione delle reti elettriche, gas e riscaldamento e del settore dei trasporti.
g) Materie prime critiche dedicata a progetti che mirano a garantire una diminuzione nell’impiego di materie prime critiche rispetto alle tecnologie attualmente disponibili, o al recupero delle stesse.

Decreta

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni:

• Capofila: impresa cui compete la responsabilità del progetto, della sua attuazione e che è il referente ufficiale della compagine per ogni adempimento contrattuale ed amministrativo.

• Contributo richiesto: finanziamento a fondo perduto richiesto al Mase a valere sui fondi di cui al Decreto Ministeriale n. 386 del 17 novembre 2023 per la realizzazione del progetto in conformità alle prescrizioni stabilite dal presente Avviso.

• Coordinatore di progetto: persona fisica, facente parte del personale impiegato dal Capofila nelle attività del progetto, che coordina le attività della compagine progettuale, garantendo il raggiungimento tecnico-scientifico degli obiettivi prefissati e dei relativi adempimenti contrattuali e amministrativi.

• Csea: Cassa per i servizi energetici e ambientali

• Esperti: Esperti valutatori di cui all'articolo 9 del decreto 12 aprile 2024. Nelle more dell'individuazione dei criteri di cui all'articolo 9 del suddetto decreto, si applica quanto previsto, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 16 aprile 2018, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 maggio 2019 relativamente alla costituzione dell'elenco di esperti per la valutazione dei progetti di ricerca di sistema del settore elettrico.

• Grandi imprese: imprese che non rientrano nella definizione di Pmi sotto riportata.

• Imprese: "si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica" (allegato I, articolo 1 del Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

• Key Performance Indicator (Kpi — indicatori chiave di prestazione): sono i parametri specifici scelti dal proponente, necessari per misurare l'andamento dei processi aziendali rispetto agli obiettivi prefissati.

• Mase: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

• Microimpresa: "all'interno della categoria delle Pmi, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro." (allegato I, articolo 2 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

• Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: "un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati." (articolo 2, comma 83, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

• Piattaforma Bandi MI: piattaforma informatica, gestita da Csea, per la presentazione delle proposte di progetto e per la gestione documentale delle varie fasi dei progetti finanziati.

• Piccola impresa: "all'interno della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro" (allegato I, articolo 2 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

• Piccole e medie imprese (Pmi): "la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro" (allegato I, articolo 2 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

• Ricerca industriale: "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche" (articolo 2, comma 85, regolamento 651/2014).

• Sede operativa: sede o filiale dove l'impresa svolge effettivamente l'attività produttiva o l'Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza svolge effettivamente la propria attività di ricerca e sviluppo. Può coincidere con la Sede legale e, in caso di impresa, deve essere regolarmente comunicata alla Camera di commercio competente.

• Startup innovativa: società di capitali, così come definita nell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii.

• Studi di fattibilità: "la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo" (articolo 2, comma 87, regolamento 651/2014).

• Sviluppo sperimentale: "l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi" (articolo 2, comma 86, regolamento 651/2014).

• Trl: Technology Readiness Level (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-g-trl_en.pdf), metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente avviso, in attuazione del decreto del Mase (Dm n. 386 del 17 novembre 2023), mira a finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell'ambito delle Missioni "Green powered future" (GPFM) e "Clean hydrogen" (Chm) di Mission innovation 2.0. I progetti selezionati dovranno contribuire all'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico, al miglioramento della produzione di idrogeno verde e allo sviluppo di soluzioni innovative per il settore energetico.

Articolo 3

Dotazione finanziaria e tematiche

1. Il presente avviso, rivolto all'area strategica "Flessibilità ed accumulo energetico", è dotato di risorse finanziarie totali ammontanti a 62.000.000,00 € (sessantadue milioni/00 di euro) per progetti che devono rispondere agli obiettivi e criteri tecnici riportati nell'allegato A "Disciplinare tecnico" al presente avviso.

2. Le tematiche per l'area strategica di cui al comma 1 sono:

a) Integrazione in rete di sistemi di accumulo energetico;

b) Servizi di flessibilità e aggregazione;

c) Veicoli elettrici come risorse di flessibilità;

d) Pianificazione, gestione, controllo del sistema energetico integrato.

Articolo 4

Soggetti proponenti

1. Può presentare Proposta di progetto, tramite un'impresa Capofila, una compagine progettuale formata da almeno due partner tra Imprese (ivi comprese le Startup innovative) e/o Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza nazionali secondo quanto previsto ai seguenti commi.

2. Le microimprese non possono assumere il ruolo di Capofila della compagine progettuale.

3. La compagine progettuale non può essere costituita da sole imprese appartenenti allo stesso gruppo.

4. Nella Proposta di progetto deve essere individuato il soggetto Capofila al quale tutti i partecipanti alla compagine progettuale devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. Nel caso il mandato venga conferito prima dell'invio della proposta di progetto, l'atto di conferimento del mandato deve essere allegato alla proposta. In alternativa, ciascun componente della compagine progettuale deve dichiarare, all'atto della sottomissione della proposta, di conferire mandato al Capofila prima della firma dell'Accordo di cui all'articolo 13. Il Capofila deve essere autorizzato a rappresentare in via esclusiva i partecipanti alla compagine progettuale nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di Csea, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il Capofila è il responsabile e coordinatore del progetto, nonché il referente ufficiale della compagine per ogni adempimento amministrativo, fermo restando la responsabilità individuale e solidale di ciascun proponente.

