Energia
Normativa Vigente

Decreto direttoriale MinAmbiente 17 luglio 2025, n. 229

Incentivi alle Comunità energetiche rinnovabili - Aggiornamento dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande – Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto direttoriale 17 luglio 2025, n. 229

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 17 luglio 2025)

Aggiornamento dell'"Avviso pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr

Il Direttore generale

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue, 2007) — versione consolidata (Gu 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (Ue) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno

strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia

dopo la crisi Covid-19;

Visto il regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio

2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (d'ora in avanti Pnrr) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista, in particolare, la decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 che modifica la predetta decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia al fine, tra l'altro, di formalizzare gli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr ai sensi dell'articolo 21 del richiamato regolamento (Ue) 2021/241;

Visto l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'Investimento M2C2 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo";

Visto il regolamento delegato (Ue) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do No Significant Harm") e la comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01, come modificata dalla comunicazione della Commissione Ue C/2023/111, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il regolamento delegato (Ue) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visti i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Tue, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli allegati VI e VII al regolamento (Ue) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Visto il regolamento (Ue, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

Visto il regolamento (Ce, Euratom) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2024/2509 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

Visto l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel Pnrr e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.2, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 2,2 miliardi di euro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)";

Visto il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

Visto il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il Pnrr presso il Mase, recante adozione dello strumento denominato "Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure Pnrr di competenza" e della relativa manualistica allegata;

Viste, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al predetto documento;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (Cig) e del Codice unico di progetto (Cup) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visti i Rr.dd. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, recanti Regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che ha disposto il Riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", per quanto dispone in materia di indirizzo politico amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali.

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Vista la direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 ed in particolare l'articolo 42-bis;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020 recante "Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020".

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha definito la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la creazione di nuovi organismi e uffici e l'individuazione di sedi di raccordo tra livello centrale e territoriale, al fine di assicurare il coordinamento necessario per l'attuazione degli investimenti a livello locale;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con il quale sono state introdotte norme per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del piano;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (decreto Pnrr), convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con il quale sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del Pnrr, in vista della scadenza, al 31 dicembre 2021, dei 51 traguardi e obiettivi che condizionavano l'erogazione delle prime rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (decreto Pnrr 2), convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (decreto Pnrr 3), convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Visti, in particolare, gli articoli 5 e 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, che disciplinano rispettivamente le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione e la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia;

Visto altresì l'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le Comunità energetiche e l'autoconsumo", siano definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di Fer, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia e che con il medesimo decreto siano definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo;

Visti, inoltre, i seguenti articoli del predetto decreto legislativo n. 199 del 2021:

a) articolo 30 che disciplina gli autoconsumatori di energia rinnovabile stabilendo le condizioni e le modalità con le quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile, nonché le modalità e le condizioni per divenire autoconsumatori collettivi;

b) articolo 31 che definisce le comunità energetiche rinnovabili stabilendo le condizioni e le modalità al ricorrere delle quali i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili

c) articolo 32 che definisce le modalità di interazione con il sistema elettrico delle configurazioni di autoconsumo e in particolare il comma 3 che stabilisce che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito Arera) adotti i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del Capo I, titolo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2023, prot. n. 10347, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze invitava il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a voler attuare l'Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in luogo della concessione di finanziamenti a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, allo scopo di consentire il raggiungimento dei milestone e target associati;

Considerato che, in esito al richiamato processo di riprogrammazione del Pnrr, con la menzionata decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 modificativa della decisione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, le descrizioni dell'Investimento 1.2 e dei relativi milestone e target sono state modificate prevedendo la concessione di sovvenzioni in luogo di prestiti a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili come specifica modalità di finanziamento degli interventi da sostenere;

Vista la deliberazione Arera 727/2022/R/Eel del 27 dicembre 2022 recante "Definizione, ai sensi del Dlgs 199/2021 e del Dlgs 210/2021, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso", così come integrata e modificata dalla deliberazione 15/2024/R/Eel;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", e, in particolare, l'articolo 4 che modifica la denominazione di "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

