Regolamento Commissione Ue 2025/1511/Ue
Quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi
N.d.R.:
1) con avviso di rettifica 4 novembre 2025, n. 90879, la Commissione europea ha reso nota che la pubblicazione del presente regolamento 2025/1511/Ue "è da considerarsi nulla e non avvenuta".
2) Successivamente è stato pubblicato il regolamento delegato 2025/2273/Ue relativo all'istituzione di un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026
Commissione europea
Regolamento delegato 30 giugno 2025, n. 2025/1511/Ue
(Guue 31 ottobre 2025)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (Ue) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (Ue) 2024/1275 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per istituire un quadro metodologico comparativo per calcolare e rivedere i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
(2) La direttiva (Ue) 2024/1275 impone agli Stati membri di stabilire requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi. Gli Stati membri sono anche tenuti ad assicurare che i requisiti da essi stabiliti per i sistemi tecnici per l'edilizia raggiungano almeno i livelli ottimali in funzione dei costi più recenti. Spetta agli Stati membri decidere se il risultato finale dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi utilizzato come riferimento nazionale debba essere calcolato sulla base di una prospettiva macroeconomica (che considera i costi e i benefici degli investimenti in efficienza energetica per la società nel suo insieme), oppure di una prospettiva prettamente finanziaria (che considera solamente l'investimento in quanto tale). È opportuno che i requisiti minimi nazionali di prestazione energetica non siano di oltre il 15% più generosi del risultato dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi preso come riferimento nazionale. Il livello ottimale in funzione dei costi deve situarsi all'interno della forchetta dei livelli di prestazione per i quali l'analisi costi— benefici sul ciclo di vita è positiva.
(3) La direttiva (Ue) 2024/1275 promuove la riduzione dell'uso di energia nell'ambiente edificato, ma rileva anche che il settore dell'edilizia è una delle fonti principali di emissioni di gas a effetto serra e responsabile di circa la metà delle emissioni primarie di particolato fine (PM2,5) nell'Unione, che sono all'origine di decessi prematuri e malattie.
(4) Le prestazioni dei componenti a sé stanti rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti specifici per prodotto. Il regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio2 stabilisce requisiti minimi di prestazione energetica per quasi tutte le categorie di beni fisici, compresi i prodotti connessi all'energia. In sede di definizione dei requisiti nazionali per i sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri devono tenere conto delle misure di esecuzione emanate a norma del suddetto regolamento e delle misure vigenti adottate a norma della direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio3. La prestazione dei prodotti da costruzione da usare per i calcoli a norma del presente regolamento dovrebbe essere determinata conformemente al regolamento (Ue) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e alle misure vigenti adottate in applicazione del regolamento (Ue) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
(5) L'obiettivo perseguito con i livelli di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi potrebbe giustificare, in alcune circostanze, l'introduzione da parte degli Stati membri di requisiti per gli elementi edilizi che, nella pratica, sono d'ostacolo a determinate soluzioni progettuali o tecniche e incentivano l'uso di prodotti connessi all'energia migliori sul piano energetico e, se del caso, delle emissioni. A norma dell'articolo 2, punto 32), della direttiva (Ue) 2024/1275, per determinare i livelli ottimali in funzione dei costi occorre tenere conto delle esternalità ambientali e sanitarie dell'uso di energia, nonché del costo delle quote di gas a effetto serra compreso tra i costi dell'energia.
(6) Gli elementi del quadro metodologico comparativo sono esplicitati nell'allegato VII della direttiva (Ue) 2024/1275 e includono la definizione di edifici di riferimento, la definizione delle misure di efficienza energetica e di misure basate sulle fonti rinnovabili di energia da applicare agli edifici di riferimento, la valutazione dell'uso totale di energia primaria e delle emissioni che ne risultano applicando queste misure e il calcolo dei costi (ossia del valore attuale netto) delle misure.
