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Decreto direttoriale MinAmbiente 28 febbraio 2025, n. 98

Regole operative per finanziamento interventi di imprese agricole per buone pratiche ecologiche nella produzione del biogas, la sostituzione di trattori agricoli con quelli alimentati a biometano e per il miglioramento dell'efficienza energetica di impianti a biogas - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 28 febbraio 2025, n. 98

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 15 aprile 2025 - Comunicato pubblicato sulla Guri 23 aprile 2025 n. 94)

Approvazione delle regole operative relative al Dm 13 marzo 2024, n. 99 nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare – Pratiche ecologiche"

Il Direttore generale

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue, 2007) — versione consolidata (Gu 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;

Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (d'ora in avanti Pnrr) approvato con Decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (Ue) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al pianto RepowerEu nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1303/2013, (Ue) 2021/1060 e (Ue) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/Ce;

Visto l'allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'Investimento M2C2 1.4 "Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economica circolare";

Atteso l'obbligo di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel Pnrr e, in particolare:

— target M2C2-3, da raggiungere entro il 30 giugno 2026 (T2 2026), associato al predetto Investimento 1.4: "Sostituzione di almeno 300 trattori agricoli con trattori meccanici alimentati esclusivamente a biometano e dotati di attrezzi agricoli di precisione. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (Ue) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva Red II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (Ue) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva Red II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto";

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»" come modificata dalla comunicazione della Commissione Ue C/2023/111;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (Ue) 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'Ue che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (Ue) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Tue, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al regolamento (Ue) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Visto il regolamento (Ue) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (Ue) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/Ue e abroga il regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

Visto l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Vista la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) — Carta della governance multilivello in Europa;

Viste le Linee guida per la Strategia di audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

Vista la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate";

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state introdotte norme per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del piano;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (decreto Pnrr), convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del Pnrr, in vista della scadenza, al 31 dicembre 2021, dei 51 traguardi e obiettivi che condizionavano l'erogazione delle prime rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel Pnrr e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.4, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 1.923.400.000 euro;

Considerato che del predetto importo totale di euro 1.923.400.000, una somma pari a euro 1.730.400.000 euro è stata destinata, ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica del 15 settembre 2022, n. 340, al finanziamento dei seguenti interventi:

a) sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;

b) riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (Ue) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (Ue) 2021/241;

Considerato che la restante parte delle somme di cui sopra, pari a euro 193.000.000, è stata destinata, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 marzo 2024, n. 99, nell'ambito degli obiettivi specifici dell'Investimento 1.4, alla realizzazione di interventi di economia circolare finalizzati a:

a) incentivare la diffusione di pratiche ecologiche in fase di produzione del biogas, quali sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l'efficienza dell'uso di nutrienti, con una riduzione dell'uso di fertilizzanti sintetici, e per aumentare l'approvvigionamento di materiale organico nei suoli; la creazione di poli consorziati per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con produzione di fertilizzanti di origine organica;

b) promuovere la sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione, e alimentati esclusivamente a biometano prodotto conformemente ai criteri della direttiva Red II, il cui utilizzo è certificato da garanzie di origine;

c) promuovere investimenti finalizzati a migliorare l'efficienza energetica di impianti per la produzione di biogas di proprietà di aziende agricole per i quali non siano effettuati interventi per la riconversione alla produzione di biometano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (decreto Pnrr 2), convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 (decreto Pnrr 3), convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (decreto Pnrr 4), convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il Pnrr presso il Mase, recante adozione dello strumento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure Pnrr di competenza" e della relativa manualistica allegata;

Viste, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al predetto documento;

Viste le circolari adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle Amministrazioni centrali titolari di interventi e ai Soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in materia di attuazione del Pnrr ed esecuzione delle riconnesse funzioni di monitoraggio, controllo, rendicontazione e gestione finanziaria;

Visto l'articolo 25, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'articolo 41 del Dl 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti Cup che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la "Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità" – Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato in G.u. n. 74 del 29 marzo 2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Sie) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il Pnrr;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