Vista la Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, approvata con decreto ministeriale 2 febbraio 2023, n. 53 ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2023 al n. 410;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 228 del 23 settembre 2021 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e 22 giugno 2022, n. 109, recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 286 del 7 dicembre 2023 recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 128",;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Mnistri n. 128 del 2021, per come risultante dalle modifiche testé citate, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (Diag), di Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss) e di Dipartimento energia (Die);

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021 e ss.mm.ii., il Dipartimento energia (Die) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (Fta);

b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (Mie);

c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (Dee);

d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (Pif);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica", registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

Visto il Dpcm del 31 maggio 2024 ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 al n. 2406, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ing. Stefania Crotta, Direttore generale della Direzione programmi e incentivi finanziari;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di Missione per il Pnrr presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, registrato alla Corte dei conti in data 22/12/2021 n. 3164;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" pubblicata su G.u., Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023 — Suppl. Ordinario n. 40;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2023 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026" pubblicato su Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023;

Visto l'articolo 1 del Dm n. 22 del 16 gennaio 2024 recante "Assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle risorse economico finanziarie stanziate sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2024";

Vista, in particolare, la decisione della Commissione europea C (2023) 8086 final del 22 novembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha ritenuto la misura di aiuto "SA.106777 (2023/N) – Italy – RRF — Support for the development of Renewable Energy Communities" compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, che disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" del Pnrr, registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024 con il numero 80 (di seguito, per brevità, Dm) pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 23 gennaio 2024 ed entrato in vigore in data 24 gennaio 2024;

Viste le Regole operative trasmesse dal Gse Spa in data 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 11 del Dm, acquisite con prot. Mase n. 34597, pubblicate con decreto del Capo Dipartimento Energia del 23 febbraio 2024, n. 22 e successivamente aggiornate con decreto dipartimentale n. 170 del 22 aprile 2024;

Vista la nota prot. Mase n. 35385 del 23 febbraio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr e la conferma della relativa disponibilità finanziaria con riferimento allo schema delle predette Regole operative;

Visto il decreto del Ministro 15 marzo 2024, n. 106, di approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, previsti dal Dm 7 dicembre 2023, n. 414, trasmesso alla Corte dei conti per il visto di competenza con nota n. prot. 52693 del 19 marzo 2024;

Visto il decreto del Capo Dipartimento Energia del 5 aprile 2024 n. 141, con cui è stato pubblicato l'"Avviso pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr — Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"

Visto che in data 8 aprile 2024, ovvero entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione delle Regole operative, è stato aperto lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi;

Considerato, in termini prospettici, l'attuale livello di raggiungimento del succitato target M2C2-47 in base alle istanze presentate per l'accesso ai contributi di cui al Titolo III del decreto 7 dicembre 2023, ovvero il mancato esaurimento delle risorse disponibili, nonché l'imminente chiusura dello sportello di cui all'articolo 8, comma 2 del predetto decreto;

Considerata la necessità, al fine garantire il raggiungimento del target M2C2-47, di dover prorogare la chiusura del già menzionato sportello e definire iniziative di potenziamento della misura, attivando altresì le opportune interlocuzioni con la Commissione europea;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, in via prioritaria, all'adozione di un provvedimento di proroga del termine di chiusura del sopracitato sportello, rimettendo agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea l'adozione di un ulteriore atto di potenziamento della misura in questione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 febbraio 2025, n. 59 di proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso ai contributi della misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) — Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) e, in particolare, l'articolo unico, che al comma 1 dispone: "il termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 è prorogato al 30 novembre 2025";

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale programmi e incentivi finanziari n. 122 del 25 marzo 2025 di modifica dell'Avviso pubblico approvato con Decreto del Capo Dipartimento energia del 5 aprile 2024 n. 141, che ha disposto che "il termine ultimo per la presentazione delle richieste indicato nella Sezione 10 dell'Avviso pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr "Promozione rinnovabili per le Comunità energetiche e l'auto-consumo" pubblicato con Decreto del Capo Dipartimento Energia del 5 aprile 2024 n. 141 è prorogato al 30 novembre 2025 ore 18:00, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 28 febbraio 2025, n. 59";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 maggio 2025 n. 127, il quale ha introdotto "Modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414" (di seguito, anche, "Decreto di modifica Cacer");

Considerato che il decreto di cui al precedente alinea, all'articolo 2, dispone che:

• "1. Le disposizioni introdotte dal presente decreto si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso secondo le modalità disciplinate dalle regole operative aggiornate ai sensi del successivo comma 2.

