Energia
Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinAmbiente 13 maggio 2025, n. 155

Aggiornamento regole applicative del Gse - Incentivi per il biometano immesso nella rete del gas naturale - Dm 15 settembre 2022

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 13 maggio 2025, n. 155

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 16 maggio 2025 - Avviso pubblicato il Guri 24 maggio 2025 n. 119)

Aggiornamento delle regole applicative della misura biometano per l'accesso ai benefici di cui al decreto 15 settembre 2022 Piano nazionale e ripresa e resilenza (Pnrr) - M2C2 I 1.4. "Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell'economia circolare", elaborate e trasmesse dal Gse Spa

Il Direttore generale

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 concernente "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" e s.m.i. e la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" e s.m.i, che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'ambiente in "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il Dpcm n. 138 del 6 novembre 2019 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 282 del 2 dicembre 2019;

Visto l'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, pubblicato sulla GURI serie generale del 11 novembre 2022, che prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 180 "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 128", pubblicato sulla G.u. Serie generale n. 286 del 07 dicembre 2023) che, in particolare, modifica la denominazione della Direzione generale incentivi energia (Dgie) in Direzione generale programmi e incentivi finanziari (Dgpif);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 giugno 2024, n. 2464, relativo al conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari (di seguito anche "Dgpif") all'Ing. Stefania Crotta;

Visto il Dm 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 29 marzo 2024 al n. 1055;

Visto il Dm 7 marzo 2025, n. 65, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 marzo 2025 al n. 1209, recante "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025";

Visto il decreto del Capo Dipartimento energia n. 283 del 11 luglio 2024 concernente la Direttiva dipartimentale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'Anno 2024, unitamente agli obiettivi annuali di Direzione e alle relative risorse finanziarie e umane, registrato all'UCB al n. 12016 in data 11 luglio 2024 e successiva rettifica decreto del Capo Dipartimento energia n. 287 del 1 agosto 2024 che modifica l'allegato B "Risorse finanziarie", e approvato dall'Ucb con nota MEF_UCM_MATT/13459 del 2 agosto 2024 ;

Visto il decreto ministeriale 29 Novembre 2021 n. 492/UDCM, relativo alla Istituzione dell'Unità di Missione per il Pnrr presso il Mite;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Visto il regolamento (Ue, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione);

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento Rrf), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (di seguito anche "Pnrr" o "Piano"), di cui è stata approvata la valutazione positiva con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni;

Vista in particolare la misura "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" — Missione 2, Componente 2 Investimento 1.4 del Pnrr che prevede il finanziamento e l'attuazione di progetti finalizzati a:

a) sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;

b) riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti (compresa la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, Forsu) verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento;

c) promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato);

d) promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati a metano/biometano;

e) migliorare l'efficienza in termini di utilizzo di calore e riduzione delle emissioni di impianti agricoli di piccola scala esistenti per i quali non è possibile accedere alle misure di riconversione;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", e, in particolare, l'articolo 8, ai sensi del quale "Ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Pnrr provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo", e l'articolo 9, comma 2, in base al quale, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Pnrr, le amministrazioni titolari degli interventi "possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Pnrr e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C2 — I1.4 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di euro 1.923.400.000;

Rilevato inoltre che il predetto importo è ripartito come segue:

• una somma pari a euro 1.730.400.000 per le seguenti finalità:

— sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;

— riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (Ue) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva Red II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (Ue) 2021/241;

— la restante parte delle somme di cui sopra pari a euro 193.000.000 per la realizzazione di interventi di economia circolare;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", che conferma l'affidamento al Gse della gestione dei regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e introduce principi generali di coordinamento fra misure del Pnrr e strumenti di incentivazione finalizzati a garantire una maggiore efficienza amministrativa nell'assegnazione delle risorse economiche disponibili e in particolare:

• l'articolo 5, comma 1, che prevede che la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione basati su tariffe erogate dal Gse sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;

• l'articolo 11, comma 1, che prevede che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con i decreti di cui al comma 2, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi;