5. È ammessa la sottomissione di una sola proposta di progetto per ogni tematica, indicata all'articolo 3, comma 2, da parte dello stesso Capofila.

6. I rapporti tra i partecipanti alla compagine progettuale, ai fini della realizzazione del progetto, devono essere regolati attraverso accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti prima della stipula dell'Accordo di cui all'articolo 13. Tali accordi, sinteticamente ma puntualmente descritti nella proposta di progetto, regolamentano i rapporti tra le parti, in particolare tra il Capofila e gli altri proponenti. Gli accordi, inoltre, formalizzano gli aspetti relativi alla proprietà e al futuro utilizzo dei risultati del progetto.

7. Gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza non possono presentare proposte di progetto autonomamente, né assumere il ruolo di Capofila.

8. Il Capofila e ciascuno dei soggetti partecipanti alla compagine progettuale, alla data di presentazione della Proposta di progetto, devono possedere i seguenti requisiti, attestati tramite dichiarazione sostitutiva, laddove necessario ai sensi del Dpr 445/2000:

a) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) avere capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e nei termini previsti, nonché adottare misure adeguate a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

c) per i costi riportati nella proposta di progetto non essere beneficiari di contributi, incentivi o altre agevolazioni pubbliche anche a titolo de minimis; e in caso di impresa:

d) disporre, al momento del pagamento del contributo, di una Sede operativa nel territorio dello Stato italiano con una capacità produttiva pari almeno al 5% del fatturato complessivo dell'impresa;

e) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese italiane;

f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

g) non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del regolamento Ue 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successivamente modificato dal regolamento Ue 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 e non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

h) disporre di almeno un bilancio di esercizio approvato;

i) essere in possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria, di cui all'allegato C "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" dell'Avviso, fornendo complete ed esaurienti informazioni secondo quanto specificato nell'allegato medesimo;

j) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea.

Articolo 5

Caratteristiche delle proposte di progetto

1. Ai fini dell'ammissibilità la proposta di progetto:

a) deve essere presentata ai sensi dell'articolo 4;

b) deve rispondere agli obiettivi e criteri tecnici riportati nell'allegato A "Disciplinare tecnico";

c) deve essere riferita a una sola tematica di cui all'articolo 3, comma 2;

d) deve prevedere un Trl di partenza e arrivo conformemente a quanto previsto nell'allegato A;

e) deve indicare il referente per ogni soggetto della compagine, che, nel caso di Capofila, coincide con il coordinatore;

f) deve essere formulata secondo quanto previsto nell'allegato B "Modello per la compilazione della domanda e della Proposta di progetto";

g) in riferimento ai costi esposti per il progetto, non deve ricevere o aver ricevuto il sostegno di altri programmi e strumenti di finanziamento;

h) deve prevedere l'avvio delle attività successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro 15 giorni dalla stipula dell'Accordo di cui all'articolo 13, corrispondente al tempo Tₒ del cronoprogramma; la data effettiva di avvio delle attività dovrà essere indicata nel medesimo Accordo;

i) deve riportare un cronoprogramma (diagramma temporale di Gantt) della attività che sia coerente con quanto previsto alla lett. h) del presente comma e all'articolo 7, comma 1 che prevede la conclusione della progettualità entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

2. La proposta di progetto deve indicare tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della stessa, seguendo il modello di cui all'allegato B "Modello per la compilazione della domanda e della Proposta di progetto" ed in particolare, deve contenere: a) le finalità, gli obiettivi e i risultati previsti, intermedi e finali;

b) lo stato dell'arte e l'innovazione proposta rispetto allo stato dell'arte;

c) il dettaglio delle attività previste e i metodi di lavoro in funzione dei livelli di Trl considerati;

d) le attività che saranno svolte, le relative tipologie e i relativi costi preventivati;

e) le attività che saranno svolte pro-quota da ciascuno dei soggetti partecipanti e i relativi costi preventivati;

f) il costo totale del progetto e il relativo contributo richiesto;

g) il cronoprogramma di attuazione del progetto;

h) attività dedicate alla comunicazione e disseminazione nel rispetto dei diritti di privativa e ai sensi di quanto previsto nell'Allegato A, nonché prevedere la creazione di un sito internet, o almeno di una sezione sul sito web del Capofila dedicata al progetto da mantenere regolarmente aggiornata, e incontri periodici di disseminazione secondo quanto previsto dal citato allegato A.

Articolo 6

Aspetti finanziari delle proposte di progetto

1. Il costo totale per ciascuna Proposta di progetto deve essere compreso tra 2.000.000,00 € (due milioni/00 di euro) e 20.000.000,00 € (venti milioni/00 di euro).