(7) Il quadro comune per il calcolo della prestazione energetica stabilito all'allegato I della direttiva (Ue) 2024/1275 si applica anche a tutti gli elementi del quadro metodologico per l'ottimalità in funzione dei costi, in particolare il calcolo della prestazione energetica e della prestazione in termini di emissioni degli edifici e degli elementi edilizi. La produzione di energia in loco utilizzando fonti rinnovabili disponibili localmente (ad esempio calore ambiente, calore geotermico, solare termico, fotovoltaico ecc.) sostituisce l'energia fornita dalla rete e riduce l'impatto dell'edificio sulla rete energetica. Per rappresentare questi benefici, l'impatto dell'autoconsumo di energia rinnovabile prodotta in loco non deve essere conteggiato nell'uso totale di energia primaria. Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere come conteggiare, nel calcolo dell'energia primaria dell'edificio, l'energia rinnovabile prodotta in loco per usi non connessi alla prestazione energetica degli edifici o esportata verso la rete.
(8) Ai fini del presente regolamento, la prestazione in termini di emissioni si riferisce sia alle emissioni operative prodotte in loco (dirette) sia a quelle derivanti dalla produzione esterna dell'energia utilizzata dall'edificio (indirette). Nel calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, gli Stati membri possono anche tenere conto del potenziale di riscaldamento globale nel ciclo di vita (global warming potential, GWP).
(9) Per adeguare il quadro metodologico comparativo alle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero determinare: il ciclo di vita economico stimato dell'edificio e/o dell'elemento edilizio; i costi congrui per i vettori energetici, i prodotti e i sistemi e i costi di manutenzione, funzionamento e della manodopera; i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile e non rinnovabile o i fattori di ponderazione per vettore energetico; i fattori di conversione in emissioni di gas a effetto serra; l'evoluzione ipotizzata dei prezzi dei combustibili utilizzati nel contesto nazionale per produrre l'energia consumata negli edifici, tenendo conto dell'eventuale costo delle quote di gas a effetto serra; l'evoluzione dei prezzi del carbonio. Per quanto riguarda l'evoluzione dei prezzi dell'energia e del carbonio, è opportuno che gli Stati membri tengano conto delle informazioni fornite dalla Commissione e del nuovo sistema di scambio di quote per le emissioni generate dalla combustione di combustibili nei settori dell'edilizia, del trasporto stradale e in ulteriori settori6. Nei calcoli di ottimalità in funzione dei costi gli Stati membri possono anche includere la monetizzazione dei molteplici benefici ottenibili grazie alle misure di efficienza energetica, per esempio sul piano della salute pubblica e privata e in termini di prodotto interno lordo.
(10) Il tasso di sconto rispecchia in certa misura non solo le priorità politiche (per i calcoli macroeconomici), ma anche diversi contesti di finanziamento e condizioni ipotecarie. La scelta del tasso di sconto potrebbe incidere in modo sostanziale sul risultato dei calcoli del quadro metodologico comparativo e gli Stati membri devono determinare il tasso più adatto per ogni calcolo dopo avere svolto un'analisi di sensibilità. È perciò opportuno che gli Stati membri definiscano il tasso di sconto da applicare in ogni calcolo, macroeconomico e finanziario, dopo avere svolto l'analisi di sensibilità su almeno due tassi di sconto per calcolo.
(11) In conformità con gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti per i principali inquinanti atmosferici in applicazione della direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e con gli standard più rigorosi di qualità dell'aria stabiliti dalla direttiva (Ue) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio8, nel calcolo macroeconomico sono introdotte le emissioni di inquinanti atmosferici. La prospettiva più ampia offerta dal calcolo macroeconomico prescritto dal presente regolamento, che include la monetizzazione degli effetti sulla salute e sull'ambiente legati alle emissioni di PM2,5 e Nox e i costi delle emissioni di gas a effetto serra, fornisce informazioni che potrebbero essere utili anche in contesti diversi dal calcolo dell'ottimalità in funzione dei costi, ad esempio per stabilire prescrizioni aggiuntive, anche sulle emissioni, e obiettivi più generali in materia di clima, ambiente e salute pubblica.