• l'articolo 13 che prevede che, al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione di cui al medesimo Titolo e quelli previsti dal Pnrr e garantire una maggiore efficienza amministrativa, i decreti attuativi delle misure del Pnrr di cui al successivo articolo 14 sono adottati secondo i criteri specifici di cui al medesimo articolo e nel rispetto dei seguenti criteri generali:

— nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui ai Capi II e III e alle misure del Pnrr sono definite condizioni di cumulabilità per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti;

— la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal Gse nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III del presente decreto. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

• l'articolo 14 recante criteri specifici di coordinamento fra misure del Pnrr e strumenti di incentivazione settoriali;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 340 del 15 settembre 2022 recante "Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del Pnrr", pubblicato sulla Guri— serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Pnrr;

Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il regolamento (Ue) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione (Ue) 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", come modificata dalla comunicazione della Commissione Ue C/2023/111;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (Ue) 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'Ue che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (Ue) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

Visto l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation Eu, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

Vista la delibera del Cipe n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Cup;

Visto l'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (Cup) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante "Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

Visto lo Statuto del Gestore dei servizi energetici — Gse Spa (di seguito Gse);

Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale "per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle Società da esso controllate";

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014 n. 91 che detta diposizioni in materia di determinazione delle tariffe a carico degli operatori per la copertura dei costi sostenuti dal Gse per le attività di gestione verifiche e controllo inerenti i meccanismi di incentivazione;

Vista la circolare Rgs-Mef del 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione Pnrr al 31 dicembre 2021 — Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

Vista la circolare Rgs-Mef del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Dnsh)" e il suo aggiornamento effettuato con circolare Rgs-Mef del 13 ottobre 2022, n. 33;

Vista la circolare Rgs-Mef del 31 dicembre 2021, n. 33, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 — Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti Pnrr — addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

Vista la circolare Rgs-Mef del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 — Indicazioni attuative";

Vista la circolare Rgs-Mef del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef del 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef del 21 giugno 2022, n. 27 recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – Monitoraggio delle misure Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef del 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del Pnrr — prime indicazioni operative";

Vista la circolare Rgs-Mef del 26 luglio 2022, n. 29, recante "Procedure finanziarie Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef del 11 agosto 2022, n. 30, recante "Procedure di controllo e rendicontazione delle misure Pnrr";

Vista la circolare Rgs-Mef del 17 ottobre 2022, n. 34, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Vista la circolare Rgs-Mef del 9 novembre 2022, n. 37, recante "Procedura semplificata di cui all'articolo 7 del Dpcm 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post";

Vista la circolare Rgs-Mef del 2 gennaio 2023, n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Vista la circolare Rgs-Mef del 10 marzo 2023, n. 10, recante "Interventi Pnrr. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali Pnrr aperte presso la Tesoreria dello Stato";

Vista la circolare Rgs-Mef del 22 marzo 2023, n. 11, recante "Registro integrato dei controlli PnrrSezione controlli milestone e target";

Vista la circolare Rgs-Mef del 14 aprile 2023, n. 16, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori — Rilascio in esercizio sul sistema informativo Regis delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati Orbis nonché alle piattaforme antifrode Arachne e Piaf-It";

Vista la circolare Rgs-Mef del 27 aprile 2023, n. 19, recante "Utilizzo del sistema Regis per gli adempimenti Pnrr e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria Ngeu";

Vista la circolare Rgs-Mef del 24 luglio 2023, n. 25, recante "Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria Ngeu";

Vista la circolare Rgs-Mef del 15 settembre 2023, n. 27, recante "Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori. Adozione dell'Appendice tematica rilevazione delle titolarità effettive ex articolo 22 par. 2 lettera d) regolamento (Ue) 2021/241 e comunicazione alla Uif di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex articolo 10, Dlgs 231/2007";

Vista la circolare Rgs-Mef del 22 dicembre 2023, n. 35, recante "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza — versione 2.0";

Vista la circolare Rgs-Mef del18 gennaio 2024, n. 2, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo unico di colloquio, versione 2.0";

Vista la circolare Rgs-Mef del 12 marzo 2024, n. 10, recante "Procedure di gara svolte dalle Centrali di committenza e correlate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)";