2. Il costo totale delle attività di Ricerca Industriale, come riportato nella Proposta di progetto, non può essere superiore al 70% del costo complessivo.

3. Il costo totale delle attività di Studio di Fattibilità, come riportato nella Proposta di progetto, non può essere superiore al 10% del costo complessivo.

4. Il costo totale delle attività svolte complessivamente dagli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, se presenti, come riportato nella Proposta di progetto, non può eccedere il 33% del costo totale del progetto.

5. Il costo delle attività di ciascun partecipante alla compagine progettuale, come previsto nella Proposta di progetto, deve essere pari almeno al 10% del costo totale del progetto.

6. Il costo delle attività del Capofila, come riportato nella Proposta di progetto, deve essere superiore al 25% del costo totale del progetto.

7. Per ciascun partecipante alla compagine progettuale, compreso il Capofila, la voce di costo D "Costi per servizi di consulenza, acquisizione di competenze tecniche, brevetti" (come descritta all'allegato E "Criteri e modalità di determinazione delle spese ammissibili, della predisposizione del preventivo e della rendicontazione dei costi" dell'Avviso), come riportata nella Proposta di progetto, non può eccedere il 35% del costo totale delle proprie attività preventivate. Tale requisito deve essere mantenuto per l'intera durata del progetto.

8. La proposta di progetto può indicare al massimo uno stato di avanzamento intermedio, non prima dei 12 mesi di attività, oltre al consuntivo finale. Le quote di contributo verranno erogate a seguito della valutazione dello stato di avanzamento intermedio e del consuntivo finale e secondo quanto previsto all'articolo 14.

Articolo 7

Durata del progetto e proroghe ammissibili

1. Le Proposte di progetto devono riguardare progettualità da completare entro la data del 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe da richiedere secondo i limiti e le modalità riportate al comma 3 del presente articolo.

2. La durata del progetto e delle relative attività deve essere espressamente indicata nella proposta di progetto.

3. Può essere richiesta una proroga di un massimo di 24 mesi rispetto alla durata prevista di completamento del progetto. La richiesta sarà ritenuta ammissibile qualora concorrano i seguenti requisiti:

a. la richiesta deve essere presentata con le modalità di cui all'articolo 15 e secondo quanto previsto nell'allegato F "Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto";

b. la richiesta deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di fine progetto;

c. il costo totale delle linee di attività concluse alla data di presentazione della richiesta di proroga deve essere almeno pari al 30% del costo totale del progetto. Sarà quindi necessario presentare, contestualmente alla richiesta di proroga, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000 che attesti tale requisito. Il periodo di eleggibilità dei costi delle Linee di attività concluse e oggetto della dichiarazione sarà di conseguenza compreso al massimo tra la data di avvio delle attività del progetto e la data di presentazione della richiesta di proroga.

Articolo 8

Costi ammissibili

1. I costi presentati nella Proposta di progetto e successivamente rendicontati per la realizzazione del Progetto sono considerati ammissibili, nella misura congrua e pertinente, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato E) "Criteri e modalità di determinazione delle spese ammissibili, della predisposizione del preventivo e della rendicontazione dei costi".

2. I costi, per essere considerati ammissibili, dovranno riferirsi ad attività avviate in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera i) e devono riferirsi al periodo di eleggibilità ai sensi di quanto nell'allegato E "Criteri e modalità di determinazione delle spese ammissibili, della predisposizione del preventivo e della rendicontazione dei costi".

3. I costi relativi all'Iva non sono ammissibili ove recuperabili da parte dei soggetti che rendicontano e devono essere puntualmente individuati e tracciati nei relativi sistemi informativi gestionali.

Articolo 9

Intensità del contributo

1. I contributi concessi sono soggetti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti di Stato, conformemente al regolamento (Ue) 2014/651 della Commissione e sue successive modifiche e, in particolare, all'articolo 25 — Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo dello stesso regolamento. I progetti finanziati dovranno rispettare le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (Tfue), articolo 107 e 108, per garantire la compatibilità con il mercato interno.

2. L'intensità del contributo per ciascun beneficiario, fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi, non supera:

a) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale (RI);

b) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale (SS);

c) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità (SF).

3. L'intensità di contributo per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al comma precedente può essere aumentata, fino a un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, come segue:

a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b) di 15 punti percentuali purché ricorra una delle seguenti condizioni:

• il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengano almeno il 10% dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

• i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, fatto salvo i diritti di privativa.

4. Per collaborazione effettiva da considerarsi ai fini della maggiorazione di cui al comma 3 è solo quella tra soggetti appartenenti alla compagine.

5. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

6. In conformità alla Disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione  (Comunicazione della Commissione europea 2022/C 414/01), le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni, ove ricorrano le condizioni, non si applicano per gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Pertanto, a questi ultimi è riconosciuta un'intensità di aiuto pari al 100% dei costi ammissibili. Gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza sono comunque tenuti a specificare quali attività sono da loro svolte e la rispettiva classificazione, ai sensi di quanto previsto nell'allegato B "Modello per la compilazione della domanda e della Proposta di progetto" dell'Avviso.