(12) Per garantire un'applicazione uniforme del quadro metodologico comparativo da parte degli Stati membri, è opportuno che la Commissione stabilisca le principali condizioni quadro necessarie per calcolare il valore attuale netto, quali l'anno di inizio per i calcoli, le categorie di costo da considerare e il periodo di calcolo. Il presente regolamento dovrebbe sostituire il quadro metodologico comparativo vigente stabilito dal regolamento delegato (Ue) n. 244/2012 della Commissione9.
(13) La fissazione di un periodo di calcolo comune non è in conflitto con il diritto degli Stati membri di fissare il ciclo di vita economico stimato degli edifici o degli elementi edilizi, che potrebbe essere più lungo o più breve del periodo di calcolo fissato. Il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di un elemento edilizio incide solo in modo limitato sul periodo di calcolo, che è invece determinato dal ciclo di ristrutturazione dell'edificio, ovvero il periodo di tempo al termine del quale l'edificio è sottoposto a una ristrutturazione importante.
(14) I calcoli e le proiezioni dei costi che comportano numerose ipotesi e incertezze, fra cui per esempio l'evoluzione dei prezzi dell'energia nel tempo, sono in genere accompagnati da un'analisi di sensibilità per valutare la solidità dei principali parametri utilizzati. Ai fini dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi, l'analisi di sensibilità dovrebbe riguardare almeno l'evoluzione dei prezzi dell'energia e il tasso di sconto.
(15) I fattori di energia primaria o di ponderazione e i fattori di emissione di gas a effetto serra, se lungimiranti e conteggiati in modo congruo nel periodo di calcolo, permettono di considerare nel calcolo la decarbonizzazione progressiva della rete elettrica e le reti di teleriscaldamento efficienti, in conformità con gli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2030 e di neutralità climatica stabiliti nei piani nazionali per l'energia e il clima presentati alla Commissione in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio10. Questi fattori dovrebbero essere opportunamente precisati, ad esempio tenendo conto della situazione nell'anno iniziale del calcolo e dei progressi attesi nell'arco della vita dell'edificio. Dovrebbero essere riesaminati e all'occorrenza aggiornati ogniqualvolta si effettua un nuovo calcolo dell'ottimalità in funzione dei costi. Possono coincidere con i fattori stabiliti per il calcolo della prestazione energetica degli edifici di cui all'allegato I della direttiva (Ue) 2024/1275. L'uso nel calcolo di fattori lungimiranti è opportuno per l'energia primaria o la ponderazione, mentre è raccomandato per le emissioni di gas a effetto serra.
(16) Il quadro metodologico comparativo dovrebbe consentire agli Stati membri di confrontare i risultati dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e di utilizzare l'esito del confronto per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi e, ove pertinente, valori di riferimento più rigorosi, ad esempio requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero. È auspicabile che questi livelli siano allineati ai percorsi nazionali stabiliti nei piani nazionali per l'energia e il clima presentati alla Commissione a norma dell'articolo 14 del regolamento (Ue) 2018/1999. Gli Stati membri dovrebbero anche poter considerare l'opportunità di fissare requisiti minimi di prestazione energetica a un livello ottimale in funzione dei costi per le categorie di edifici finora non assoggettate a tali requisiti.
(17) La metodologia dell'ottimalità in funzione dei costi è neutra sotto il profilo tecnologico e non privilegia nessuna particolare soluzione tecnologica a detrimento di altre. Essa garantisce la concorrenza fra misure, pacchetti o varianti nell'arco della vita stimata di un edificio o di un elemento edilizio.
(18) Per limitare al minimo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, è opportuno che essi possano ridurre il numero dei calcoli stabilendo edifici di riferimento rappresentativi di più categorie di edifici, fermo restando il loro obbligo a norma della direttiva (Ue) 2024/1275 di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per determinate categorie di edifici.