Vista la circolare Rgs-Mef del 28 marzo 2024, n. 13, recante "Integrazione delle Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure Pnrr di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex articolo 22 regolamento (Ue) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex articolo 22 paragrafo 2 lettera c) regolamento (Ue) 2021/241";

Vista la circolare Rgs-Mef del 14 maggio 2024, n. 22, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. Dnsh)";

Vista la circolare Rgs-Mef del 17 maggio 2024, n. 27, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.";

Vista la circolare Rgs-Mef del 15 luglio 2024, n. 33, recante "Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Vista la circolare Rgs-Mef del 10 ottobre 2024, n. 35, recante "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0.";

Vista la circolare Rgs-Mef dell'8 gennaio 2025, n. 1, recante "Circolare in materia di apposizione del codice unico progetto (Cup) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41";

Vista il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure Pnrr di competenza e la relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il Pnrr presso il Mase;

Viste, in particolare, le "Linee guida per i Soggetti attuatori" nella versione 2.0 del 7 giugno 2024 e s.m.i. adottate dal Mase e allegate al predetto documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure Pnrr;

Considerato che l'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale del 15 settembre 2022 stabilisce che : "ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo n. 199 del 2021" definendo alle lettere cc) il Gse quale "Gestore dei servizi energetici S.p.A., deputato allo svolgimento delle istruttorie tecniche e alle attività gestionali funzionali all'assegnazione degli incentivi oggetto del presente decreto, nonché alla validazione delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo nei confronti del Ministero della transizione ecologica quale Amministrazione centrale titolare dell'investimento Pnrr";

Considerato che ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto ministeriale del 15 settembre 2022 n. 340 la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Gse stipulano apposita Convenzione con la quale sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo, il rimborso delle spese ed ogni altro connesso adempimento per la collaborazione istituzionale;

Considerato che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale 15 settembre 2022 il Ministero, su proposta del Gse, deve approvare le regole applicative discendenti dallo stesso decreto;

Considerato che ai sensi del comma 2 del citato articolo 12 del richiamato decreto ministeriale 15 settembre 2022, le regole applicative devono avere un contenuto specifico, e segnatamente devono regolamentare:

"a) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste dall'articolo 5, in conformità alle disposizioni afferenti al Pnrr e alle relative linee guida, incluse le misure per garantire il rispetto del principio del "non arrecare un danno significativo" (Dnsh);

b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi, in modo tale che il soggetto richiedente sia portato a conoscenza con la massima chiarezza degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) la procedura e la documentazione da inviare ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, per verificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento del contributo in conto capitale nonché della tariffa incentivante di cui all'articolo 3;

d) i contratti-tipo da stipulare tra il Gse e i soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), nonché quelli da stipulare con i soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti di cui al Dm 10 ottobre 2014, atti a garantire la corresponsione degli incentivi di cui al presente decreto e l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del Dm 2 marzo 2018;

e) le tempistiche e le modalità di riconoscimento degli incentivi;

f) gli obblighi a carico dei soggetti che percepiscono gli incentivi di cui al presente decreto, tra cui ricomprendere, ove pertinente:

1) l'obbligo di avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al Ministero le variazioni dei progetti;

2) l'obbligo di assicurare il rispetto della normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (Ue) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021;

3) l'obbligo di individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero;

4) gli obblighi atti a garantire la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2018/1046 e dall'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento (Ue) 2021/241;

5) gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (Ue) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del Pnrr, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation Eu" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

6) gli obblighi necessari ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del Pnrr attraverso l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative ai progetti svolti;

7) l'obbligo di indicazione del Cup su tutti gli atti amministrativo contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa;

8) le modalità di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (Ue) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati a essi e della documentazione probatoria pertinente;

9) gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti disposizioni e alla presentazione della rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto e della documentazione probatoria pertinente, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Pnrr;

10) l'obbligo di consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero e dal Gse, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, da effettuarsi anche attraverso controlli in loco presso i soggetti percettori;

11) gli obblighi di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del Pnrr, devono essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il Pnrr, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'Olaf, della Corte dei conti europea (Eca), della Procura europea (Eppo) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'Olaf, la Corte dei conti e l'Eppo a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2018/1046;

12) l'obbligo di assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del Pnrr relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (Dnsh) ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (Ue) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Tue, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