7. Nel caso in cui un Organismo di ricerca partecipi ad una compagine progettuale, deve essere garantito che non sussistano aiuti di Stato indiretti alle imprese, ai sensi del paragrafo 2.2.2. della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01).

8. Le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (Ue) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, Guri del 15 dicembre 2023 (de minimis), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento Gber.

9. Qualora ricorrano le condizioni sopra esplicitate, le intensità massime di aiuto applicabili alle diverse categorie di beneficiari sono riassunte nella seguente Tabella 2.

Tabella 2 – Tabella di sintesi delle intensità massime di aiuto

Soggetti beneficiari Ricerca industriale Sviluppo sperimentale Studi di fattibilità

Grandi imprese

65% 40% 50%

Medie imprese

75% 50% 60%

Piccole e Microimprese

80% 60% 70%

Organismi di ricerca

100% 100% 100%

Articolo 10

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, corredata dalla proposta di progetto e completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata dal Capofila attraverso la piattaforma informatica dedicata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 19 giugno 2025. Le modalità per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma bandi MI saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Mission innovation — Csea (https://www.csea.it/mission-innovation/), Rse (https://www.rse-web.it/news/infoavvisi-mission-innovation/) entro 10 aprile 2025. Informazioni e chiarimenti sugli atti del presente Avviso potranno essere richiesti entro e non oltre il 3 giugno 2025 all'indirizzo di posta elettronica bandi-mi-2025@rse-web.it dal quale sarà inviata una risposta automatica quale conferma di ricezione. Riceveranno risposta solo le domande di interesse generale che saranno pubblicate, con le dovute modifiche e le relative risposte, come "domande poste frequentemente – Faq" sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Al fine della presentazione della domanda di contributo, i soggetti proponenti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare, pena l'inammissibilità, secondo le modalità ed i termini indicati ai successivi commi, la documentazione, completa di tutti gli allegati, in conformità ai modelli acclusi al presente avviso specifico.

3. Il Capofila e ogni soggetto che compone la compagine progettuale, dichiara quanto previsto dall'allegato C "Dichiarazioni Sostitutive dell'atto di notorietà" e firma digitalmente la proposta di progetto.

4. Il Capofila trasmette la domanda di contributo, comprensiva di tutti gli allegati, tramite la piattaforma Bandi MI.

Articolo 11

Valutazione delle proposte di progetto e criteri di valutazione

1. La valutazione, per la quale il Mase si avvale del supporto di Csea ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Dm 386/2023, avviene in due fasi:

a) "Fase preliminare" per la verifica della conformità formale delle proposte con i requisiti previsti dall' avviso (regolarità formale, completezza documentale della domanda e rispetto delle modalità di presentazione; ammissibilità del soggetto proponente; rispetto dei termini per la presentazione e della procedura prevista; corretta compilazione delle sezioni previste nell'Allegato B "Modello per la compilazione della domanda e della proposta di progetto"). La Csea trasmette l'esito delle verifiche al Mase, che approva la lista delle proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione successiva (lettera b), comunicando l'esclusione dalla procedura concorsuale al Capofila delle proposte che non superano la fase preliminare. In caso in cui la proposta non sia conforme a quanto previsto all'allegato B o non risulti completa ai sensi di quanto disposto dall'Avviso, non sarà comunque possibile procedere con la successiva fase di valutazione tecnico-economica;

b) "Fase tecnico-economica": le proposte ammesse alla presente fase sono sottoposte ad una valutazione tecnico-economica secondo la procedura e i criteri riportati nel presente articolo.

2. Il Mase, ricevuto l'esito delle verifiche della fase preliminare trasmesso da Csea, svolte le verifiche di competenza e previa adozione di ogni provvedimento che si rendesse necessario, comunica a Csea il nulla osta per procedere alla fase di valutazione tecnico-economica.

3. Fermo restando il limite massimo di contributo come richiesto in fase di presentazione della proposta di progetto, in esito alle verifiche su elementi che possano determinare il contributo richiesto, ivi comprese le verifiche tecnico — economiche degli esperti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), la Csea può provvedere d'ufficio alla rideterminazione del contributo richiesto.

4. I criteri per la valutazione della fase tecnico-economica, di cui al comma 1, lettera b), sono i seguenti:

a. Innovazione tecnologica: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrano:

• un effettivo miglioramento scientifico/tecnologico/organizzativo e/o metodologico rispetto allo stato dell'arte;

• risultati chiaramente definiti e misurabili (nuovi prodotti/servizi/processi, design o organizzazione);

• la brevettabilità delle soluzioni proposte.

b. Potenziale di valorizzazione industriale del progetto: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrino:

• la copertura di una domanda di mercato dimostrata sulla base di elementi fattuali rilevanti e precisi;

• l'approccio di filiera, attraverso la sinergia tra diversi attori dei processi considerati;

• la simbiosi industriale e collaborazione intersettoriale;

• la replicabilità e scalabilità delle soluzioni proposte;

• l'identificazione dei mercati potenziali (con segmenti e dimensioni);