• 2. Entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta Gse, sono aggiornate le regole operative di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, nel rispetto della previsione di cui al successivo comma 3.

• 3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata in ogni caso all'approvazione della decisione di esecuzione del Consiglio per la formalizzazione degli esiti del processo di riprogrammazione del Pnrr";

Considerato che la proposta di revisione tecnica del Pnrr per l'Italia è stata valutata positivamente dalla Commissione Europea e approvata dall'Ecofin in data 20 giugno 2025 (documento 9587/25 Ecofin 633 UEM 182 FIN 595 ECB EIB), ivi comprese le modifiche, come prima richiamate, della descrizione dell'Investimento 1.2 e del target finale M2C2-47;

Considerata, in particolare, la necessità di adeguare al decreto di modifica Cacer le Regole Operative di cui all'articolo 11 del Decreto Cacer;

Considerata altresì l'opportunità di procedere alla modifica di alcuni aspetti delle suddette Regole Operative, al fine di favorire la più ampia partecipazione e il miglior esito della misura d'incentivo di cui al Dm 7 dicembre 2023, n. 414 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto Direttoriale della Direzione generale programmi e incentivi finanziari n. 228 del 17 luglio 2025, che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del decreto di modifica Cacer, ha approvato l'aggiornamento delle Regole Operative di cui all'articolo 11 del decreto Cacer, ivi incluso lo "Schema di avviso contributo in conto capitale" di cui all'allegato 1 delle suddette Regole Operative;

Vista la nota prot. Mase n. 018571 del 7 luglio 2025 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (Dg Gefim) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al Pnrr e la conferma della relativa disponibilità finanziaria con riferimento allo schema dell'aggiornamento delle predette Regole operative e dei relativi allegati;

Considerato la necessità di pubblicare un nuovo avviso che recepisca le modifiche introdotte dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 16 maggio 2025 n. 127 ed aggiorni l'Avviso pubblico approvato con Decreto del Capo Dipartimento energia del 5 aprile 2024 n. 141;

Decreta

Articolo unico

Pubblicazione dell'aggiornamento dell'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di accesso all'incentivo Pnrr

1. È pubblicato l'aggiornamento dell'"Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr", allegato al presente decreto direttoriale ("Allegato 1") di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il medesimo Avviso sarà pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Gse Spa in pari data.

Allegato 1

Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr

Sezione 1 — Finalità e ambito di applicazione

Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr — Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Il presente Avviso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (di seguito, Decreto) e del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 maggio 2025 n. 127, disciplina l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Con il presente Avviso, ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs 199/2021, di quanto disciplinato al Titolo III del Dm e dalle proprie "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo Pnrr" (nel seguito, Regole operative), il Gse rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici Pnrr (anche detti "contributi PNRR") per l'attuazione della Misura.

Le finalità generali alle quali il presente Avviso si ispira sono quelle dei principi DNSH, Tagging climatico, parità di genere, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali.

Sezione 2 – Riferimenti normativi

Le fonti normative di riferimento del presente avviso sono:

— Gli articoli 8, 14, 30 e 31 del Dlgs 199/2021;

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023 n. 414;

— Il decreto del Ministro n. 59 del 28 febbraio 2025 con il quale il termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 è stato prorogato al 30 novembre 2025;

— Il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 maggio 2025 n. 127 con il quale sono state apportate modificazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414.

