Energia
Normativa Vigente

Dm Ambiente 19 giugno 2025, n. 149

Regime di sostegno per il fotovoltaico in area agricola (cd. "agrivoltaico") - Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - Modificazioni al Dm 22 dicembre 2023, n. 436

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto 19 giugno 2025, n. 149

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 8 luglio 2025)

Modificazioni al decreto del Ministro dell' ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione europea, del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (Ue) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (Ue) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (Ue) n. 1303/2013, (Ue) 2021/1060 e (Ue) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/Ce;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

Considerate, in particolare, le modifiche apportate alla predetta decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 finalizzate, tra l'altro, a formalizzare gli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr ai sensi dell'articolo 21 del richiamato regolamento (Ue) 2021/241, nonché a dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (Ue) 2023/435 includendo nel Pnrr italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU;

Visto l'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'Investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico, incluso nella Componente 2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile della Missione 2 Rivoluzione verde e Transizione ecologica (nel seguito anche M2C2 I 1.1 ovvero Investimento 1.1), che prevede l'erogazione di sovvenzioni e prestiti a sostegno degli investimenti nella costruzione di sistemi agro-voltaici e nell'installazione di strumenti di misurazione per monitorare l'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture;

Considerati i traguardi (milestone), gli obiettivi (target) e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 1.1 dal medesimo allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni:

a) milestone M2C2-44, da raggiungere entro il 31 dicembre 2024: "Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e strumenti di misurazione in sistemi agro-voltaici. Ci si attende che la potenza installata dei sistemi agrovoltaici di natura sperimentale incoraggi lo sviluppo di soluzioni innovative per impianti a terra in cui possano coesistere molteplici usi del suolo, generando benefici concorrenti. L'entrata in funzione degli impianti è registrata nel sistema nazionale Gaudì (anagrafe degli impianti), che dà prova conclusiva del conseguimento degli obiettivi";

b) target M2C2-45, da raggiungere entro il 30 giugno 2026: "Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici con una capacità di almeno 900 MW";

Visto l'accordo denominato Operational Arrangements (Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha attribuito allo stesso le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e, in particolare, il Titolo II "Regimi di sostegno e strumenti di promozione" che disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con gli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché gli articoli 13 e 14, recanti rispettivamente "Principi generali di coordinamento fra misure del Pnrr e strumenti di incentivazione settoriali" e "Criteri specifici di coordinamento fra misure del Pnrr e strumenti di incentivazione settoriali";

Visto, in particolare l'articolo 14 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale, alla lettera c) del comma 1,  prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.1 "Sviluppo agrovoltaico", sono definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui al Capo II;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento Ue 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/Ce";

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022 sulla "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022", recante le condizioni in base alle quali gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2023) 7744 final del 10 novembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto riconnessa al presente decreto, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436 recante « Incentivazione dei sistemi agrivoltaici di attuazione dell'investimento 1.1 (Sviluppo agrovoltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del Piano di Ripresa e Resilienza» (nel seguito decreto 22 dicembre 2023);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 9 maggio 2024, n. 175 di approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, a refusione dei costi esposti dal Gse, nell'attuazione della misura M2C2 I 1.1 Sviluppo agro-voltaico del Pnrr di cui al decreto 22 dicembre 2023;

Considerato l'attuale livello di raggiungimento, in termini prospettici, del succitato target M2C2-45 in base alle istanze presentate per l'accesso ai contributi nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 6 del medesimo decreto;

Atteso che al fine di facilitare l'attuazione e la valutazione del Pnrr e di ridurre l'onere amministrativo, pur mantenendo l'ambizione del piano, in linea con le indicazioni della Commissione europea è stato avviato un processo mirato di rivisitazione delle misure di competenza del Mase ivi incluso l'Investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico, nell'ambito della quinta revisione del Piano, per eliminare dalle decisioni di attuazione del Consiglio qualsiasi linguaggio ambiguo o poco chiaro, o qualsiasi specifica che superi i requisiti necessari per dimostrare l'adempimento delle misure Pnrr.

Ritenuto necessario intervenire in modifiche puntuali sulle misure attivate al fine di allineare il processo attuativo agli intervenuti chiarimenti interpretativi e revisioni al fine di garantire che gli obiettivi del Pnrr possano essere realizzati entro le relative stringenti tempistiche previste, per come anche indicato nella Comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025

Atteso che con la proposta di revisione dell'Investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico sono stati chiariti i termini di conseguimento degli obiettivi finali che si conseguono con l'installazione dei relativi impianti, attraverso anche l'introduzione nella parte descrittiva della misura del seguente periodo "L'installazione degli impianti è registrata nel sistema nazionale Gaudì (registro degli impianti di produzione), che fornisce una prova conclusiva del raggiungimento degli obiettivi";

