Energia
Normativa Vigente

Dm Ambiente 16 maggio 2025

Modifiche al decreto 7 dicembre 2023, n. 414 - Comunità energetiche rinnovabili - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Ministero dell'ambiente

Decreto 16 maggio 2025

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 25 giugno 2025)

Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi Covid— 19;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione europea, del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (Ue) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano RepowerEu nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1303/2013, (Ue) 2021/1060 e (Ue) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/Ce;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

Considerate, in particolare, le modifiche apportate alla predetta decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 finalizzate, tra l'altro, a formalizzare gli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr ai sensi dell'articolo 21 del richiamato regolamento (Ue) 2021/241, nonché a dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (Ue) 2023/435 includendo nel Pnrr italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative RepowerEu;

Visto l'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo, incluso nella Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile della Missione 2 Rivoluzione verde e Transizione ecologica (nel seguito anche M2C2 I 1.2 ovvero Investimento 1.2), finalizzato a sostenere la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili, in particolare in comuni con meno di 5 000 abitanti per una potenza complessiva pari almeno a 1,73 GW;

Considerati i traguardi (milestone), gli obiettivi (target) e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 1.2 dal medesimo allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni:

a) milestone M2C2-46, da raggiungere entro il 31 dicembre 2025: "Firma dei contratti per la concessione di sovvenzioni per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche";

b) target M2C2-47, da raggiungere entro il 30 giugno 2026: "Installazione di nuova capacità di generazione elettrica pari ad almeno 1.730 MW da fonti rinnovabili presso le comunità energetiche e gli autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente ubicati nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO2 eq/t H2";

Visto l'accordo denominato Operational Arrangements (Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha attribuito allo stesso le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della Transizione Ecologica" in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", e in particolare:

a) l'articolo 8 che disciplina la "Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia";

b) l'articolo 14, comma 1, lettera e), il quale prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo, sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di Fer, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia;

c) l'articolo 30 che disciplina gli autoconsumatori di energia rinnovabile stabilendo le condizioni e le modalità con le quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile, nonché le modalità e le condizioni per divenire autoconsumatori collettivi;

d) l'articolo 31 che definisce le comunità energetiche rinnovabili stabilendo le condizioni e le modalità al ricorrere delle quali i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili

e) l'articolo 32 che definisce le modalità di interazione con il sistema elettrico delle configurazioni di autoconsumo e, in particolare,

i. il comma 3 il quale stabilisce che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito Arera) adotti i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del Capo I, Titolo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021;

ii. il comma 4 il quale prevede che fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 162/2019;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2023, prot. n. 10347, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze invitava il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a voler attuare l'Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in luogo della concessione di finanziamenti a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, allo scopo di consentire il raggiungimento dei milestone e target associati;

Considerato che ad esito del richiamato processo di riprogrammazione del PNRR con la menzionata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 modificativa della decisione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, le descrizioni dell'Investimento 1.2 e dei relativi milestone e target sono state modificate prevedendo la concessione di sovvenzioni in luogo di prestiti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili come specifica modalità di finanziamento degli interventi da sostenere;

Vista la deliberazione Arera 727/2022/R/Eel del 27 dicembre 2022 "Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento Ue 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/Ce";

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022", recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2023) 8086 final del 22 novembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto riconnessa al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 recante "Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del Pnrr." (nel seguito decreto 7 dicembre 2023) e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, il quale dispone che "Il Gse apre lo sportello per la presentazione delle richieste entro le medesime tempistiche di cui all'art. 11, comma 3. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili individuate all'articolo 10, comma 7";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 marzo 2024, n. 106 di approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, a refusione dei costi esposti dal Gse, nell'attuazione della misura M2C2 I 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo del Pnrr di cui al decreto 7 dicembre 2023;

Visto, il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, recante "Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 febbraio 2025, n. 59 recante "Proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso ai contributi di cui al Titolo III del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414" che proroga il termine per la presentazione delle richieste di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 al 30 novembre 2025;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 11 il quale prevede, per quanto attiene alle procedure di gestione finanziaria delle risorse del Pnrr, che "la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge";