Visti i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, recanti Regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che ha disposto il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", per quanto dispone in materia di indirizzo politico amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e in particolare:

a) l'articolo 11 recante disposizioni sugli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano che ha previsto, fra l'altro, l'erogazione di uno specifico incentivo sul biometano immesso in rete di durata e valore definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno;

b) l'articolo 14, comma 1, lettera b), il quale ha previsto che, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare", sono definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano; con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11 e sono dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante "Attuazione dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di origine";

Vista la raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione europea, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20 maggio 2003 e relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che, all'articolo 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli relativi alle "agro-energie";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l'articolo 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Sistema informativo agricolo nazionale Sian;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 228 del 23 settembre 2021 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, e 22 giugno 2022, n. 109, recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128"

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, per come risultante dalle modifiche testé citate, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (Diag), di Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss) e di Dipartimento energia (Die);

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, e successive modificazioni, il Dipartimento energia (Die) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (Fta)

b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (Mie);

c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (Dee);

d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (Pif);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492/Udcm, che ha istituito l'Unità di Missione per il Pnrr presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 22/12/2021 n. 3164;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 7, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e il triennio 2024-2026", registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024, n. 68;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024 al n. 1055, recante "Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2024";

Visto il Dpr 27 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2024 al n. 84, con il quale viene conferito, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento energia (Die) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, al dott. Federico Boschi, estraneo all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 e 6, del Dlgs n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'articolo 19, comma 8, del medesimo decreto legislativo;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" pubblicata su G.u., Serie generale n.303 del 30-12-2023 — Supplemento ordinario n. 40;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023 "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023;

Visto l'articolo 1 del Dm n. 22 del 16 gennaio 2024 recante "Assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle risorse economico finanziarie stanziate sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2024";

Visto, in particolare, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 marzo 2024, n. 99 recante "Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 2, Componente 2 (M2C2), Investimento 1.4 – "Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare – Pratiche ecologiche", registrato dalla Corte dei Conti il 16 aprile 2024 con il numero 1354 pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 25 aprile 2024 ed entrato in vigore in data 26 aprile 2024, nel seguito, per brevità, anche Decreto;

Visto quanto previsto all'articolo 13 dello stesso decreto e, in particolare, l'indicazione secondo cui le agevolazioni concesse sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (Ue) 2022/2472;

Visto altresì l'articolo 11 il quale prevede che con provvedimento del Ministero, su proposta del GSE, siano adottate le Regole Operative per l'accesso ai benefici di cui al medesimo Decreto;

Viste le Regole operative proposte dal Gestore dei Servizi energetici – Gse Spa (nel seguito Gse) ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 13 marzo 2024, n. 99 con nota prot. Gse n. AD/P20240050546 del 24 ottobre 2024, acquisite con prot. Mase n. 194422 di pari data e con successiva nota prot. Gse n. GSE/P20240072835 del 19 dicembre 2024, acquisite con prot. Mase n. 234004 di pari data;

Considerate le interlocuzioni avvenute tra gli Uffici Mase, ciascuno per gli aspetti di competenza, e la necessità di apportare successive modifiche e integrazioni ai testi del documento di Regole operative proposte dal Gse;

Visto il decreto del Ministro 12 novembre 2024, n. 401, di approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, previsti dal Dm 13 marzo 2024, n. 99, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 novembre 2024, n. 4193;

Vista la nota prot. Mase n. 4829 del 13 gennaio 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale, anche in raccordo con la Dg Cogespro per gli aspetti di competenza, si esprime parere positivo circa la coerenza programmatica e la conformità normativa al Pnrr;

Acquisito il nulla osta del Capo Dipartimento del Dipartimento energia in data 12 febbraio 2025;

Tutto quanto visto e considerato,

Decreta

Articolo 1

Approvazione delle regole operative

1. Sono approvate le regole operative ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 marzo 2024, n. 99, allegate al presente decreto ("allegato A.1."), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale.

2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del Gse.

3. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza.

Allegato A1

Regole operative

Regole operative

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