Vista la proposta di decisione del Consiglio ed il relativo Annex della Commissione europea COM(2025) 285 final del 27 maggio 2025 ed il documento di accompagnamento SWD(2025) 145 final con la quale la Commissione europea, in vista della prossima seduta del Consiglio, ha valutato positivamente le proposte di revisione ivi inclusa quella già descritta ed inerente all'Investimento 1.1 Sviluppo agro-voltaico;

Ritenuto altresì, in ragione delle tempistiche stringenti previste dal Pnrr per il raggiungimento del target M2C2-45, nelle more della formalizzazione degli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr, modificare il decreto 22 dicembre 2023 nei termini prima definiti, subordinando, tuttavia, l'applicabilità delle disposizioni modificative di cui al presente decreto all'approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin recante modifiche alla richiamata decisione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Pnrr italiano;

Tenuto conto che ogni eventuale modifica o integrazione al presente decreto, anche derivante dalla predetta decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e che i soggetti interessati sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate;

Considerato opportuno, anche in riscontro alle esigenze rappresentate dagli operatori del settore nell'ambito dell'attuazione dell'Investimento 1.1 "Sviluppo dell'agro-voltaico":

— prevedere una finestra temporale adeguata al completamento della messa in esercizio degli impianti, successiva alla data della relativa installazione, che, nella versione rivista della misura, costituisce il soddisfacente conseguimento dell'obiettivo Pnrr;

— assegnare alla rendicontazione finale delle spese, successiva al conseguimento dell'obiettivo Pnrr, un margine temporale più ampio, comunque coerente con la necessità di garantire il completamento delle operazioni finanziarie entro il termine del 31 dicembre 2026;

Considerata la necessità di procedere all'adozione degli interventi descritti in narrativa, al fine di allineare la versione del decreto 22 dicembre 2023 alle modifiche testuali intervenute sul Pnrr, nonché di superare eventuali dubbi interpretativi in merito al conseguimento dei relativi obiettivi finali;

Rilevata, altresì, l'esigenza di porre in essere ogni azione utile al raggiungimento dei suddetti obiettivi, assicurando al contempo la piena e completa attuazione dell'Investimento 1.1 "Sviluppo agro-voltaico";

Vista la nota prot. Mase n. 107536 del 5 giugno 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr.

Decreta

Articolo 1

Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera n) è introdotta la seguente "n-bis) "data di installazione: data di ultimazione dei lavori di realizzazione del sistema agrivoltaico, ovvero dell'impianto di produzione di energia elettrica come riscontrabile dal sistema Gaudì;";

b) all'articolo 8:

i. i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie completano i lavori di installazione non oltre il 30 giugno 2026, pena la decadenza del diritto di accesso a tutti i benefici previsti dal presente decreto. La registrazione dell'impianto nel sistema nazionale Gaudì dà prova dell'avvenuta installazione entro i termini di cui al primo periodo.

2. Gli impianti di cui al comma 1 entrano in esercizio entro diciotto mesi dalla data di installazione. Il mancato rispetto del predetto termine per l'entrata in esercizio comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0.5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo"

ii. al comma 3 le parole "ovvero l'ulteriore termine del 30 giugno 2026" sono soppresse;  c) all'articolo 9:

i. la rubrica è sostituita dalla seguente "Comunicazione di installazione e di entrata in esercizio degli impianti"

ii. il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti titolari degli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 comunicano al Gse la data di installazione entro trenta giorni dall'avvenuto completamento dei relativi lavori. I medesimi soggetti comunicano altresì la data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all'avvio dell'esercizio stesso. La mancata comunicazione entro il predetto termine dei trenta giorni dall'avvio effettivo dell'esercizio comporta la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva."

d) all'articolo 11:

i. il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermi restando gli obblighi e i termini  di cui all'articolo 9, comma 1, entro e non oltre il 31 ottobre 2026, il soggetto attuatore esterno trasmette la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale corredata dai titoli di spesa sostenuta quietanzati, in relazione alla realizzazione dell'intervento, nonché dalla documentazione di dettaglio individuata dalle regole operative di cui all'articolo 12."

ii. il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Sono ammessi solo i titoli di spesa sostenuta quietanzati entro la data di trasmissione della richiesta di erogazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 ottobre 2026."

e) all'articolo 15, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall'articolo 8 per il completamento dei lavori di installazione dell'impianto e per l'avvio dell'esercizio;".

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni introdotte dal presente decreto si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso secondo le modalità disciplinate dalle regole operative aggiornate ai sensi del successivo comma 2.

2. Entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta Gse, sono aggiornate le regole operative di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, nel rispetto della previsione di cui al successivo comma 3.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata in ogni caso all'approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio per la formalizzazione degli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr.

4. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it. Della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.