(19) I livelli ottimali in funzione dei costi sono pertinenti anche per il nuovo standard “edificio a emissioni zero”, definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva (Ue) 2024/1275, dato che le soglie massime per l'uso di energia primaria devono essere stabilite al fine di raggiungere perlomeno i livelli ottimali in funzione dei costi e devono essere riesaminate ogniqualvolta questi livelli sono rivisti. In linea con la definizione di edificio a emissioni zero, le misure che producono emissioni di carbonio in loco da combustibili fossili non possono essere prese in considerazione nei calcoli di ottimalità in funzione dei costi per questo tipo di edifici.
(20) È pertanto opportuno abrogare il regolamento delegato (Ue) n. 244/2012.
(21) A norma dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (Ue) 2024/1275 sono stati consultati gli esperti designati da ciascuno Stato membro,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento istituisce il quadro metodologico comparativo che gli Stati membri sono tenuti a usare per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti e degli elementi edilizi. Esso stabilisce anche le norme per applicare il quadro metodologico comparativo a determinati edifici di riferimento.
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (Ue) 2024/1275, ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "costo globale»: somma del valore attuale dei costi dell'investimento iniziale, dei costi di gestione, dei costi di sostituzione (riferiti all'anno di inizio) e degli eventuali costi di gestione dei rifiuti, a cui si aggiungono, per il calcolo a livello macroeconomico, i costi delle emissioni di gas a effetto serra e le esternalità sanitarie e ambientali dell'uso dell'energia;
2) "costo dell'investimento iniziale": tutti i costi incorsi fino al momento in cui l'edificio o l'elemento edilizio è consegnato al cliente, pronto per l'uso. Vi sono compresi i costi per la progettazione, l'acquisto degli elementi edilizi, il collegamento delle forniture, l'installazione e i processi di messa in servizio;
3) "costo dell'energia": costo annuale dell'energia, che include il prezzo dell'energia, le tariffe di capacità, le tariffe di rete e le imposte nazionali, tenendo conto del costo delle quote di gas a effetto serra;
4) "costo di funzionamento": tutti i costi connessi con il funzionamento dell'edificio, fra cui le spese annuali per assicurazioni, utenze di servizi pubblici, altri oneri fissi e fiscalità;
5) "costo di manutenzione": costo annuale delle misure volte a conservare e ripristinare la qualità desiderata dell'edificio o dell'elemento edilizio, compresi i costi annuali di ispezione, pulizia, regolazioni, riparazioni e materiale di consumo;
6) "costo di gestione": costi annuali di manutenzione, di funzionamento e dell'energia;
7) "costo di gestione dei rifiuti": costo dell'edificio o dell'elemento edilizio alla fine della vita, che include lo smantellamento, la rimozione degli elementi edilizi non ancora giunti a fine vita, il trasporto, lo smaltimento e il riciclaggio;
8) "costo di sostituzione": investimento finalizzato a sostituire un elemento edilizio, sulla base del ciclo di vita economico stimato durante il periodo di calcolo;
9) "costo annuale": somma dei costi di gestione e dei costi di sostituzione sostenuti annualmente;
10) "costo delle emissioni di gas a effetto serra": valore monetario del danno ambientale causato dalle emissioni di CO2relative al consumo di energia negli edifici;
11) "esternalità ambientali e sanitarie dell'uso di energia": valore monetario, ma non solo, dei danni alla salute e all'ambiente causati dalle emissioni di PM2,5 e NOx relative al consumo di energia negli edifici;
12) "edificio di riferimento": edificio, ipotetico o reale, che costituisce l'edificio tipo nello Stato membro in termini di geometria e sistemi, prestazione energetica dell'involucro e dei sistemi, funzionalità e struttura dei costi ed è rappresentativo delle condizioni climatiche e dell'ubicazione geografica;
13) "tasso di sconto": valore specifico per comparare il valore del denaro in date diverse, espresso in termini reali;