    Inoltre:

    — il regolamento (Ue) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

    — il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

    — Le modifiche al Pnrr, intervenute rispettivamente in data 8 dicembre 2023 (CID 16051/23 ADD 1 Ecofin 1291 UEM 420 FIN 1250), 4 marzo 2024 e 14 maggio 2024 (CID 9399/24 Ecofin 522 UEM 131 FIN 397 CADREFIN 86) e la nuova proposta di revisione del Pnrr per l'Italia che è stata valutata positivamente dalla Commissione Europea e approvata dal Consiglio Ecofin del 20 giugno 2025 (documento 9587/25 Ecofin 633 UEM 182 FIN 595 ECB EIB).

    — la Missione 2, Componente 2 Investimento 1.2 del Pnrr che prevede, in particolare, l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, come modificata in sede di revisione tecnica del Pnrr la cui valutazione positiva è stata espressa dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio Ecofin del 20 giugno 2025 cit.;

    — il regolamento (Ue, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);

    — — il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

    — il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia";

    — la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 18 o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

    — la delibera del Cipe n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Cup;

    — il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi Pnrr e corrispondenti milestone e target;

    — l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

    — l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

    — l'articolo 17 regolamento Ue 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (Dnsh, "Do no significant harm"), e la comunicazione della Commissione Ue 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

    i principi trasversali previsti dal Pnrr, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

    — Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. "Decreto Bollette" convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60), con il quale (Articolo 1-bis — Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili) è stata innovata la disciplina dell'articolo 31, comma 1, lettera b) del Dlgs 199/2021, stabilendo che: "b) La comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, Pmi, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" e con il quale è stata, altresì, innovata a disciplina dell'articolo 31, comma 1, lettera d) del D.lgs. 199/2021, stabilendo che: "la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)".

    — Il Dl 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. "Decreto Bollette" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2025, n. 60), con il quale (Articolo 1-ter: Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche) è stato stabilito che: "Nel caso di impianti entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di acquisto di efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del medesimo decreto, deve essere prodotta la documentazione comprovante che l'impianto è stato realizzato per il suo inserimento in una configurazione di comunità. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Gestore dei servizi energetici, aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023".

    Sezione 3 – Definizioni

    Si rimanda, per quanto applicabile, alle definizioni riportate nelle Regole Operative.

    Sezione 4 – Dotazione finanziaria dell'avviso

    Fatte salve eventuali modifiche decise in sede Europea, la dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 2.200.000.000 euro, mediante l'impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Pnrr.

    Sezione 5 – Soggetti Beneficiari ammissibili

    I soggetti Beneficiari sono i soggetti che sostengono l'investimento per la realizzazione dell'impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.

    I soggetti Beneficiari devono trovarsi nelle condizioni e rispettare i requisiti riportati in dettaglio nelle Regole Operative.

    Sezione 6 – Interventi finanziabili

    Sono finanziabili gli interventi di nuova costruzione o di potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, inseriti all'interno di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili o di sistemi di autoconsumo collettivo.

    Sezione 7 – Criteri di ammissibilità

    L'impianto di produzione/UP da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:

    i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;

    ii. avere potenza non superiore a 1 MW;

    iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;

    iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;

    v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);

    vi. essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di Cer o di Gruppo di autoconsumatori di cui l'impianto/UP farà parte;

    vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto Beneficiario;

    viii. essere completato entro il 30 giugno 2026;

    ix. entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;

    x. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio Dnsh e tagging climatico, come meglio specificati nell'Appendice C delle Regole Operative;

    xi. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di Cer per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante di cui all'Appendice B delle Regole Operative.

    Si specifica che possono accedere al contributo in conto capitale anche i progetti ubicati nei Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 50.000 abitanti:

    • la cui domanda di accesso al contributo in conto capitale è stata presentata a decorrere dal 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25);

    • la cui data di avvio dei lavori è compresa tra il 16 maggio 2025 (data di firma del Decreto 127/25) e la data di apertura dell'aggiornamento dello Sportello, definita dal Mase con decreto direttoriale, pur in assenza di una domanda formalmente trasmessa entro la medesima data. In questo caso, il soggetto Beneficiario dovrà allegare una dichiarazione che attesti l'avvenuto avvio dei lavori entro i suddetti termini.

    Prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo Pnrr le Cer e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l'accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti previsti nelle Regole Operative.

    Sezione 8 — Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

    Alla copertura dei contributi di cui al presente Avviso si provvede mediante l'impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del Pnrr pari a 2.200.000.000 Euro.

    I lavori di realizzazione dell'impianto ammesso al contributo devono essere completati entro il 30 giugno 2026.

    Gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2027.

    Sezione 9 – Spese ammissibili

    Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal soggetto Beneficiario per la realizzazione del progetto.

    Una spesa per essere considerata ammissibile deve in primo luogo risultare coerente con le finalità previste dall'intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento Pnrr di riferimento.

    Sono ammissibili, ai sensi del decreto, le seguenti spese:

    i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);

    ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;

    iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

    iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;

    v. connessione alla rete elettrica nazionale;

    vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;

    vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;

    viii. direzioni lavori, sicurezza;

    ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

    Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

    Le spese maturate in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo in conto capitale, ed in particolare nel caso di spese di connessione alla rete elettrica nazionale, di spese per gli studi di prefattibilità e di spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, non rilevano ai fini della data di avvio del progetto e pertanto, non costituiscono "avvio lavori".

    Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a: — 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW; — 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; — 1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; — 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

    L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'Iva.

    Sezione 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

    Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto Beneficiario avente i requisiti previsti nelle Regole Operative.

    Lo sportello sarà aperto il giorno 21 luglio 2025 alle ore 15:00 e sarà chiuso improrogabilmente il 30 novembre 2025 alle ore 18:00, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramiti appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del Gse.

    Il soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere la richiesta per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando l'applicazione "Sistemi di produzione e consumo – Spc", accessibile previa autenticazione dal Portale informatico dei clienti Gse (https://areaclienti.gse.it/), e seguendo le istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al contributo Pnrr riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "Guida all'utilizzo dell'applicazione Spc".

    L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

    I soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere al Gse un contributo a copertura delle spese di istruttoria.

    Tali importi, maggiorati dell'Iva ove prevista, dovranno essere versati secondo le modalità indicate dal Gse.

    Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista nell'allegato 3 delle Regole Operative, secondo le specifiche ivi contenute.

    Il soggetto Beneficiario, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

    Sezione 11 – Modalità di valutazione e approvazione della domanda

    Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in:

    • un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata;

    • l'invio di una comunicazione al Soggetto beneficiario recante le risultanze dell'istruttoria.

    In particolare, il Gse comunica al Soggetto beneficiario, in alternativa:

    le risultanze dell'istruttoria. Nel caso in cui dalle risultanze dell'istruttoria emerga la sussistenza dei requisiti, il Gse comunica l'ammontare dei contributi massimi che potranno essere riconosciuti e le principali caratteristiche tecniche dell'impianto/UP (potenza, Pod, etc.) nonché il codice Cup assegnato al progetto;

    la richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta rispetto a quanto previsto dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative.

    Il Gse conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario. Il GSE trasferisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

    Dopo la registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, al fine di perfezionare l'ammissione al finanziamento e sancire l'avvio del progetto, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

    Il Gse, attraverso il Portale, con modalità operative che renderà note, metterà a disposizione l'atto d'obbligo che il Soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere.

    Sezione 12 — Obblighi del soggetto Beneficiario

    Il soggetto Beneficiario è tenuto a:

    • completare i lavori di realizzazione/potenziamento dell'impianto/UP agevolato entro il 30 giugno 2026;

    • comunicare la data di avvio lavori del progetto;

    • far entrare in esercizio l'impianto di produzione entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;

    • trasmettere al Gse entro il 31 agosto 2026 la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute unitamente alla comunicazione del fine lavori e all'ulteriore documentazione atta a certificare il completamento dell'intervento agevolato entro la data del 30 giugno 2026, nonché il raggiungimento del target progettuale nel rispetto delle condizioni definite dal Pnrr;

    • adottare misure finalizzate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2024/2509 e nell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (Ue) 2021/241;

    • adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del Pnrr;

    • avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;

    • effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul Pnrr;

    • rispettare l'obbligo di indicazione del Cup e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute — o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi — ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione di cui al presente Avviso;

    • assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del Pnrr relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (Dnsh) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (Ue) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del Tue, 8, 10, 19 e 157 del Tfue, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

    • presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto descritto nelle procedure Si.Ge.Co. e nelle Linee guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    • assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;

    • garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, ovvero il Gse, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241;

    • corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal Gse;

    • consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;

    • rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di stato;

    • rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (Ue) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del Pnrr, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.