• l'esistenza di una posizione competitiva chiara (nazionale/internazionale, illustrando concorrenti diretti e indiretti, tecnologie sostitutive) e il potenziale di mercato delle tecnologie ottenute come risultato finale.

c. Qualità tecnico-scientifica del Capofila e della compagine progettuale: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrino:

• l'adeguatezza ed esperienza tecnico-scientifica e manageriale dei Proponenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto

• l'esperienza pregressa dei proponenti in precedenti progetti innovativi e trasferimento tecnologico;

• la complementarità tra i partner e la capacità di portare a termine con successo il progetto;

• la completezza del consorzio: rappresentatività degli attori del settore;

• l'autentica leadership industriale attraverso il coinvolgimento degli operatori industriali;

• l'equilibrio delle risorse impegnate tra imprese e organizzazioni di ricerca.

• l'organizzazione della governance e della gestione operativa del progetto (controllo dell'utilizzo dei budget, monitoraggio e tutela dei risultati ecc.).

• l'investimento nella formazione, nello sviluppo e nel potenziamento delle capacità delle risorse umane coinvolte nel progetto.

d. Qualità della proposta: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrano:

• la struttura, chiarezza e leggibilità del documento di proposta;

• la pertinenza dei pacchetti di lavoro (workpackage), delle Linee di attività (task), della pianificazione e dell'analisi dei rischi;

• il contributo a più di uno dei risultati attesi dal disciplinare;

• l'identificazione dei fattori chiave di successo;

• un'efficace piano di attività per la comunicazione e la diffusione dei risultati nel rispetto dei diritti di privativa

• la fattibilità del progetto nei tempi previsti;

• la congruità del budget e la corrispondenza tra obiettivi e risorse (congruità dei costi, la fattibilità economica e la capacità di attrarre ulteriori investimenti);

• la solidità del piano finanziario, con particolare attenzione alla capacità del proponente di garantire il cofinanziamento.

• l'efficacia, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, dei Key performance indicator previsti dall'allegato A

• la valutazione e la gestione dei rischi del progetto, con l'identificazione di soluzioni per la mitigazione degli imprevisti e delle problematiche.

e. Coerenza con gli obiettivi di Mission innovation: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrano:

• l'allineamento con una o più priorità strategiche dei "pillar" della Green powered Future Mission avviata nella seconda fase di Mission innovation.

f. Impatti del progetto e sinergie: saranno attribuiti punteggi più alti a progetti che dimostrano:

• i benefici ambientali e di sviluppo sostenibile: capacità del progetto di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, migliorare l'efficienza energetica e promuovere la sostenibilità ambientale; la dimostrazione dei benefici ottenibili dalla proposta attraverso analisi Lca;

• l'integrazione del progetto nella strategia di ciascun partner industriale con benefici reali per ciascuna azienda partner;

• la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, minimizzando le risorse pubbliche impiegate per posto di lavoro creato;

• il contributo previsto allo sviluppo economico (ricadute su altri attori della catena del valore);

• l'equilibrio tra il potenziale atteso e i rischi del progetto e del percorso di follow-up;

• le sinergie con altri progetti (attuali o futuri) finanziati da fondi pubblici a livello regionale, nazionale o europeo;

• impatti positivi significativi sulla sicurezza, sulla salute, sull'ambiente e a livello sociale.

• il piano di monitoraggio e valutazione dei risultati a lungo termine, incluso l'impatto del progetto sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale postimplementazione.

• lo sfruttamento di risultati pubblici conseguiti nell'ambito di programmi di ricerca europei o nazionali quali ad esempio la ricerca di sistema.

5. Ogni proposta di progetto riceverà un punteggio massimo di 100 punti, distribuiti come specificato in Tabella 3. Per ciascun criterio è specificata la soglia minima che determina l'ammissibilità della proposta.

Tabella 3 – Criteri di valutazione

Criteri Valutazione Soglie ammissibilità
Innovazione tecnologica Min 12/20
Potenziale di valorizzazione industriale Min 12/20
Qualità tecnico-scientifica del Capofila e della compagine progettuale Min 12/20
Qualità della proposta Min 9/15
Coerenza con obiettivi di Mission Innovation Min 6/10
Impatti del progetto e sinergie Min 9/15
TOTALE /100 Min 60/100

6. Alle proposte giudicate ammissibili, sulla base dei punteggi riconosciuti al comma precedente, è attribuito un punteggio aggiuntivo sino ad un massimo di 4 punti e fermo restando il punteggio massimo previsto dal comma 5, in presenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

a. Coordinatore di progetto di genere femminile (2 punti);

b. Coordinatore di progetto di età inferiore ai 35 anni (2 punti) alla data di trasmissione della domanda di contributo.

7. Per le valutazioni della fase tecnico-economica di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, Csea si avvale degli Esperti.

8. Entro 45 giorni dalla data di avvio delle valutazioni di cui al comma precedente, coincidente con la data di incarico conferito agli esperti da parte di Csea, gli Esperti, coordinati da Csea, valutano tutti gli elementi al fine di predisporre la graduatoria finale salvo proroghe — motivate da necessità procedurali— autorizzate dal Mase.