13) la trasmissione, su richiesta, delle informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

14) l'obbligo di tenere informati sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare la realizzazione del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure disciplinate dal Ministero ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241;

15) l'impegno ad adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative Pnrr volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

g) le modalità con le quali il Gse trasmette gli esiti dell'istruttoria al Ministero e provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), conformemente alle regole generali adottate per l'erogazione dei contributi del Pnrr e secondo le modalità disciplinate dalla Convenzione di cui al comma 10;

h) le modalità con le quali sono individuati, anche forfettariamente, i consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari degli impianti di produzione di biometano nonché le modalità con le quali sono trattati eventuali autoconsumi utilizzati per processi produttivi;

i) le modalità attraverso le quali sono utilizzate le garanzie di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso di cui agli articoli 5 e 6 del Dm 2 marzo 2018 e all'articolo 4, comma 1, lettera c);

l) le conseguenze derivanti dall'accertamento delle violazioni riscontrate durante lo svolgimento delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 10, definite secondo criteri di proporzionalità in ragione dell'entità delle violazioni medesime";

Considerato che le successive Regole applicative forniscono le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal decreto ministeriale 2022 e, in via generale, dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia di produzione di biometano e di immissione dello stesso nelle reti del gas naturale;

Vista la nota prot. n. 3344 dell'11 gennaio 2023, con cui il Gestore dei servizi energetici — Gse Spa (nel seguito Gse) ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 15 settembre 2022, la proposta di testo delle regole applicative;

Vista la nota prot. n. 4829 del 13 gennaio 2023 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr con riferimento allo schema del provvedimento direttoriale di approvazione delle regole applicative del decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022 e relativi allegati;

Visto il decreto direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 di approvazione delle Regole applicative del decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022 recante disposizioni per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale — Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento 1.4 — Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare;

Considerata che, in ragione della successiva necessità ed opportunità di proporre l'adozione di alcune modifiche alle regole applicative, il Gse ha trasmesso, con nota prot. Gse n. AD/P20240000129 del 27 maggio 2024 acquisita in pari data al prot. Mase n. 97091 del 27 maggio 2024, una proposta per l'aggiornamento delle regole applicative;

Vista la nota prot. n. 99483 del 29 maggio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr con riferimento allo schema di aggiornamento delle regole applicative;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 248 del 30 maggio 2024 – di approvazione dell'aggiornamento delle regole applicative del Dm Biometano elaborate e trasmesse dal Gse ai sensi del decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022;

Considerato che il Dl n. 63 del 15 maggio 2024 (c.d. Dl Agricoltura) convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2024 n. 101, contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, con l'inserimento dell'articolo 5-bis) prevede Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole;

Considerato quanto sopra il Gse ha avviato una consultazione sulle modifiche da apportare alle Regole applicative del decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022 al fine di dare attuazione a quanto previsto nello specifico dal comma 2 dell'articolo 5-bis del sopra citato Dl Agricoltura;

Considerato che il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'8 agosto 2024, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in recepimento delle direttiva delegata (Ue) 2024/1405 della Commissione del 14 marzo 2024 che modifica l'allegato IX della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas, aggiorna l'allegato VIII del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con l'introduzione di nuove materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati;

Considerato, dunque, che, in ragione della necessità e dell'opportunità di proporre l'adozione di alcune modifiche alle regole applicative, il Gse ha trasmesso, con nota prot. GSE/P20250016873 del 14 febbraio 2025 acquisita dal Mase al prot. n 0029270 del 17 febbraio 2025 una proposta per l'aggiornamento delle regole applicative ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 15 settembre 2022, n. 340;

Vista la nota prot. n. 88699 del 12/05/2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

decreta

Articolo 1

Approvazione delle regole applicative

1. È approvato l'aggiornamento delle regole applicative elaborate e trasmesse dal Gse Spa ai sensi del decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022 le quali, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Gse Spa e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale.

2. Le presenti regole entrano in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza.

Allegato

Dm Biometano — Regole applicative

Regole applicative Gse

Formato: .pdf - Dimensioni: 2,86 MB


Dm Biometano — Allegati e appendici alle regole applicative