    Sezione 13 — Modalità di gestione degli interventi

    Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento si rinvia alle Regole operative, pubblicate sul sito web Gse.

    Sezione 14 — Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

    Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile. Il contributo in conto capitale spettante al Soggetto beneficiario (anticipazione, quota intermedia e saldo) sarà erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a valle delle verifiche di propria competenza, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

    Sezione 15 — Modifiche dell'avviso

    Le modifiche del presente avviso dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso.

    Il Gse curerà di comunicare, attraverso il proprio sito web, eventuali modifiche del presente Avviso.

    Sezione 16 — Responsabile dell'avviso

    Il Responsabile del seguente avviso è il Direttore Generale della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (PIF), interna al Dipartimento energia.

    Sezione 17 — Tutela della privacy

    Trattamento dei dati personali

    1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

    Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei servizi energetici — Gse Spa (di seguito anche "Gse") con sede legale in Viale M.llo Pilsudski, 92 — 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore delegato, che si avvale del Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per ogni questione afferente alla protezione dei dati, contattabile ai seguenti indirizzi e-mail Peo: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it

    2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    Il Gse, ove necessario per le finalità di cui al sottostante articolo 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art 28 del Gdpr.

    3. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

    Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al Decreto di riferimento e alle connesse Regole Operative, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione.

    Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

    Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel Decreto 7 dicembre 2023 n. 414.

    4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

    I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati (quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del Rappresentante legale/procuratore/Soggetto Referente/Cliente finale/Produttore), nonché dai dati tecnici degli impianti o dei punti di connessione.

    5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici e sono conservati per un periodo di 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

    Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all'uopo nominati.

    Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al Gse nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

    6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

    Il Gse si riserva di trasmettere i suoi dati personali, ove occorra, a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal Gse (Gme Spa, Au Spa, Rse Spa), l'Agenzia delle entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori).

    Resta fermo l'obbligo del Gse di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

    Si precisa inoltre che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra Ue.

    7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

    Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del trattamento in esame, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

    Qualora non fornisca i dati personali necessari, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste.

    Va da sé che l'eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal Gse, laddove possibile, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

    8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

    Ai sensi degli articoli 15 e ss. del Gdpr, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

    — chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal Gdpr;

    — esercitare i diritti di cui al precedente alinea mediante la casella di posta del Rpd sopra riportati con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;

    — proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale del Garante per la protezione dati personali.

    A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal Gse ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

    9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

    Il Gse cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario.

    Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

    Sezione 18 — Meccanismi sanzionatori

    La revoca del contributo Pnrr è disposta dal Mase nei seguenti casi:

    • perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2 del Dm;

    • dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del procedimento;

    • mancato rispetto dei requisiti indicati al capitolo 1;

    • violazione dei principi generali di dnsh e tagging climatico;

    • mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi e l'entrata in esercizio di cui all'articolo 7, comma 3 del Dm 127/2025;

    • mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione degli incentivi di cui al Titolo II;

    • assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;

    • artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi;

    • violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;

    • comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione

    È disposta altresì la revoca totale del contributo Pnrr nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell'impianto di produzione nell'ambito della configurazione per almeno 5 anni.

    Sezione 19 — Potere sostitutivo

    In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del Pnrr, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

    Sezione 20 — Controversie e foro competente

    Il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è quello di Roma.

    Sezione 21 - Rinvio

    Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, valgono le disposizioni del Dm 414/2023 come modificato dal Dm 127/2025 e delle Regole Operative consultabili sul sito internet del Gse.

    Roma, 17 luglio 2025