Rilevato che l'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto 7 dicembre 2023, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, prevede che, su espressa richiesta da parte dei beneficiari, il Gse, in qualità di soggetto gestore della misura Pnrr, eroghi un'anticipazione fino al 10% del contributo spettante secondo le modalità e le garanzie individuate nelle regole operative di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

Ritenuto opportuno provvedere all'adeguamento al 30 per cento della misura dell'anticipazione iniziale erogabile in favore dei soggetti beneficiari di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto 7 dicembre 2023 in adeguamento alla citata disposizione normativa intervenuta ed in considerazione dell'interesse pubblicistico a favorire la più ampia partecipazione possibile dei soggetti potenzialmente interessati alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 8 del medesimo decreto;

Considerato l'attuale livello di raggiungimento, in termini prospettici, del succitato target M2C2-47 in base alle istanze presentate per l'accesso ai contributi di cui al Titolo III del decreto 7 dicembre 2023 nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, nonché il mancato esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 7;

Atteso che, nell'ambito del processo in corso avente ad oggetto la riprogrammazione del Pnrr, al fine di introdurre adeguati meccanismi di potenziamento della misura di cui trattasi, l'Italia ha proposto di modificare la descrizione dell'Investimento 1.2 e del target M2C2-47 in termini tali da ampliare la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari estendendo il perimetro di attuazione ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti;

Ritenuto opportuno, in ragione delle tempistiche stringenti previste dal Pnrr per il raggiungimento del target M2C2-47, nelle more della formalizzazione degli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr, modificare il decreto 7 dicembre 2023 nei termini prima definiti, subordinando, tuttavia, l'applicabilità delle disposizioni modificative di cui al presente decreto all'approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin recante modifiche alla richiamata decisione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Pnrr italiano;

Tenuto conto che ogni eventuale modifica o integrazione al presente decreto, anche derivante dalla predetta decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e che i soggetti interessati sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'adozione degli interventi in narrativa per il potenziamento della misura, nonché all'adeguamento della misura delle anticipazioni inziali erogabili in favore dei soggetti beneficiari;

Vista la nota prot. Mase n. 88653 del 12 maggio 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr.

Decreta

Articolo 1

Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole "comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti "comunità energetiche e dei sistemi di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti";

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è introdotta la seguente "c-bis) "Data di completamento dei lavori": data di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo integrato delle connessioni attive (Tica);";

c) all'articolo 7:

i. il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti beneficiari della misura Pnrr di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono le comunità energetiche e i sistemi di autoconsumo collettivo ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.";

ii. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3.Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente Titolo devono:

a) completare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro il 30 giugno 2026;

b) entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.";

d) all'articolo 8:

i. al comma 3, le parole "l'entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti "il completamento dei lavori".

ii. al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione degli incentivi di cui al Titolo II.";

e) all'articolo 10:

i. al comma 1, lettera a), le parole "10%" sono sostituite dalle seguenti "30%";

ii. al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) in ogni caso, le quote a saldo sono erogate al completamento dei lavori sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati.".

iii. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le voci di spesa ammissibili e il costo di investimento massimo sono indicati all'Allegato 2."

iv. al comma 5 prima delle parole "Le spese devono" sono inserite le seguenti "Ad eccezione delle spese ammissibili elencate nell'allegato 2 propedeutiche alla presentazione della domanda e che non costituiscono avvio dei lavori,"

v. al comma 6, le parole "la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque non oltre" sono eliminate;

f) all'allegato 1, paragrafo 3:

i. le parole "e autorità locali" sono soppresse;

ii. dopo le parole "enti del terzo settore e di protezione ambientale" sono aggiunte le seguenti ", persone fisiche".

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni introdotte dal presente decreto si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso secondo le modalità disciplinate dalle regole operative aggiornate ai sensi del successivo comma 2.

2. Entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta Gse, sono aggiornate le regole operative di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nel rispetto della previsione di cui al successivo comma 3.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata in ogni caso all'approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio per la formalizzazione degli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr.

4. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it. Della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.