14) "fattore di sconto": coefficiente di moltiplicazione, derivato dal tasso di sconto, usato per convertire un flusso di cassa in un determinato momento nel suo valore equivalente alla data iniziale;
15) "anno iniziale": anno a partire dal quale è determinato il periodo di calcolo;
16) "periodo di calcolo": periodo di tempo considerato per il calcolo, generalmente espresso in anni;
17) "valore residuo dell'edificio": somma dei valori residui degli elementi edilizi al termine del periodo di calcolo;
18) "evoluzione dei prezzi": evoluzione nel tempo dei prezzi dell'energia, dei prodotti, dei sistemi per l'edilizia, dei servizi, della manodopera, della manutenzione e di altri costi, che può differire dal tasso di inflazione;
19) "misura di efficienza energetica": modifica apportata all'edificio o all'elemento edilizio che risulta nella riduzione del relativo uso di energia finale;
20) "pacchetto": insieme di misure di efficienza energetica o di misure basate sulle fonti rinnovabili di energia, o di entrambe, applicato a un edificio di riferimento;
21) "variante": risultato globale e descrizione di un insieme completo di misure o di pacchetti applicato a un edificio, che può consistere di una combinazione di misure sull'involucro dell'edificio, tecniche passive, misure sui sistemi per l'edilizia o misure basate sulle fonti rinnovabili di energia, oppure una loro combinazione;
22) "sottocategorie di edifici": categorie di tipi di edifici più differenziate per dimensioni, età, materiali costruttivi, modelli d'uso, zona climatica o secondo altri criteri rispetto a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 6, della direttiva (Ue) 2024/1275, in funzione delle quali sono definiti gli edifici di riferimento.
Articolo 3
Quadro metodologico comparativo
1. In sede di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, gli Stati membri applicano il quadro metodologico comparativo stabilito all'allegato I.
2. Gli Stati membri usano il quadro metodologico comparativo per confrontare le misure seguenti, in base alle prestazioni in termini di energia primaria ed emissioni e secondo i costi attribuiti alla loro attuazione:
a) misure di efficienza energetica;
b) misure che integrano fonti energetiche rinnovabili;
c) pacchetti e varianti di queste misure.
3. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:
a) stabiliscono come anno iniziale del calcolo l'anno in cui è eseguito il calcolo;
b) usano il periodo di calcolo indicato all'allegato I;
c) usano le categorie di costo indicate all'allegato I;
d) usano di preferenza, per il costo del carbonio, le previsioni di traiettoria del prezzo del carbonio indicate all'allegato II.
4. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri completano il quadro metodologico comparativo determinando tutti gli elementi seguenti:
a) il ciclo di vita economico stimato degli edifici e degli elementi edilizi;
b) il tasso di sconto;
c) i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di manutenzione, i costi di funzionamento e i costi della manodopera;
d) i fattori lungimiranti di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile o i fattori lungimiranti di ponderazione in conformità dell'allegato I della direttiva (Ue) 2024/1275 e i fattori di emissione di gas a effetto serra;
e) l'evoluzione stimata dei prezzi dell'energia per tutti i vettori energetici, tenendo conto delle informazioni di cui all'allegato II del presente regolamento;
f) i fattori di emissione di inquinanti atmosferici, nello specifico quelli per il PM2,5 e i NOx.
5. Gli Stati membri provvedono a calcolare e adottare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica in relazione alle categorie di edifici per le quali non sono ancora stati stabiliti requisiti minimi specifici di prestazione energetica.
6. Gli Stati membri eseguono un'analisi per determinare la sensibilità del risultato del calcolo alle variazioni dei parametri applicati, in modo da coprire come minimo l'impatto di evoluzioni alternative dei prezzi dell'energia e dei tassi di sconto per la prospettiva macroeconomica e quella finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché idealmente anche alle variazioni di altri parametri che si prevede abbiano un impatto significativo sul risultato dei calcoli, quali l'evoluzione dei prezzi di componenti non energetiche.