9. La Csea, sulla base delle valutazioni degli Esperti, predispone una proposta di graduatoria e la trasmette al Mase.

10. I progetti con punteggi superiori al minimo per ognuno dei criteri di valutazione, di cui al comma 5, e una soglia minima complessiva di 60 punti saranno considerati ammissibili, in base alla disponibilità delle risorse.

11. In caso di parità di punteggio tra due o più progetti, la precedenza sarà data al progetto che ha ottenuto il punteggio più alto nel criterio "Innovazione tecnologica" e, in caso questo comporti ancora la parità tra uno o più progetti, la precedenza sarà data alla proposta che presenta un punteggio aggiuntivo totale, di cui al comma 6, più elevato, infine, in caso di parità considerando anche questo criterio, la priorità sarà data alle proposte presentate cronologicamente prima, in base all'ordine di invio della domanda sulla piattaforma Bandi MI.

12. La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni sul sito ufficiale del Mase.

13. Il Mase comunica al Capofila di ciascun progetto ammesso al finanziamento l'importo del contributo e comunica al medesimo la valutazione redatta dagli Esperti. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Capofila comunica al Mase l'accettazione dell'importo concesso, pena la decadenza dal contributo.

14. Nel caso in cui la dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 non sia sufficiente a coprire il costo complessivo dell'ultimo progetto per il quale sussistono le disponibilità finanziarie, potrà essere erogato un contributo parziale fatta salva la facoltà di rinuncia da parte del Capofila secondo i termini indicati al comma 13. In caso di rinuncia, il Mase può procedere allo scorrimento della graduatoria entro 20 giorni.

15. Trascorso il termine di 90 giorni dalla pubblicazione, le graduatorie decadono e non è più consentita la stipula degli accordi.

16. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della graduatoria o a seguito di rinuncia, revoca o riduzione del finanziamento, risultino risorse residue non assegnate si potrà procedere, alla eventuale riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre aree strategiche secondo criteri stabiliti con successivo decreto direttoriale, anche sulla base dell'ammontare di contributo ammissibile richiesto a valere sui relativi avvisi e non assegnato per esaurimento delle risorse.

Articolo 12

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il beneficiario del contributo è obbligato a:

a) dare piena esecuzione al progetto e completare la realizzazione delle attività di progetto entro la data indicata nell'articolo 7, rispettando la tempistica prevista dal cronoprogramma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i);

b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (Ue) 2021/241 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto ammesso al finanziamento;

d) presentare la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti;

e) comunicare ogni variazione che possa cambiare lo stato dei fatti che permette l'accesso al finanziamento o dalla quale possa dipendere il calcolo del contributo (ad esempio: passaggio da piccola a media impresa, etc.);

f) assicurare una adeguata diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attuazione dei progetti, compatibilmente con i diritti di privativa garantendo il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento in attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Dm n. 386 del 17 novembre 2023);

g) prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli, fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili e consentendo l'accesso ai locali dove sono ubicati e operativi i beni acquistati, nonché dove sono detenute le scritture contabili;

h) garantire una tempestiva diretta informazione sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni progettuali;

i) garantire che i costi relativi al progetto non siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8;

j) garantire che i costi relativi al progetto non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o incentivi che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8;

k) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche, al ricorrere dei presupposti di legge e relativamente alle operazioni dal medesimo poste in essere;

l) garantire la disponibilità delle risorse economiche necessarie per finanziare la parte dei costi di realizzazione del progetto, eventualmente non coperta dal contributo concesso, senza il ricorso ad aiuti di Stato.

Articolo 13

Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati

1. Per le Proposte di progetto ammesse in graduatoria per le quali sia stata accettata la richiesta di contributo, il Mase predispone il relativo Accordo.

2. L'Accordo è trasmesso al Capofila per la successiva formale accettazione mediante sottoscrizione.

3. L'Accordo regola i rapporti per tutti gli aspetti inerenti all'esecuzione del progetto, la concessione e l'erogazione del Contributo le verifiche, i controlli.

4. Nell'Accordo dovrà essere indicata la data di avvio delle attività, corrispondente alla data di inizio del periodo di eleggibilità delle spese, in coerenza con quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera i).

5. Nell'Accordo deve essere indicato il conto corrente dedicato di ciascun beneficiario anche ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. L'Accordo, firmato dalle parti e comprensivo degli allegati, deve essere opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e verrà trasmesso dal Mase alla Csea per i seguiti di competenza.

Articolo 14

Erogazione dei contributi e valutazione tecnico-economica in itinere

1. Il contributo è erogato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a ciascun beneficiario previa apposita richiesta del Capofila in relazione allo Stato di avanzamento del progetto.

