Energia
Normativa Vigente

Dm Ambiente 4 agosto 2025

Modifiche al meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato (cd. "Decreto Fer X transitorio") - Dm 30 dicembre 2024

Ultima versione coordinata con modifiche al 31/01/2026

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Decreto 4 agosto 2025

(Atto pubblicato ex articolo 32, legge 69/2009 sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 27 agosto 2025)

Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, c.d. Fer X transitorio

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Visto il regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (Ce) n. 401/2009 e il regolamento (Ue) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);

Vista la direttiva 2018/2001/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva 2019/944/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/Ue;

Visto il regolamento (Ue) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (Ue) 2018/1724 (nel seguito, Net-Zero Industry Act), e in particolare l'articolo 26 rubricato "Aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili";

Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1176 del 23 maggio 2025 che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e in particolare l'articolo 7 rubricato "Contributo alla resilienza";

Visto altresì il considerando 12 del predetto regolamento di esecuzione laddove specifica che la Commissione nel valutare gli effetti dei criteri di resilienza e sostenibilità in relazione alle aste, nella fase di valutazione di cui all'articolo 26, comma 8 del Net Zero Industry Act, dovrebbe tenere debitamente conto dell'efficacia del criterio della resilienza e se tale efficacia sia compromessa da pratiche volte a modificare l'origine o il luogo di assemblaggio dei prodotti finali o dei principali componenti specifici;

Visto il regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1178 del 23 maggio 2025 recante modalità di applicazione del Net Zero Industry Act per quanto riguarda l'elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici ai fini della valutazione del contributo alla resilienza e in particolare l'Allegato al predetto regolamento che reca la lista dei prodotti finali e dei principali componenti specifici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Pnrr ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno (nel seguito, meccanismi di supporto) applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Considerato che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, Arera) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

Considerato, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'Arera e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;

Ritenuto opportuno, per esigenze di organicità della disciplina, definire nell'ambito di un unico provvedimento le modalità per l'implementazione dei meccanismi di supporto di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 a favore di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, recante "Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 con validità massima al 31 dicembre 2025" (nel seguito, Dm 30 dicembre 2024);

Vista la decisione della Commissione europea C (2024) 9136 final del 17 dicembre 2024 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al Dm 30 dicembre 2024, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 1° aprile 2025, n. 12 che definisce la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo da mettere a bando nell'ambito della prima procedura competitiva di cui al Dm 30 dicembre 2024 e in particolare l'articolo 1, comma 1 che individua per la tecnologia fotovoltaica un contingente minimo pari a 0,6 GW, un contingente obiettivo pari a 1 GW e un contingente massimo pari a 8 GW;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 maggio 2025, n. 20 di approvazione delle regole operative che disciplinano i requisiti e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la definizione delle procedure competitive di cui al Dm 30 dicembre 2024;

Vista la comunicazione della commissione C/2025/3236 del 18 giugno 2025 che reca informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro principali componenti specifici originario di diversi paesi terzi a norma del Net-Zero Industry Act;

Considerato che nel corso del 2023, per la tecnologia fotovoltaica, la quota dell'approvvigionamento dell'Unione da Paesi terzi, e in particolare dalla Cina, è risultata di molto superiore al 50%;

Ritenuto di anticipare l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 26 del Net-Zero Industry Act prevedendo l'introduzione, nell'ambito delle aste per gli impianti fotovoltaici di cui al Dm 30 dicembre 2024, di specifici criteri non di prezzo volti ad a valorizzare il contributo delle procedure competitive alla resilienza;

Acquisito il parere di Arera n. 305/2025/I/efr, reso il 3 luglio 2025;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 luglio 2025;

Decreta

Articolo 1

Contributo alla resilienza delle procedure competitive

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, recante "Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con validità massima al 31 dicembre 2025", dopo l'articolo 5, è inserito il seguente articolo:

"Articolo 5-bis

Contributo alla resilienza delle procedure competitive ai sensi regolamento (Ue)2024/1735

1. Al fine di introdurre criteri volti a valutare il contributo delle procedure competitive alla resilienza, fermo restando il contingente di potenza complessivamente reso disponibile per la tecnologia fotovoltaica di cui all'articolo 5, comma 6, il Ministero considera una quota di potenza, calcolata in misura non superiore al 20% del contingente massimo approvvigionabile per gli impianti solari fotovoltaici, individuato ai sensi dell'articolo 6, allo scopo di bandire una procedura dedicata ai predetti impianti che rispettano i criteri di preselezione di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'accesso alla procedura competitiva di cui al comma 1, per gli impianti solari fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, è assicurato altresì il rispetto dei seguenti criteri di preselezione relativi all'origine dei prodotti finali e dei componenti principali di impianto:

a) il modulo fotovoltaico non è assemblato in Cina;

b) le celle fotovoltaiche non sono originarie della Cina;

c) gli inverter non sono originari della Cina;

d) almeno un altro dei componenti contenuti nella lista dedicata alla tecnologia solare di cui all'allegato al regolamento di esecuzione (Ue) 2025/1178 del 23 maggio 2025 non è originario della Cina.

3. Le istanze di partecipazione alle procedure competitive di cui al presente articolo, inviate secondo le modalità di cui all'articolo 7, sono corredate da uno specifico impegno al rispetto dei criteri di cui al comma 2.

4. Le procedure competitive di cui al comma 1 si svolgono secondo quanto disciplinato all'articolo 5, commi 1, 2, 4, 5 e 7.

5. Nell'ambito della procedura competitiva di cui al presente articolo è previsto un periodo di trenta giorni per la presentazione della domanda di accesso al meccanismo di supporto. Le graduatorie sono pubblicate entro i successivi quarantacinque giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

6. Le date di svolgimento della procedura di cui al comma 1 e le modalità di verifica del rispetto dei criteri di cui al comma 2 sono definite nell'ambito delle regole operative di cui all'articolo 12."

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le istanze di partecipazione presentate per la procedura competitiva in corso, ai sensi dell'articolo 5 del Dm 30 dicembre 2024, possono essere annullate entro e non oltre il periodo di apertura della medesima procedura e senza l'applicazione di penalità con riferimento alla manifestazione di interesse già presentata, purché siano successivamente ripresentate per partecipare alla procedura di cui all'articolo 5-bis del Dm 30 dicembre 2024, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto.

2. Entro i cinque giorni successivi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta Gse, sono aggiornate le regole operative di cui all'articolo 12 del Dm 30 dicembre 2024. Con il medesimo decreto è approvata altresì la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo da rendere disponibile nell'ambito della procedura competitiva di cui all'articolo 5-bis del Dm 30 dicembre 2024.

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.