Articolo 4
Confronto dei livelli ottimali calcolati in funzione dei costi con gli attuali requisiti minimi di prestazione energetica
1. Gli Stati membri, dopo avere calcolato i livelli ottimali dei requisiti in funzione dei costi sia da una prospettiva macroeconomica sia da una prospettiva finanziaria, decidono quale debba essere il riferimento nazionale e lo comunicano alla Commissione nella relazione obbligatoria in conformità dell'articolo 6.
2. Gli Stati membri confrontano il risultato del calcolo scelto in conformità del paragrafo 1 con gli attuali requisiti di prestazione energetica per la categoria pertinente di edifici.
3. Gli Stati membri utilizzano l'esito del confronto di cui al paragrafo 2 per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2024/1275.
4. Lo Stato membro che ha definito gli edifici di riferimento in modo da poter applicare il risultato del calcolo dell'ottimalità in funzione dei costi a più categorie di edifici può utilizzare tale risultato per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi per tutte le categorie pertinenti di edifici.
Articolo 5
Riesame dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi
1. Gli Stati membri riesaminano i calcoli di ottimalità in funzione dei costi ai fini della revisione dei loro requisiti minimi di prestazione energetica in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (Ue) 2024/1275. Il riesame dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi riguarda in particolare l'evoluzione dei prezzi per i dati di costo da utilizzare nei calcoli e, se del caso, l'aggiornamento di questa evoluzione.
2. I risultati del riesame dei calcoli di ottimalità in funzione dei costi sono presentati alla Commissione nella relazione da stilare a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (Ue) 2024/1275.
Articolo 6
Relazioni
1. La relazione da stilare a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (Ue) 2024/1275 contiene i fattori di energia primaria o i fattori di ponderazione applicati, i risultati dei calcoli a livello macroeconomico e finanziario, l'analisi di sensibilità di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento e l'evoluzione ipotizzata dei prezzi dell'energia e del carbonio, come stabilito all'allegato III del presente regolamento.
2. Se gli Stati membri devono adeguare i requisiti minimi di prestazione energetica a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (Ue) 2024/1275, la relazione contiene un piano che delinea gli interventi opportuni per effettuare gli adeguamenti. A tal fine il livello dei requisiti minimi di prestazione energetica in vigore che è significativamente meno efficiente è calcolato come differenza tra la media di tutti i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e la media di tutti i livelli ottimali in funzione dei costi risultanti dal calcolo preso come riferimento nazionale, per tutti gli edifici di riferimento e i tipi di edifici utilizzati.
3. Gli Stati membri si servono del modello di relazione di cui all'allegato III.
Articolo 7
Abrogazione
Il regolamento delegato (Ue) n. 244/2012 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 per quanto riguarda il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, che devono essere comunicati alla Commissione entro il 30 giugno 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2025
Allegato I
Quadro metodologico dell'ottimalità in funzione dei costi
Allegato II
Dati e proiezioni di dati
Allegato III
Modello obbligatorio per la relazione trasmessa dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (Ue) 2024/1275 e dell'articolo 6 del presente regolamento
Note ufficiali
Regolamento (Ue) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (Ue) 2020/1828 e il regolamento (Ue) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/Ce (Gu L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
Direttiva 2009/125/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Gu L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).
Regolamento (Ue) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (Ue) n. 305/2011 (Gu L, 2024/3110, 18.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3110/oj).
Regolamento (Ue) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/Cee del Consiglio (Gu L 88 del 4.4.2011, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj).
Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio (Gu L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
Direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/Ce e abroga la direttiva 2001/81/Ce (Gu L 344 del 17.12.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj).
Direttiva (Ue) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Gu L, 2024/2881, 20.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2881/oj).
Regolamento delegato (Ue) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (Gu L 81 del 21.3.2012, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/244/oj).
Regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (Ce) n. 663/2009 e (Ce) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/Ce, 98/70/Ce, 2009/31/Ce, 2009/73/Ce, 2010/31/Ue, 2012/27/Ue e 2013/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/Ce e (Ue) 2015/652 e che abroga il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).