2. La prima quota di Contributo, liquidata a titolo di anticipo, può essere richiesta nel limite massimo del 30% dell'intero ammontare, come ammesso in graduatoria e deve essere assistita da idonea garanzia, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Al momento della stipula dell'Accordo, il Capofila può richiedere la quota del contributo a titolo di anticipo, di cui al comma precedente. A garanzia dell'importo erogato a titolo di anticipo ciascun beneficiario richiedente l'anticipo dovrà presentare una cauzione autonoma a prima richiesta di importo pari all'anticipo erogato, che verrà restituita al momento dell'erogazione della quota di contribuzione a saldo. La cauzione può essere costituita, per le imprese, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, della durata pari a 24 mesi oltre la durata del progetto (ivi incluse eventuali proroghe), e può essere prestata solo da:

a) istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Dlgs n. 385/1993 e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la relativa attività;

b) primarie imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la relativa attività;

c) intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del Dlgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Per gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici è possibile scegliere tra fideiussione bancaria o polizza assicurativa e l'accantonamento nel primo bilancio di esercizio utile di una somma di importo pari alla prima quota di contributo richiesta a titolo di anticipo.

4. Nella garanzia di cui al comma precedente, che verrà restituita al momento dell'erogazione del saldo, il fideiussore si impegna a pagare a prima richiesta e rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, impegnandosi, altresì, a garantire l'operatività della polizza o fideiussione nel termine di 15 giorni lavorativi dalla semplice richiesta scritta del Mase. Non è consentito svincolare progressivamente le quote di cauzione. Il testo della garanzia dovrà essere conforme all'allegato D "Modello di garanzia". Resta inteso che la garanzia autonoma a prima richiesta dovrà essere in ogni caso emessa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Avviso e dall'Accordo, fino all'erogazione della quota di contribuzione a saldo, pena quanto previsto all'articolo 16, comma 4. La garanzia deve essere efficace a far data dalla firma dell'Accordo.

5. Le successive quote di Contributo possono essere richieste in relazione allo Stato di avanzamento del progetto, dietro presentazione di Relazioni — intermedie o finali – inerenti alle attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti. Le Relazioni e la rendicontazione, predisposte secondo le modalità descritte nell'allegato E "Criteri e modalità di determinazione delle spese ammissibili, della predisposizione del preventivo e della rendicontazione dei costi" e secondo i format che saranno disponibili sul portale informatico, devono essere inviate tramite la piattaforma Bandi MI non prima di 12 mesi dalla data di inizio del progetto. I format per la predisposizione dei documenti di rendicontazione saranno disponibili sul medesimo portale informatico.

6. Lo Stato di avanzamento del progetto, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità dei costi documentati sono verificati e valutati dalla Csea, sulla base di quanto disposto nell'allegato E "Criteri e modalità di determinazione delle spese ammissibili, della predisposizione del preventivo e della rendicontazione dei costi".

7. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di indicazione del Cup su tutti i documenti probatori dei costi effettivamente sostenute per il progetto ed esposte a rendiconto.

8. Per la valutazione dello stato di avanzamento intermedio e del consuntivo finale, la Csea si avvale degli Esperti e può disporre verifiche e accertamenti tecnico-amministrativi, anche in loco, presso i luoghi di svolgimento del progetto.

9. La Csea trasmette le valutazioni di cui al comma precedente al Mase.

10. Il Mase approva le valutazioni e dispone i trasferimenti delle risorse in favore del beneficiario al positivo esito delle verifiche di cui ai precedenti commi e degli eventuali controlli specifici previsti dalle regole di gestione dei fondi utilizzati. In caso di riscontro negativo, il Mase assume le conseguenti determinazioni.

11. L'erogazione finale non può essere inferiore al 20% del contributo totale ed è disposta a conclusione del progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo maturato in relazione ai costi ammissibili, è disposto il recupero della differenza.

12. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il Ministero adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:

a. compensazione mediante somme eventualmente dovute ai beneficiari maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo anche presso altra Amministrazione;

b. revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del Capo IV del Dl 14 marzo 2005, n. 35 convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80.

13. Ove il Mase ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

14. La Csea, anche su segnalazione del Mase, può disporre, in ogni momento, anche avvalendosi degli Esperti, accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sui costi sostenuti e sulla sussistenza di motivi di risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi concessi.

15. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti, la Csea può richiedere al Capofila una relazione sullo Stato di avanzamento del progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del progetto. La Csea ne riferisce l'esito al Mase.

Articolo 15

Varianti in corso di progetto

1. Il Capofila può presentare tramite la piattaforma Bandi MI richiesta di varianti del progetto secondo quanto previsto nell'Allegato F "Termini, condizioni e modalità per la presentazione di Varianti di progetto", esplicitando le motivazioni e comunque solo se esse non alterano la natura, la qualità, gli obiettivi parziali e finali del progetto e se non inficiano l'efficace svolgimento delle attività di ricerca.

2. Le richieste di varianti potranno essere presentate non oltre 90 giorni prima della data prevista di conclusione del progetto salvo quanto previsto dall'allegato F. Ad eccezione del caso di varianti alla compagine progettuale per rinunce o subentri, nelle more degli esiti della valutazione, la compagine può proseguire le attività e/o sostenere i relativi costi, fermo restando che in caso di mancata approvazione della variante i costi eventualmente sostenuti successivamente alla richiesta di variante restano ad esclusivo carico della compagine.

Articolo 16

Cause e modalità di esclusione e revoca

1. Costituiscono motivi di esclusione delle Proposte di progetto dalla "fase preliminare" della valutazione (come definita all'articolo 11, comma 1, lettera a):

a) il mancato possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 4;

b) il mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 4 comma 5. In questo caso, tra le proposte presentate dallo stesso Capofila sulla medesima tematica, saranno escluse le sole proposte presentate cronologicamente dopo la prima;

c) il mancato rispetto delle caratteristiche indicate all'articolo 5, comma 1, lett. e), f) e g);

d) il mancato rispetto degli aspetti finanziari indicati all'articolo 6;

e) il mancato rispetto quanto riportato all'articolo 7, commi 1 e 2;

f) il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande indicati nell'articolo 10;

g) la presentazione di dati falsi o incompleti.

2. Costituiscono motivi di esclusione delle Proposte di progetto dalla "fase tecnico-scientifica" della valutazione (come definita all'articolo 11, comma 1, lettera b):

a) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) il mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g) e i);

c) il mancato rispetto di quando previsto dall'articolo 5, comma 2.

3. Costituisce motivo di decadenza dal contributo la mancata comunicazione di accettazione del contributo di cui all'articolo 11, comma 13.

4. Costituiscono motivi di revoca del contributo:

a) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) il mancato rispetto dell'articolo 9, commi 7 e 8;

c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12;

d) le violazioni o le non conformità a quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4;

e) il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, opportunamente giustificati, o per riscontrata obiettiva impossibilità di ottenere i risultati attesi;

f) l'utilizzo delle risorse finanziarie non conforme alle disposizioni del presente avviso e della normativa unionale e nazionale comunque applicabile;

g) la presentazione di documentazione incompleta laddove non si fornisca riscontro a una richiesta di integrazione da parte della Csea o del Mase, o di documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al Capofila o ai beneficiari;

h) l'interruzione o la sospensione del programma di sviluppo del progetto se non per motivazioni ritenute valide dal Mase;

i) la mancata trasmissione della documentazione finale (rapporti tecnici e rendicontazione dei costi) entro 30 giorni dalla data prevista per il termine del progetto. Il termine di 30 giorni può essere prorogato con provvedimento del Mase, previa istanza adeguatamente motivata da trasmettersi prima della data fissata per la conclusione del progetto;

j) le false dichiarazioni inerenti la documentazione fornita e i requisiti soggettivi e oggettivi di tipo tecnico-scientifico, economico e societario, fatta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dalla normativa comunque applicabile;

k) ogni altro fatto o circostanza comunque imputabile ai beneficiari, accertato dal Mase o da altro Ente o Autorità e valutato dal Mase, che renda impossibile la prosecuzione del progetto.

5. La revoca e la decadenza del contributo sono disposte con decreto direttoriale del Mase.

Articolo 17

Tutela della privacy

1. In attuazione del regolamento (Ue) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General data protection regulation — Gdpr) e nel rispetto del Dlgs n. 196/2003, così come novellato dal Dlgs 101/2018, i soggetti proponenti sono tenuti, in fase di compilazione della domanda di finanziamento, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali i soggetti proponenti sono tenuti, in fase di compilazione della domanda di finanziamento, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito del Mase www.mase.gov.it. Il titolare del trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura e dello svolgimento delle attività di audit è il Mase, il quale assicurerà che tali dati saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241.

2. La Csea è la responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al precedente comma.

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Eventuali comunicazioni, aggiornamenti o modifiche relative al presente avviso saranno pubblicati sul sito del Mase. I soggetti proponenti sono tenuti a consultare regolarmente il sito istituzionale del Mase e di Rse (https://www.rse-web.it/news/info-avvisi-missioninnovation/) al fine di rimanere informati sulle eventuali variazioni.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle normative unionali e nazionali vigenti.

4. Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo Pec: pif@pec.mase.gov.it, fermo restando che le modalità di trasmissione della domanda di contributo sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 10.

5. Per le comunicazioni riguardanti il portale informatico si potrà fare riferimento agli indirizzi mail: gomp@besmarticoloit e mi@csea.it, indicati sul manuale utente pubblicato sul portale stesso.

Allegato A

Disciplinare tecnico

Disciplinare tecnico

Formato: .pdf - Dimensioni: 238 KB


Allegato B1

Modello per la compilazione della domanda e della proposta di progetto

Allegato B2

Schede economiche per la proposta di progetto

Schede economiche per la proposta di progetto

Formato: .xls - Dimensioni: 15 KB


Allegato C

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Formato: .pdf - Dimensioni: 189 KB


Allegato D

Modello garanzia

Modello garanzia

Formato: .pdf - Dimensioni: 221 KB


Allegato E

Criteri e modalità di determinazione delle spese ammissibili, della predisposizione del preventivo e della rendicontazione dei costi

Allegato F

Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto

Informativa relativa al trattamento dei dati personali — Regolamento (Ue) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio (General data protection regulation — Gdpr) attività di finanziamento dei progetti di ricerca